Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
L'inosservanza della norma di cui al quinto comma dell'art. 97 cod. proc. pen., secondo cui il difensore di ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, determina nullità solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. Ne consegue che è legittima la designazione di un difensore diverso da quello originariamente nominato allorquando quest'ultimo non abbia svolto alcuna attività defensionale, anche se non ricorrono le condizioni per la sua sostituzione ai sensi dell'art. 97, comma quarto e quinto cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio perchè l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. era stato notificato a difensore diverso da quello nominato nella fase delle indagini preliminari). (Conformi: Cass. Sez. I, 2 dicembre 2004, dep. 20 gennaio 2005, n. 1617, P.M. in proc. Lini, non massimata; Cass. Sez. I, 2 dicembre 2004, dep. 20 gennaio 2005, n. 1618, P.M. in proc. Ahattach, non massimata).
Commentari • 6
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È legittima la sostituzione del difensore d'ufficio, a condizione che il designato non abbia svolto alcuna incombenza difensiva e non si sia attivato in favore del proprio assistito, non operando, in tal caso, il principio dell'immutabilità della difesa sino all'eventuale dispensa dall'incarico o nomina fiduciaria. E' valida la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza effettuata al condannato latitante presso il difensore d'ufficio che aveva assunto la difesa nel procedimento, sebbene in precedenza fosse intervenuta la designazione di altro difensore d'ufficio - implicitamente revocato per effetto della nomina del secondo - che non aveva svolto alcuna attività durante il …
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In tema di nomina del difensore fiduciario, ove l'indagato (o l'imputato) sia sottoposto all'istituto dell'amministrazione di sostegno, ove la nomina del difensore di fiducia venga effettuata dall'amministratore dell'imputato espressamente autorizzato in tal senso dal giudice tutelare, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa. La semplice sottoposizione dell'imputato all'istituto dell'amministrazione di sostegno non determina automaticamente l'incapacità del medesimo a partecipare scientemente al processo ( art. 70 c.p.p. ), atteso che quest'ultima è diversamente disciplinata rispetto alla mancanza di imputabilità ( art. 86 c.p.p. ) costituendo stati soggettivi che, pur …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2004, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 02/12/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 4795
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 021439/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di FIRENZE;
nei confronti di:
1) LL OU N. IL 01/01/1966;
avverso ORDINANZA del 06/02/2004 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 6 febbraio 2004 il Tribunale monocratico di Firenze nel processo a carico di BD GA, rilevato che l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. non era stato notificato presso il domicilio del difensore d'ufficio nominato in sede di identificazione dell'imputato, bensì presso altro difensore d'ufficio nominato successivamente, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, denunciando violazione dell'art. 97 co. 3 e co. 2 c.p.p., sull'assunto che è legittima la nomina di un nuovo difensore d'ufficio allorché il precedente non abbia svolto alcuna attività; rileva, inoltre, che alla nuova nomina si era proceduto nel caso "de quo" conformemente alle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 60/01, entrata in vigore nelle more del procedimento e volta ad assicurare la effettività della difesa officiosa. Il ricorso è fondato.
La inosservanza della norma di cui al quinto comma dell'art. 97 c.p.p., secondo cui il difensore d'ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, non determina, di per sè, alcuna nullità. Una tale sanzione, infatti, non è prevista espressamente ed autonomamente e può determinarsi unicamente in ragione di una concreta lesione del diritto di difesa, secondo le regole generali in tema di nullità dettate dagli artt. 178 e segg. c.p.p.. Posto, dunque, che il limite alla facoltà di sostituzione opera quale causa di nullità degli atti, comprese le notificazioni, soltanto nei termini anzidetti, si osserva che la designazione di un difensore d'ufficio diverso da quello originariamente nominato è legittima allorquando quest'ultimo non abbia svolto alcuna attività defensionale, anche se non ricorrono le condizioni per una sua sostituzione ai sensi dell'art. 97 co. 4 e 5 c.p.p.. Il principio di immutabilità del difensore fino alla eventuale dispensa dall'incarico o alla rinuncia o alla revoca del mandato - che vale indistintamente per il difensore di fiducia e per quello d'ufficio - ha, infatti, il suo fondamento nell'esigenza di garantire l'effettività della difesa d'ufficio: esigenza che non viene in alcun modo compromessa se il difensore sostituito non ha concretamente esercitato il suo ufficio e svolto attività a favore dell'imputato.
Pertanto, nella specie l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. deve ritenersi ritualmente notificato nelle forme di cui all'art. 159 c.p.p., atteso che nessun intervento defensionale aveva svolto prima della notificazione di tale atto il professionista originariamente designato.
Ne consegue che l'ordinanza gravata di ricorso, avendo determinato una regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, va qualificata come abnorme ed annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2005