Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
-02 9 5 3 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 24179/00 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.6758 Dott. Salvatore SALVAGO Rep. 843 Dott. Renato RORDORF Rel. Consigliere Ud. 10/10/2002 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SICEEP SOCIETA'ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE E PREFABBRICATE SRL, in persona del legale rappresentante elettivamentepro tempore, domiciliata in ROMA VIA DOMENICO BARONE 31, presso l'avvocato ENRICO BOTTAI, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente - contro elettivamente domiciliato in ROMA CIAPPARELLI FELICE, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato FILIPPO 2002 BIAMONTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli 1822 avvocati GIUSEPPE PRISCO, ENRICO BIAMONTI, giusta 1 procura in calce al controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 2488/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 15/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato BOTTAI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato BIAMONTI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Società Italiana Costruzioni Edilizie e La SICEEP Prefabbricate s.r.l. (in prosieguo indicata solo come EP) con atto notificato in data 8 febbraio 1990 convenne 1'ing. IC AP in giudizio dinanzi al tribunale di Milano. Premesso che tra loro era in- tercorso un accordo di collaborazione in virtù del qua- le l'ing. AP, dietro percezione del 50% degli utili derivanti dalla relativa attività, si era impe- gnato a prestare la propria opera nella gestione tecni- ca ed amministrativa di appalti di ristrutturazione di 2 locali nel settore bancario, conferiti ad essa società attrice da clienti proposti reciprocamente dalle parti, la EP lamentò che, a partire da una certa data, l'ing. AP avesse indebitamente dirottato а proprio esclusivo vantaggio commesse di clienti che avrebbero dovuto invece essere ricondotte alla comune attività. Chiese perciò la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto e la condanna di questi al risarcimento dei danni. L'ing. AP si oppose all'accoglimento delle anzidette domande e chiese a propria volta, in via ri- convenzionale, che la EP fosse condannata a corri- spondergli la somma di £. 130.224.000, ancora dovutagli a termini di contratto, oltre а £. 13.945.850 quale quota spese di gestione di un ufficio acquistato in co- mune dalle parti per lo svolgimento dell'attività pre- vista dal contratto medesimo. Con sentenza depositata il 18 febbraio 1998 il tri- bunale, dopo aver qualificato il rapporto intercorso tra le parti come associazione in partecipazione, con- siderò sfornita di prova la domanda di risoluzione e risarcimento di danni della società attrice, e la ri- gettò. Accolse invece parzialmente la domanda riconven- zionale del convenuto, in favore del quale condannò la EP al pagamento di £. 45.745.850, oltre che al rim- י י ך 3 borso dei due terzi delle spese di lite. Chiamata a pronunciarsi sull'appello principale della EP e su quello incidentale dell'ing. Ciappa- relli, la corte d'appello di Milano, con sentenza depo- sitata il 15 ottobre 1999, condannò la EP a corri- spondere alla controparte la minor somma di £. 30.834.250, in difetto di prova di un maggior credito, e confermò nel resto l'impugnata sentenza ponendo a ca- rico dell'appellante principale la metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio. La corte ritenne, infatti, che il rapporto di asso- ciazione in partecipazione intercorso tra le parti non implicasse alcun vincolo di esclusiva in favore dell'associante e che, per il resto, la EP non avesse fornito idonea prova di un illecito dirottamento ad opera dell'associato, in proprio favore, di commesse ed utili d'impresa rientranti nell'ambito del rapporto associativo. A tale ultimo riguardo osservò, in parti- colare, che nessun fondamento aveva la doglianza della società appellante in ordine alla mancata ammissione della dedotta prova orale, giacché questa non era stata 244, comma 1°, articolata come prescritto dall'art. c.p.c., bensì con richiamo alla narrativa dell'atto di citazione e senza la specifica indicazione di circo- stanze di fatto distinte dalle valutazioni e dai giudi- 4 zi di parte;
aggiunse che neppure poteva esser dato in- gresso alla invocata consulenza tecnica per il caratte- re inammissibilmente esplorativo che essa avrebbe rive- stito. Quanto poi alla contestazione, da parte della EP, del credito vantato dall'ing. AP, la corte in primo luogo rilevò che nessuna prova 1'appellante aveva dato del fatto che l'immobile comune fosse stato adibito dall'associato a proprio uso esclu- sivo, onde non poteva dubitarsi dell'obbligo della so- cietà di corrispondere alla controparte la metà delle relative spese di gestione;
in secondo luogo constatò che neanche dei pregressi pagamenti addotti dalla mede- sima società a deconto del proprio debito era stata of- ferta un'idonea prova. Avverso tale sentenza la EP ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, di cui ap- presso si riferirà, ai quali l'ing. AP ha re- plicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di censura prospettato dalla so- cietà ricorrente investe il giudizio di inammissibilità formulato dalla corte d'appello con riguardo alle prove orali dedotte sin dal primo grado dalla difesa della EP. Giudizio fondato sul rilievo che dette prove 5 non erano state articolate in capitoli separati e spe- cifici, bensì con un mero rinvio alla narrativa dell'atto di citazione, senza adeguata distinzione dei fatti dalle valutazioni. La ricorrente si duole di tale affermazione, che reputa inesatta. Sostiene, infatti, che quelle prove, per interrogatorio formale e per testi, erano state de- dotte proprio con separata ed autonoma enunciazione dei singoli capitoli in un foglio allegato al verbale d'udienza del 19 ottobre 1993, foglio di cui la corte d'appello non aveva però tenuto conto. In margine a riferisce la ricor- molti dei capitoli ivi formulati il giudice istruttore del giudizio di primo rente - grado aveva vergato di proprio pugno l'annotazione "pacifico" e, quindi, ° si sarebbe dovuto considerare tali circostanze non abbisognevoli di ulteriore dimo- strazione, in conformità all'indicazione manoscritta si sarebbe dovuto dare ingresso alle del giudice, né, comunque, la pretesa irritualità prove richieste;
della deduzione istruttoria avrebbe potuto essere rile- vata d'ufficio dal giudice, in difetto di specifica ec- cezione della controparte sul punto. In ogni caso, sem- pre secondo la ricorrente, avrebbe dovuto farsi luogo al dedotto interrogatorio formale dell'ing. Ciapparel- li, non essendo richiesto per questo mezzo di prova lo 6 stesso rigore formale della prova testimoniale. A sostegno di quanto affermato, la ricorrente chie- de di poter deferire alla controparte un giuramento de- cisorio riguardante la circostanza che le suaccennate annotazioni manoscritte a margine del foglio di dedu- zioni istruttorie, allegato al verbale d'udienza del 19 ottobre 1993, furono apposte di pugno del giudice istruttore.
1.2. Con il secondo mezzo di gravame la ricorrente si duole che la corte d'appello, nell'affermare che il contratto di associazione tra le parti non implicava alcun vincolo di esclusiva in favore dell'associante, non abbia tenuto adeguato conto del fatto che, nel con- tratto medesimo, si faceva riferimento non a singoli affari bensì ai "clienti reciprocamente proposti dalle parti"; e non abbia dato alcun peso alle risultanze istruttorie dalle quali emergeva come l'associato aves- se invece rilevato e gestito in proprio attività ine- renti ad appalti conferiti da istituti bancari clienti della EP.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è volto a lamentare la mancata ammissione di una consulenza tecnica che, a parere della ricorrente, non avrebbe affatto avuto l'inammissibile funzione esplorativa attribuitale dalla corte territoriale, bensì la finalità di acquisire le 7 cognizioni tecniche indispensabili a valutare il rilie- Vo economico dei dirottamenti di clientela già risul- tanti dagli atti o che la dedotta prova orale sarebbe valsa comunque a dimostrare.
1.4. Il quarto motivo di ricorso si ricollega ad una pregressa censura mossa in sede d'appello dalla Si- ceep alla sentenza di primo grado;
censura riguardante un passo della sentenza del tribunale in cui era stata ritenuta inammissibile la modifica dell'originaria do- manda di risarcimento e liquidazione del danno, sosti- tuita dalla società attrice con una domanda limitata al solo an debeatur con riserva di accertamento del quan tum in separata sede. L'appellante aveva contestato l'affermazione del primo giudice secondo cui tale muta- mento di domanda sarebbe stato inammissibile, ma la corte d'appello non ha preso in esame tale censura, e la ricorrente di ciò si duole in questa sede ribadendo la piena ammissibilità della riduzione della portata della propria originaria domanda.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso la EP la- menta che la corte d'appello abbia omesso di esaminare i documenti e le altre risultanze istruttorie dalle quali emergeva come i locali acquistati in comune dalle parti in Milano fossero stati in realtà utilizzati ad uso esclusivo dell'ing. AP e come gli importi 8 da lui vantati а credito nei riguardi dell'associante fossero già stati già saldati.
2. Il primo dei motivi di ricorso sopra riferiti si sostanza nel rilievo secondo cui il giudice del merito avrebbe fatto mal governo delle regole in tema di am- missione dei mezzi di prova. Con esso si ipotizza, dun- que, un error in procedendo, riconducibile alla previ- sione dell'art. 360, n°4, c.p.c.. I profili di doglianza così formulati per il modo in cui sono dedotti, per il loro contenuto e per le istanze che li accompagnano appaiono però in parte inammissibili e, per il resto, privi di fondamento. La prospettazione della società ricorrente ruota intorno all'assunto secondo cui la prova per interroga- atorio e per testi da essa dedotta, contrariamente quanto ritenuto dalla corte territoriale, era articola- ta in capitoli separati e specifici, in conformità alle prescrizioni del codice di rito: capitoli dei quali nel ricorso è riportato compiutamente il tenore e che, in tale precisa veste, sarebbero stati formulati in un fo- glio allegato al verbale dell'udienza tenuta dinanzi al giudice istruttore, in primo grado, il giorno 19 otto- bre 1993. Orbene, trattandosi della denuncia di un vizio pro- cessuale che si sarebbe manifestato nel corso del giu- n i 9 dizio di merito, questa corte deve verificarne i pre- supposti di fatto, e tale verifica non consente di ac- certare che effettivamente quei capitoli di prova furo- no dedotti nei modi e nei termini indicati dalla socie- tà ricorrente. Dall'esame del citato verbale d'udienza del 19 ottobre 1993 si trae conferma, infatti, che la difesa della società attrice formulò delle istanze istruttorie in un foglio separato, di cui il medesimo verbale reca menzione, ma non è dato rinvenire l'originale di tale foglio, che, in quanto parte inte- grante del medesimo verbale, avrebbe invece dovuto es- cancilliw sere firmato (o almeno siglato) dal giudice ed essere materialmente accluso al fascicolo d'ufficio. La ricorrente ha depositato, in questa sede, unita- mente al ricorso, copia autentica dei verbali della causa di primo grado ed un ulteriore separato documen- to, definito "copia originale deduzioni a verbale dell'udienza 19.10.93 in primo grado con annotazioni autografe del G.I." Ma questo ulteriore documento, a differenza dei verbali (di cui pur si assume esso CO- stituisca parte integrante), non reca alcuna autentica- zione ad opera del cancelliere del tribunale. Esso pre- senta la singolare dizione: "Deduzioni (riepilogo prove richieste) all'udienza del 19.10.93". Sembrerebbe do- versene arguire che si tratta non tanto del foglio con 10 cui sono state per la prima volta formulate le prove in questione, quanto di un mero "riepilogo" delle prove già altrove dedotte. Ma - quel che più conta - il docu- mento così prodotto appare privo di un adeguato crisma di autenticità, sia perché presenta l'aspetto esteriore di una fotocopia, sia perché reca in calce solo la fir- ma del difensore della stessa parte che lo produce. Stando così le cose, ogni altra considerazione in ordine alla prospettata doglianza appare superflua, non risultando possibile verificare il presupposto su cui essa si fonda. Ed è appena il caso di aggiungere che neppure potrebbe a ciò porsi rimedio come postulato dalla difesa della società ricorrente mediante defe- rimento alla controparte di un giuramento decisorio: sia perché una tale richiesta istruttoria risulta, in sede di legittimità, assolutamente inammissibile, sia per l'evidente intrinseca inadeguatezza di un siffatto strumento istruttorio a ricostruire il contenuto di un atto processuale et di un provvedimento del giudice. Resta ancora da esaminare la censura secondo cui la corte d'appello non avrebbe comunque potuto sindacare d'ufficio il difetto di ammissibilità dei mezzi istrut- tori dedotti dalla difesa dell'appellante. Censura in- fondata, sia perché già dalla lettura delle conclusioni rassegnate dalla difesa dell'ing. AP nel giu- 3 11 dizio di secondo grado (riportate nell'epigrafe dell'impugnata sentenza) si evince con chiarezza che la parte appellata si oppose all'ammissione delle prove dedotte dall'appellante, sia perché in ogni caso il requisito della specificità delle circostanze su cui viene dedotta la prova è diretto a soddisfare una du- plice esigenza: non solo quella di consentire alla con- troparte di predisporre un'adeguata prova contraria, ma anche quella di permettere al giudice di valutare, pri- ma dell'ammissione del mezzo istruttorio, la sua in- fluenza ai fini della decisione (cfr., in argomento, Cass. n. 2446 del 2000). Tale requisito attiene, insom- ma, anche alla rilevanza del mezzo di prova dedotto e di tale aspetto, prima che sia dato corso alla prova, il giudice deve farsi carico anche d'ufficio.
3.1. Il secondo ed il quinto motivo di ricorso pos- sono essere presi congiuntamente in esame, giacché per essi sussistono identiche ragioni d'inammissibilità. Con tali motivi di impugnazione, infatti, non viene in realtà prospettato alcun errore di diritto (sostanziale о processuale) in cui la corte d'appello sarebbe incorsa, ma si sostiene che essa avrebbe dovuto dare una diversa interpretazione alla portata degli ac- cordi intercorsi tra le parti e che avrebbe dovuto at- tribuire valore ad una serie di risultanze istruttorie 12 W da cui ben si sarebbe potuto evincere la fondatezza delle domande e delle eccezioni proposte in giudizio dalla società ricorrente. Quantunque prospettata anche sotto il profilo di un asserito difetto di motivazione, una tal censura pale- semente eccede i limiti della cognizione del giudice di riguardo legittimità, poiché sia con all'interpretazione del contratto, sia con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie investe profili strettamente riservati al giudice di merito. E' quasi superfluo ricordare, a tal proposito, che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria mo- tivazione, di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.r non con- ferisce alla corte di cassazione il potere di riesami- nare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica in relazione ad un "punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" le argomentazioni svol- te dal giudice del merito. Solo a quest'ultimo, infat- ti, spetta di individuare le fonti del proprio convin- cimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le ri- sultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimo- strare i fatti in discussione, di dare la prevalenza 13 all'uno o all'altro elemento. Pertanto non è proponibi- le una contestazione che adduca la mancata, specifica valutazione, da parte del giudice di merito, di una ○ di alcune delle risultanze processuali che il ricorren- te ritenga a sé favorevoli, ove il ricorrente medesimo non dimostri che tra quelle risultanze, che egli affer- ma non essere state esaminate, e la soluzione data alla controversia dalla sentenza impugnata sussista un rap- porto di causalità logico-giuridica tale da far ritene- re che il loro esame avrebbe condotto ad una decisione diversa. Ma tale valutazione è bene sottolinearlo non può essere affidata ad un giudizio di mera probabi- lità: deve invece tradursi in certezza ed, a tal fine, è indispensabile che il ricorrente assolva l'onere di indicare esplicitamente per qual ragione le risultanze pretermesse sarebbero state idonee, nella loro consi- stenza, identità ed efficienza, a comportare immanca- bilmente una differente decisione di merito. Tutto ciò non è possibile ricavare dal motivo di ricorso qui dedotto, che si risolve in una riproduzione complessiva delle argomentazioni fatte valere dalla parte nel giudizio di merito e, per di più, sembra pre- supporre come provate tutte quelle circostanze di fatto in ordine alle quali erano stati dedotti i mezzi istruttori (non ammessi dal giudice) cui si è fatto 14 cenno trattando del primo motivo di ricorso.
3.2. Anche il terzo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata ammissione di una consulenza tecnica, è inammissibile. Va ribadito ancora che, in termini generali, non è consentito dedurre come motivo di ricorso per cassazio- ne la mancata ammissione di un mezzo di prova, e neppu- re di una consulenza tecnica, se non in quanto se ne dimostri la indispensabilità al fine dell'accoglimento di una domanda o di un'eccezione respinta dal giudice di merito. Ciò, tuttavia, la parte ricorrente neppure deduce, limitandosi assiomaticamente ad affermare che la consu- lenza avrebbe consentito di acquisire nozioni tecniche relative al valore dei dirottamenti di clientela da es- sa lamentati. Ed allora, avendo il giudice di merito escluso, come prima s'è detto, che quei dirottamenti di clientela siano stati adeguatamente provati in causa, non è dato comprendere sotto qual profilo possa dirsi viziata o illogica la conseguente decisione di non am- mettere la richiesta consulenza tecnica.
3.4. Del tutto infondato è il quarto motivo di im- pugnazione, con cui la società ricorrente lamenta un vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello in ordine ad un'eccezione di mutatio libelli. 15 La circostanza che la società attrice in primo gra- do avesse modificato le proprie originarie conclusioni, limitando la domanda di risarcimento al solo an debea- tur, e che il tribunale si fosse soffermato a discutere dell'ammissibilità di tale modificazione della domanda, per poi comunque rigettarla, non rendeva affatto neces- sario che anche la corte d'appello, confermando detta pronuncia di rigetto, si diffondesse а valutare una questione preliminare di rito ormai superata dall'intervenuta pronuncia sul merito. La questione era ormai assorbita dalla decisione di rigetto della doman- da di condanna al risarcimento dei danni, per difetto di prova del suo fondamento, senza alcuna ulteriore ne- cessità di stabilire se fosse ammissibile una condanna generica o se si dovesse anche scendere all'esame del quantum debeatur. Non è perciò ravvisabile, sul punto, alcun vizio di omessa pronuncia.
4. L'insieme delle considerazioni fin qui esposte conduce inevitabilmente al rigetto del ricorso. Ne consegue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controparte, anche delle spe- se di questo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.100, (quattromilacento), di cui euro S 4.000 (quattromila) per onorari. 16
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la parte ri- corrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi eu- ro 4.100, (quattromilacento), di cui euro 4.000 (quattromila) per onorari. 10 ottobre 2002. Così deciso, in Roma, il Il Presidente Il Consigliere estensore OllaGiovanni th Renato Rofdorf from क CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 28.04.03 serie 4 al n. 16822 versate € 180,76 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) COLLABORATOR DI CANCELLERIA Antonena Fontana Pana 17