Sentenza 5 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/03/2001, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
i REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 6 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 8 ESENTE DA C.C. 5.8.0114 9 TRIBUTARIA 1 5 / 4 N 4 S - I 2 MATERIA G B . E . .R L R getto. bege ilor,03 177 /01 .P L D 1 A A L D E P P D A E I detra ioni;
T I A R H S 1 I T P N 3 E D 1 S E . I T A N A REPUBBLICA ITALIANA M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CRON. 6583 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA - composta dai magistrati presidente Michele Cantillo consigliere Giulio Graziadei rel. Giuseppe Marziale Giuseppe Falcone ง66 56 Salvatore Di Palma ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 58014 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; M ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 _ 13 MAR. 2001 IL CANCELLIERE 7 3 1 2 S.r.l. Enichem Società di Partecipazioni, quale incorporante della S.p.a. Enichem Synthesis, a sua volta incorporante della S.p.a. Bozzetto Industrie Chimiche, in persona del legale rappresentante rag. Luigino Fiorillo, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Nicotera n. 7, presso l'avv. Maria Serpieri, difesa dall'avv. Angela Monti per procura in calce al controricorso;
resistente per la cassazione della decisione della Commissione tributaria centrale n. 2402/26 del 20 marzo-15 maggio 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Monti, per la resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di Bergamo, in rettifica della dichiarazione ai fini dell'irpeg e dell'ilor presentata dalla S.p.a. Bozzetto Industrie Chimiche per il 1977, ha contestato, fra l'altro, l'indebita detrazione di lire 52.983.000 per pagamento di retribuzioni di lavoro dipendente, sotto il profilo che si verteva in materia di costi per opere ad utilità pluriennale da ripartirsi in più esercizi ai sensi degli artt. 71 terzo comma e 74 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, di lire 8.830.000 per spese di manutenzione, adducendo il superamento del "tetto” di cui all'art. 68 ultimo comma del citato d.P.R. n. 597 del 1973, e di lire 26.586.000 per oneri finanziari, in ragione della riferibilità per competenza ad esercizi diversi;
-che il relativo avviso, su impugnazione della Società, è stato annullato, con riguardo a dette riprese a tassazione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, con pronuncia poi condivisa dalla Commissione di secondo grado;
-che la Commissione tributaria centrale, sulle indicate questioni, ha respinto l'ulteriore gravame dell'Ufficio, osservando, quanto alle prime due, che gli elementi addotti “non erano idonei, per la loro equivocità, ad integrare prova presuntiva", e, quanto alla terza, che si trattava di “interessi effettivamente praticati dall'istituto mutuante e pagati dalla contribuente nel periodo di competenza"; -che l'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 6 novembre 1997, ha chiesto la cassazione della decisione della Commissione centrale, addebitandole, in riferimento ai costi per opere e manutenzioni, di aver reso una motivazione solo apparente, senza esaminare i dati allegati dall'Ufficio, e, in riferimento agli oneri finanziari, di averne erroneamente ritenuto la loro detraibilità nell'esercizio della solutio, anziché in quello di competenza, con violazione degli artt. 53 secondo comma, 56 e 74. primo comma del d.P.R. n. 597 del 1973; 3 -che la S.r.l. Enichem Società di Partecipazioni, nella qualità dinanzi specificata, ha replicato con controricorso;
-che la prima delle riportate censure è infondata, perché l'assenza o mera apparenza della motivazione, implicante nullità della sentenza e quindi violazione di legge deducibile con il ricorso straordinario per cassazione contro pronuncia della Commissione centrale (art. 111 della Costituzione), si verifica quando difetti la possibilità di cogliere la ragione della decisione, e, pertanto, non è ravvisabile, rispetto ad una valutazione di sintesi circa r l'inadeguatezza degli elementi presuntivi offerti a prova della domanda, in relazione all'assenza di una specifica analisi degli elementi stessi, potendo tale lacuna eventualmente implicare il 1 ୮ diverso vizio dell'insufficienza della motivazione, non denunciabile con detto rimedio straordinario;
-che anche la seconda censura va disattesa, perchè trascura il rilievo della decisione impugnata circa la coincidenza dell'esercizio - del pagamento degli interessi sul mutuo bancario con l'esercizio di competenza, di modo che, in carenza di critiche contro tale notazione, si esaurisce nel generico richiamo di un principio (detraibilità dei costi nel periodo d'imposta in cui si sono - determinati) conforme a quello applicato dalla Commissione centrale;
-che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, con la conseguenziale condanna della ricorrente alle spese;
M !
p.q.m.
-rigetta il ricorso proposto dall'Amministrazione delle finanze, e la condanna al rimborso, in favore della S.r.l. Enichem Società di Partecipazioni, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di lire 2.650.000, di cui lire 2.500.000 per onorari. Roma, 21 dicembre 2000 CORT presidente E il consigliere rel. esf N O hobos frewsht M P R S U E IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano fudds DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -5 MAR. 2001 CANCELLIERE C1 AR AN صمام E 6 N 8 5 9 O I 1 . / Z A N 4 I A - / 6 R R B 2 T A . . S I L T R . L G P U . A E B D . R I B L R E A A T D A T D I I 1 S R E 3 N 1 E T E S T . N I E N A S A E M 5