CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2026, n. 19937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19937 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER ER, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/01/2026 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’Avvocato Nicola Capozzoli, con la quale il ricorrente rinuncia al ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorrente impugna l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma, con la quale veniva confermato il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto documenti e dispositivi informatici, nell’ambito di un’indagine relativa a reati di corruzione.
2. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del principio di proporzionalità, sul presupposto che il sequestro avrebbe attinto indiscriminatamente tutti i dati contenuti nei supporti informatici.
2.1. Dopo la proposizione del ricorso è intervenuta la revoca del precedente difensore e la nomina dell’Avvocato Capozzoli, cui è seguita la rinuncia al ricorso, come da dichiarazione debitamente sottoscritta dal ricorrente e autenticata dal difensore.
3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile, stante la sopravvenuta rinuncia formulata dall’indagato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19937 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 29/04/2026 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, da determinarsi nella misura di €500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’Avvocato Nicola Capozzoli, con la quale il ricorrente rinuncia al ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorrente impugna l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma, con la quale veniva confermato il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto documenti e dispositivi informatici, nell’ambito di un’indagine relativa a reati di corruzione.
2. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del principio di proporzionalità, sul presupposto che il sequestro avrebbe attinto indiscriminatamente tutti i dati contenuti nei supporti informatici.
2.1. Dopo la proposizione del ricorso è intervenuta la revoca del precedente difensore e la nomina dell’Avvocato Capozzoli, cui è seguita la rinuncia al ricorso, come da dichiarazione debitamente sottoscritta dal ricorrente e autenticata dal difensore.
3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile, stante la sopravvenuta rinuncia formulata dall’indagato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19937 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 29/04/2026 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, da determinarsi nella misura di €500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente