Sentenza 11 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/07/2002, n. 10108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10108 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
ITALIANA E N IO EPUBBLICA 1986 ее 60548 Z A R / IST 26/4 R G 5 . E .R R N. .P A D - RIA B D EL L. E D IN NOME DEL POPOLO ITANAN 10 2 L TA T A S GEN TRIBU B. A T A 1 3 1 3. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria SUPROTASSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGISTRO Dott. Antonio MERONE Presidente R.G. N. 11826/98 n.
2.27601 Dott. Nino FICO Consigliere Cro Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud.14/02/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S E NT ENZA sul ricorso proposto da: N. 60598 MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO PISA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
LI PA IN PR NQ PROC FARMA, FARMA BIAGINI SPA, CIOCCO SPA;
- intimati 2002 avverso la sentenza n. 39/97 della Commissione 80.1 tributaria regionale di FIRENZE, depositata il -1- 16/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato ARENA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per integrazione del contraddittorio nei confronti di CI LO;
in subordine il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo In sede di liquidazione di un atto pubblico redatto dal Notaio CI il 28.7.1994, relativo ad un trasferimento di immobili sottoposti al vincolo della Sovraintendenza, l'ufficio ha applicato la soprattassa del 100% prevista dall'articolo 23, comma 1, d.p.r. n.643/72 per ritardo nel pagamento. Il Notaio CI, in proprio e per conto delle parti (venditore ed acquirente), ha proposto ricorso alla Commissione di primo grado, che ha dichiarato inammissibile il ricorso delle parti ed ha rigettato quello del Notaio. La Commissione Regionale ha confermato la decisione relativamente all'inammissibilità del ricorso delle parti private (perché la delega, prodotta in corso di giudizio, era priva di data certa), ed ha accolto in parte il ricorso del Notaio, applicando la soprattassa nella misura del 10%, prevista dal secondo comma dell'articolo 23 citato, e confermando nel resto la liquidazione dell'ufficio. Ha proposto ricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato deducendo due motivi. Nessuno si è costituito per le altre parti. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 22 del d.p.r. n. 636/72, e omessa motivazione su un punto fondamentale, sostenendo che l'appello andava dichiarato inammissibile in quanto l'appellante si è limitato a "trascrivere l'atto introduttivo del giudizio senza muovere puntuali censure alla decisione di primo grado". Ritiene la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento dal momento che l'atto di appello proposto dal Notaio CI avverso la decisione di primo grado resa dalla Commissione Provinciale di Pisa è effettivamente inammissibile non contenendo censure specifiche nei confronti della sentenza impugnata, ma limitandosi a ribadire gli Jump then stessi elementi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio. L'ufficio, nella sua costituzione in appello, ha rilevato la mancanza di censure nell'atto di impugnazione proposto dal CI ed ha sostenuto l'inammissibilità. L'articolo 22, comma 4, del d.p.r. n.636/72, applicabile nella specie ratione temporis, essendo l'appello stato proposto con atto depositato il 15.2.1996, prevede che l'atto di appello deve contenere tra l'altro anche i "motivi dell'impugnazione”. Questa previsione, esistente in ogni tipo di processo, tende da una parte a garantire il contraddittorio, consentendo alla controparte di capire le ragioni per cui si è censurata la decisione impugnata e di approntare l'opportuna difesa, e tende dall'altra a fare individuare al giudice i limiti entro i quali si è inteso circoscrivere l'impugnazione, per potere poi valutare la corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato. E' stato sostenuto da questa Corte a Sezioni Unite che, atteso che i poteri cognitori del giudice del gravame, all'infuori delle questioni rilevabili di ufficio, sono circoscritti dalla iniziativa della parte istante, l'onere della specificazione dei motivi di appello esige che la manifestazione volitiva, indirizzata ad ottenere la riforma delle decisioni sfavorevoli, deve trovare un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. sent. n.4991/1987). La mancanza di motivi di censura determina la nullità dell'atto di appello (Cass. sent. n.1008/96) e rende conseguentemente inammissibile l'impugnazione. Il primo motivo del ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. L'accoglimento del primo motivo è assorbente rispetto al secondo motivo con il quale l'Amministrazione ricorrente ha dedotto la violazione dell'articolo 23 d.p.r.n.643/72. Sussistono giusti motivi per compensare lespese.
P.Q.M.
OF Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e cassa la sentenza impugnata. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 14.2.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Jon I then Dr. Giuseppe Falcone Dr. Antonio Terone IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista