Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2003, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL02 9 5 0 / 03 REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto VENDITA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 9814/00 6735 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron. Rep.840 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud.06/11/02 Dott. NA SCHERILLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET NS, FI NA, ET RO, ET GI in qualità di eredi di ET GI, SI AR in proprio e in qualità di erede di ET GI, ET IN, in proprio e in qualità di erede di ET GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 46, presso lo studio dell'avvocato SETTIMIO CORBO, che li difende unitamente all'avvocato VINCENZO SALVAGO, giusta delega in atti;
- ricorrenti contro 2002 AC DI, ET GI, ON IU, 1441 ON GI, NO NO;
+ -1- intimati avversO la sentenza n. 281/99 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 26/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. NA SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta IA CESQUI che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione in data 11/10/1986 DR NN, RI NO, ON PP, ON RO e PA Diego convenivano in giudizio davanti al Pretore di Agrigento TO LU, IS IA, TO LF e NA NA deducendo che con vari atti di acquisto avevano da costoro acquistato, quali soci della società di fatto TO LF & C, dei mini appartamenti in località Scavuzzo Punta Grande sulla Via Provinciale Panoramica Realmonte- Porto Empedocle;
che, unitamente agli appartamenti, era stato ad essi attori venduto, pro quota, anche lo spazio adibito a parcheggio;
che tale spazio, in base alla concessione edilizia era di mq.240, misura corrispondente a quella richiesta dalla legge;
che i venditori, dopo la consegna degli appartamenti, avevano ridotto l'area di parcheggio incorporandola a degli immobili di loro esclusiva proprietà ed inoltre avevano realizzato varie opere sul suolo e nel sottosuolo riducendo ulteriormente l'area di parcheggio. Chiedevano, pertanto, la restituzione della parte di parcheggio incorporato e l'eliminazione delle opere che si trovano in sito. Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore, con sentenza del 6/11/1989 pronunziata nella resistenza dei convenuti, condannava questi ultimi a restituire la parte di parcheggio incorporato e rimuovere tutte le opere esistenti sullo spazio adibito a parcheggio. La decisione veniva confermata dal Tribunale di Agrigento che, con sentenza 26/4/1999, rigettava l'appello proposto dai soccombenti. Contro la sentenza questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi illustrati da una memoria. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Col primo motivo si denuncia violazione di legge (artt. 102 e 103 c.p.c.) e vizi della motivazione per avere la sentenza ritenuto che non occorreva integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi proprietari pro quota delle opere di cui gli attori (odierni intimati) avevano chiesto la demolizione. Rigettando senza idonea ہیں giustificazione l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dai ricorrenti, il giudice d'appello non aveva tenuto conto del fatto che gli attori avevano agito non solo per l'accertamento dell'inadempimento dei ricorrenti alle obbligazioni assunte nei loro confronti con la vendita degli appartamenti, di trasferire cioè agli acquirenti lo spazio destinato a parcheggio, ma anche per l'esecuzione di tali obbligazioni, avendo domandato l'eliminazione delle opere eseguite sopra e sotto l'area di parcheggio. Poiché tali opere, al momento degli atti vendita delle unità immobiliari agli attori, non erano più di proprietà dei ricorrenti, essendo state vendute pro quota ad altri soggetti, in forza di atti di vendita anteriori, la sentenza, che ne aveva ordinato la demolizione, era, secondo i ricorrenti, inutiliter data, non potendo essere eseguita nei confronti di soggetti che non avevano partecipato al giudizio. La censura va disattesa. Risulta dalla sentenza (pagg-7-8) che il giudice d'appello ha rigettato l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevava dai ricorrenti con l'appello perché, in relazione alla domanda formulata dagli attori nei loro confronti con l'atto introduttivo, volta ad ottenere l'esatto adempimento della prestazione contrattuale assunta con gli atti di vendita di trasferire agli acquirenti anche l'area di parcheggio, gli “eventuali terzi interessati all'utilizzazione delle opere realizzate dai venditori", anche se teoricamente legittimati ad intervenire, non potevano essere considerati litisconsorti necessari. Rilevando che tali soggetti apparivano solo “utilizzatori”, peraltro “eventuali” dell'area controversa, il giudice d'appello ha inteso, sia pure sinteticamente, sottolineare che, alla stregua degli atti, non risultavano esservi terzi comproprietari del predetto spazio, così come sostenuto dagli appellanti. Tale ratio decidendi non è stata censurata dai ricorrenti, i quali, lungi dal confutare il dubbio espresso dal giudicante con l'espressione “eventuali" in ordine all'esistenza di terzi comproprietari dell'area e la qualificazione di tali soggetti come semplici “utilizzatori” del bene, si sono limitati a insistere nella tesi del difetto di contraddittorio invocando non meglio precisati atti di vendita da cui sarebbe risultata l'esistenza di litisconsorti necessari pretermessi senza, però, allegare gli elementi specifici indispensabili per consentire al Collegio la verifica sulla correttezza della conclusione a cui è pervenuto il giudicante 6 Il motivo va quindi respinto. II Col secondo motivo si denunciano violazione di legge - (artt. 1362 e 1363 c.c.) e vizi della motivazione per avere la sentenza ritenuto compreso nella vendita dell'area di parcheggio anche il sottosuolo, in virtù di un'interpretazione meramente letterale della clausola n.5 degli atti di vendita, senza cioè accertare la comune intenzione delle parti secondo i noti canoni di ermeneutica. Secondo i ricorrenti interpretando la clausola in base al contenuto complessivo dell'atto (che riservava in proprietà esclusiva del venditore tutto il terreno ancora edificabile con esclusione dello spazio destinato a parcheggio e che conteneva altresì l'accettazione da parte degli acquirenti dello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trovava) e tenuto conto che il vincolo pubblicistico di destinazione non può operare al di fuori del vincolo stesso (quindi limitatamente al suolo, non anche al sottosuolo), la clausola di cui all'art.5 del contratto (che faceva salva dalla proprietà esclusiva dei venditori il detto spazio) andava riferita solo all'area di superficie e non anche al sottosuolo, come aveva invece ritenuto il giudice d'appello. La censura va disattesa. Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, la sentenza ha proceduto all'interpretazione della volontà delle parti nel rispetto dei canoni ermeneutici.. Senza limitarsi al senso letterale delle parole, ma tenendo conto del contenuto sostanziale delle pattuizioni negoziali, correttamente 7 ritenute prevalenti sulle clausole di stile, quali quella dell'accettazione del bene compravenduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento della vendita, e considerando l'atto nel suo complesso, quale risultava anche dalla planimetria allegata e sottoscritta dalle parti per accettazione, il giudicante ha ritenuto che il contratto di vendita del 27/2/82 (a cui si erano conformati tutti gli altri contratti) e in particolare della clausola n.5, con la quale veniva trasferito agli acquirenti, con indicazione anche dei confini, lo spazio adibito a 2 parcheggio ad esclusivo servizio delle palazzine B e C, richiamando espressamente la planimetria allegata all'atto ed espressamente accettata dai contraenti, faceva ritenere che non era stato trasferito agli acquirenti il mero diritto di superficie, ma lo spazio quale risultava dalla planimetria, in cui non figurava alcun segno o simbolo grafico che indicasse la presenza di aiuole, casotti, tombini di ispezione e altre opere rinvenute poi in loco dal CTU, libero, quindi, da vincoli tranne quello della destinazione a parcheggio risultante dall'atto. Il motivo risulta, perciò, infondato e va quindi respinto. III - Con il terzo motivo si lamentano violazione del principio del contraddittorio nella formazione dei mezzi di prova e vizi della motivazione su punto decisivo, per avere la sentenza erroneamente valutato la consulenza tecnica d'ufficio, senza cioè tenere conto che l'ausiliare aveva ignorato i rilievi e le allegazioni dei ricorrenti e travisato le loro affermazioni. Ed infatti i ricorrenti non avevano dichiarato di mettere a disposizione una parte di parcheggio rimasta nella loro disponibilità, così come affermato dal CTU, ma avevano invece sostenuto che l'area messa a disposizione degli acquirenti era della stessa estensione di quella compravenduta. Inoltre, la sentenza, affermando di fare riferimento alla planimetria in verde allegata agli pur atti di acquisto, aveva finito per utilizzare le indicazioni del Ctu, che di tale planimetria non aveva tenuto conto. Infine, aveva disatteso senza motivazione alcuna la richiesta di supplemento di perizia formulata dai ricorrenti. Nessuna di tali doglianze merita accoglimento. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, la sentenza si è basata sulla planimetria verde allegata agli atti di acquisto, attingendo alla CTU nei limiti, consentiti dalla natura del mezzo di indagine, delle rilevazioni dei luoghi. In base a tale planimetria, ritenuta determinnte perché sottoscritta per accettazione dalle parti contraenti, il giudicante ha, infatti, individuato le caratteristiche dell'area oggetto della vendita ed ha concluso che doveva trattarsi di un'area libera dalle opere rilevate in loco dall'ausiliare, di estensione superiore a quella vincolata per legge, comprendendo non solo lo spazio reso immediatamente disponibile (mq.240), ma occupato però dalle dette opere, ma anche uno spazio di mq 77 arbitrariamente non consegnato dai venditori agli acquirenti. L'ampia motivazione posta a base della decisione costituisce congrua giustificazione del diniego di supplemento di perizia. Anche questo motivo va quindi respinto. 9 Consegue il rigetto del ricorso, senza alcuna pronunzia in ordine alle spese, non essendosi gli intimati costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 6 novembre 2002 L'estensore Il presidente времи IL CANCELLIERE-C1 Paolo Talarico)TaipriceTaigi lezi o DEPOSITATO IN CANCELLERIAFEB. 2 003 Roma IL CANDY SERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia Roma 2 il 19-9-2003 delle Entrate serie 4 al n. 31343 versate € 170.43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Riect