Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
1/0 REPUB ITALIANA PODLO ITALIANO IN NOM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrați: Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G. N. 8190/99 Consigliere Cron. 2326 Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Rel. Consigliere Rep. 353 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 19/10/00 Dott. Stefano BENINI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENT ENZ A UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig 3000 3 GEN. 2001per diritti L. CL ED, titolare dell'omonima impresa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 48, presso IL CANCELLIERE l'avvocato LANZILLOTTA ANTONIO, che lo rappresenta e LIRE 3000 CANCELLE difende unitamente all'avvocato MICELI PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente CB220974
contro
COMUNE DI LATTARICO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MIRABELLO 14, presso l'avvocato PAOLO MELE, 2000 rappresentato e difeso dall'avvocato SANTORO GIORGIO, 1891 giusta procura a margine del controricorso;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 411/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 23/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Lanzillotta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1 Avvocato Santoro che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. --2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con lodo del 28 giugno 1994 il collegio arbitrale adito per la risoluzione della controversia insorta tra EN AU, titolare dell' omonima impresa di costruzioni, ed il Comune di Lattarico in relazione al contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di ampliamento della casa comunale, in accoglimento, per quanto di ragione, delle domande del AU condannava il Comune al pagamento della somma di L. 3.540.852, oltre gli interessi nella misura e con la decorrenza indicate in motivazione. Proposta impugnazione dal AU, il quale censurava il rigetto della domanda di risarcimento del danno derivato dallo sconvolgimento delle previsioni formulate in sede di offerta circa i tempi di esecuzione dei lavori, sotto il profilo della violazione delle norme concernenti le riserve, con sentenza del 5 maggio 23 luglio 1998 la Corte di - Appello di Catanzaro rigettava il gravame, osservando in motivazione che nessuna violazione dell' art. 54 del r.d. 25.5.1895 n. 350 era stata commessa dagli arbitri, avendo essi rilevato che la riserva apposta nel verbale di sottomissione del 26 gennaio 1988 era del tutto generica, che alla successiva esplicazione contenuta in una raccomandata inviata all' Amministrazione appaltante il 4 febbraio 1988 non poteva attribuirsi alcuna efficacia, in quanto non contenuta in un documento contabile, che la riserva stessa non era stata riproposta nel verbale di constatazione del 6 febbraio 1988, valutato come verbale di ripresa dei lavori, nè nel successivo verbale di sopralluogo del 20 febbraio 1988, nè ancora in quello di sospensione parziale dei lavori del 23 febbraio 1988, nè infine in quello di ripresa dell' 8 marzo 1988; che nel registro di contabilità consegnato al direttore dei lavori il 4 luglio 1987 non risultava alcuna riserva in calce alle annotazioni effettuate in data 8 e 23 luglio 1987, mentre era stata apposta una generica riserva in calce alla data ( 11 giugno 1988) di chiusura del registro, esplicata solo il giorno successivo, ossia dopo la chiusura del registro stesso. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AU deducendo due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Lattarico. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 53, 54 ed 89 del r.d. 25.5.1895 n. 350, si deduce che la richiamata normativa impone che le riserve siano inserite nel registro di contabilità nella prima tornata, successiva all' evento determinativo dei maggiori oneri per l'appaltatore, in cui esso viene sottoposto alla sottoscrizione dell' impresa, ma non esclude che possano essere apposte in altri documenti, salvo l' obbligo della trascrizione nel registro alla prima occasione utile;
che nella specie le riserve già espresse nella nota del 4 febbraio 1988 erano state trascritte all' atto della contabilizzazione del primo ed unico stato di avanzamento, ossia alla prima occasione in cui il registro di contabilità era stato sottoposto all' impresa;
che comunque non esisteva un verbale di ripresa dei lavori nel quale esse dovessero essere trascritte;
che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto l' irrilevanza della lettera del 4 febbraio 1988 perchè non inviata al direttore dei lavori, che è organo della stazione appaltante e non ha la responsabilità economica dell' opera. 2 Con il secondo motivo si denuncia omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza della mancata trascrizione delle riserve nel presunto verbale di ripresa dei lavori. Si rileva ancora al riguardo che gli effetti decadenziali si producono solo nel caso in cui la riserva non venga trascritta nel registro di contabilità e che nella specie l' impresa aveva tempestivamente proceduto a detta trascrizione al momento della sottoscrizione dell' unico stato di avanzamento. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, per la loro logica connessione. Essi sono infondati. Come è noto, in tema di appalto di opere pubbliche l' onere dell' appaltatore di formulare tempestiva riserva di maggiori compensi o indennizzi rispetto al corrispettivo pattuito, secondo la disciplina del r.d. 25 maggio 1895 n. 350, sorge per effetto e dal momento dell' iscrizione, nei registri previsti dalla legge e sottoposti alla sua sottoscrizione, degli elementi che evidenziano, secondo indici di media diligenza e di buona fede, un aggravio di spesa a suo carico ed impone che in detti registri siano specificati il titolo e l' ammontare della pretesa ( v. sul punto, tra le tante, Cass. 2000 n. 10261; 1996 n. 6569; 1993 n. 12863; 1989 n. 2395; 1988 n. 68; 1986 n. 2599; 1983 n. 4759; 1981 n. 4285). Per quanto specificamente attiene all' ipotesi, ricorrente nella specie, di sospensione dei lavori, questa Suprema Corte ha in più occasioni affermato che l'onere della riserva per pregiudizi o maggiori esborsi conseguenti a detta sospensione, legittimamente o illegittimamente disposta dall' Amministrazione, diviene attuale quando emerga, 3 Dan man tila melano m a muidu val da araftan a med secondo una valutazione riservata al giudice di merito, coerente con i richiamati canoni di diligenza e buona fede in senso oggettivo, la concreta idoneità della sospensione stessa a determinare detti pregiudizi o maggiori esborsi: ove tale situazione si verifichi all' atto della cessazione della sospensione, la riserva deve essere inserita nel verbale di ripresa dei lavori, quale primo atto inerente all' esecuzione dell' appalto successivo al fatto continuativo dannoso, che ne segna il termine ed evidenzia con certezza la sua rilevanza causale ( v. ex plurimis, Cass. 1998 n. 10502; 1998 n. 4502; 1993 n. 3733; 1986 n. 6097; 1987 n. 9396; 1986 n. 5624; 1985 n. 6492; 1985 n. 769; 1982 n. 6911; 1982 n. 2006; 1982 n. 1728; 1981 n. 3167; 1981 n. 476; 1978 n. 21). Va altresì considerato che la circostanza che le riserve siano state apposte in documenti contabili diversi dal registro di contabilità, ai sensi dell'art. 89 dello stesso r.d. n. 350 del 1895, non esonera l' appaltatore dall' onere di ripeterle in detto registro nei termini e modi indicati negli artt. 53 e 54 - secondo quanto dispone chiaramente il terzo comma del richiamato art. 89, che ne sancisce in difetto l' inefficacia - atteso che nel sistema delineato dal r.d. n. 350 del 1895 il registro di contabilità si configura come il documento fondamentale dell' appalto, nel quale devono confluire tutti i rilevamenti ed i dati relativi ai lavori eseguiti ed annotati negli altri documenti. In applicazione di tali principi la Corte di Appello, preso atto che il collegio arbitrale aveva accertato che la riserva generica contenuta nel verbale di sottomissione del 26 gennaio 1988 non era stata specificata nel previsto termine di quindici giorni, stante l' assoluta 4 inidoneità allo scopo della lettera inviata all' Amministrazione comunale il successivo 4 febbraio 1988, che non era stata riproposta nè nel verbale di constatazione del 6 febbraio 1988, inteso come verbale di ripresa dei lavori, nè negli altri verbali successivi, ha legittimamente ritenuto corretta la pronuncia degli arbitri che avevano ravvisato la decadenza dell' appaltatore. Infondatamente peraltro il ricorrente deduce che la prima riserva generica aveva trovato la propria specificazione nella richiamata lettera del 4 febbraio 1988, atteso che le riserve dell' appaltatore sono atti a forma vincolata quanto a tempi e modalità di formulazione, nella prospettiva della continua evidenza dei costi dell' opera, e che l' onere di osservare gli uni e le altre non 2. escluso dall' essere venuta l' Amministrazione in altro modo a conoscenza della situazione allegata dall' appaltatore come fonte del suo pregiudizio ( così Cass. 1982 n. 6911), mentre resta del tutto estranea al modello legale ogni altra forma di comunicazione volta ad integrare eventuali riserve generiche in precedenza formulate. Nè potrebbe indurre ad escludere la decadenza dell' appaltatore l' accoglimento della diversa tesi prospettata nel ricorso sostenuta da una parte della dottrina ed in qualche misura recepita nella recente sentenza n. 3525 del 2000 di questa sezione - secondo la quale in sede di ripresa dei lavori l' appaltatore può, e non deve, iscrivere la riserva nel relativo verbale, senza che la relativa omissione produca effetti decadenziali, configurabili solo in caso di mancata iscrizione nel registro di contabilità -quale unica sede valida per la formulazione delle riserve in occasione della prima sottoscrizione successiva alla- 5 ripresa dei lavori ed invero l'adesione a tale orientamento, che in contrasto con il consolidato indirizzo giurisprudenziale in precedenza richiamato ravvisa nella previsione dell' art. 89 del r.d. n. 350 del libera facoltà di formulare la riserva - la quale finirebbe 1895 una M per assumere il carattere di mera memoria o preavviso, parificabile in termini di conseguenze giuridiche all' assoluto silenzio dell' appaltatore piuttosto potere di riserva " collegato con un che un onere a pena di decadenza - ossia un potere il cui mancato esercizio implica l'assenza della domanda e non può che dar luogo alle stesse conseguenze che vanno attribuite a tale assenza nell' ipotesi di cui all' art. 54 non potrebbe nella specie giovare al ricorrente, avendo gli - arbitri verificato che anche il registro di contabilità non conteneva alcuna valida riserva, risultando apposta soltanto una riserva generica in calce alla data di chiusura del registro, che era stata esplicitata il giorno successivo, ossia dopo la sua chiusura. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 187000, oltre L.
2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 19 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE руски te