Sentenza 15 ottobre 2002
Massime • 1
In materia di assegnazione di fondi di riforma fondiaria, in caso di morte dell'assegnatario prima del riscatto del fondo non sono richiesti, ai fini del subingresso dei discendenti diretti nell'assegnazione, particolari requisiti diversi da quelli genericamente determinati dall'art. 6 legge n. 230 del 1950, e cioè la qualifica di lavoratore della terra e la capacità professionale, oltre a non essere proprietario o enfiteuta di fondi rustici che assorbano la capacità lavorativa dell'intera famiglia agricola. Ne consegue che la scelta da parte del giudice - al quale solo spetta, nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 7 legge n. 29 maggio 1967, n. 379, di accertare la sussistenza dei suindicati requisiti, non essendo la sua valutazione al riguardo vincolata dagli atti adottati dagli ispettorati agrari provinciali, la cui attività ha mera funzione informativa (art. 16, secondo comma, legge n. 379 del 1967) - deve cadere su quello che tra i discendenti diretti assicura il perseguimento delle finalità previste dalla legge, consistenti nella salvaguardia dell'unità aziendale e della continuità nella coltivazione del fondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 14649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14649 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. ENNIO MALZONE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN SO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASMARA 58, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO LOMANNO, difeso dall'avvocato SERGIO TARANTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato ATTILIO ZIMATORE, che la difende, con procura speciale della Dott.ssa Notaio Carmen Infantino, in Catanzaro il 14/1/2000, Rep. N. 24246;
- controricorrente -
nonché contro
IN NI, AL MA, IN IL, IN TA, IN EL, IN IA, IN NI, IN AT, ARSSA AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI IN AGRICOLTURA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE APPELLO CATANZARO;
- intimati -
avverso la Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 21/5/1999, depositato il 31/05/99; RG.22/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato SERGIO TARANTINO;
udito l'Avvocato ATTILIO ZIMATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo, rigetto del 1^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7.10.1985 IN AS, premesso che in data 17.1.1981 era deceduto suo padre IN RE, assegnatario dell'unità fondiaria O.V.S. n. 245 facendo parte del fondo "Sena" in agro del Comune di Cropani, censita nel N.C.T. al foglio 13, particella 90 e 139, estesa a complessive Ha 2..17.70 e non aveva disposto per testamento circa il subingresso nei rapporti di assegnazione del fondo, ne' gli eredi avevano concordato chi dovesse subentrare nello stesso rapporto, chiedeva al tribunale di Catanzaro di essere, ai sensi dell'art. 7 legge n. 379/1967, designato quale erede avente diritto al subingresso nel suddetto rapporto, poiché possedeva i requisiti di cui all'art. 16 legge 230/1950, mentre gli altri eredi non esercitavano attività agricola.
Si costituivano in giudizio l'ESAC e gli altri eredi di IN RE che chiedevano il rigetto della domanda.
Il tribunale di Catanzaro con decreto 14.3.91 rigettava il ricorso, rilevando che il terreno in oggetto era stato inserito nello strumento urbanistico generale del Comune di Cropani ed era stato urbanizzato, per cui aveva perso la sua destinazione agraria ed erano venuti meno i vincoli di inalienabilità prevista dall'art. 4 legge 379/1967. Su reclamo proposto dal IN AS la Corte d'Appello di Catanzaro con decreto 18.5.93 rigettava la domanda ritenendo il reclamante non idoneo al subingresso nella medesima unità fondiaria. Avverso tale decisione il IN AS ricorreva in Cassazione che con sentenza n. 2671/96 annullava l'impugnato provvedimento per violazione del contraddittorio necessario rinviando alla stessa Corte di Catanzaro, la quale, a seguito della relativa riassunzione, con decreto n. 2083 del 21.5.99 ha respinto il reclamo proposto da IN AS, ribadendo l'inidoneità del ricorrente alla coltivazione del fondo, per essersi la sua condotta tradotta in uno smembramento dell'unità fondiaria, siccome concretatasi in un'operazione divisoria del terreno.
Per la cassazione della decisione ricorre il IN AS esponendo due motivi.
Resiste con controricorso IN RI con salvezza delle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 7 legge n. 379/1967 e dell'art. 16 legge n. 230/950, si censura la decisione impugnata nel punto in cui la Corte di Appello ha ritenuto il ricorrente non idoneo alla continuazione dell'impresa agricola e si sostiene che così statuendo, la Corte di merito avrebbe esercitato poteri che non le competono, in quanto l'accertamento della capacità professionale e della qualità di lavoratore manuale della terra spetterebbe agli ispettorati provinciali agrari ed in quanto avrebbe omesso di effettuare la scelta tra i coeredi concorrenti sulla base delle condizioni ed attitudini personali dagli stessi.
Con il secondo motivo, denunciando omessa e irrazionale motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui la Corte di merito ha ritenuto che il ricorrente aveva causato lo smembramento dell'unità fondiaria e la disgregazione del bene essenziale dell'azienda e si sostiene che "il tollerare che una piccola parte del fondo sia coltivata da alcuni coeredi, non può essere posto in correlazione logica con la capacità professionale di gestire l'azienda", la quale postula esperienze, attitudini e conoscenze tecniche che il ricorrente, invece aveva dimostrato di possedere.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché attengono entrambi, sotto i diversi profili dell'applicazione di legge e della motivazione, alla denegata idoneità del ricorrente a subentrare nella coltivazione dell'unità fondiaria. Orbene, nessuna censura è possibile muovere alla decisione adottata dalla Corte di rinvio ne' in ordine all'applicazione della normativa di riferimento ne' in ordine alla motivazione di sostegno della decisione adottata.
Ben vero, nel procedimento previsto dall'art. 7 della legge 29.5.1967 n. 379, per l'individuazione dell'erede legittimato a subentrare nell'assegnazione di un fondo di riforma fondiaria dopo la morte dell'originario assegnatario, l'accertamento della "qualità" richiesta dalla legge 1967/379 è affidata unicamente alla valutazione del giudice, senza che sulla medesima possa incidere il risultato dell'attività d'indagine dell'Ispettorato agrario provinciale (art. 16, co. 2^ legge 1967/379), che ha solo funzione informativa. (cfr. Cass. civ. 795/94). Nel caso di morte dell'assegnatario prima del riscatto del fondo, ai fini del subingresso dei discendenti diretti nell'assegnazione, non si richiedono particolari requisiti che non siano quelli genericamente determinati dall'art. 16 legge 230/50 e cioè la qualifica di lavoratore della terra e la capacità professionale, oltre quello di non essere proprietario o enfiteuta di fondi rustici che assorbano la capacità lavorativa dell'intera famiglia agricola.
Ne discende che, ai fini del subingresso nell'assegnazione, la scelta del giudice dovrà cadere su quello fra i discendenti diretti che assicura il perseguimento della finalità prevista dalla legge, che è quella di salvaguardare la conservazione dell'unità aziendale e la continuità nella coltivazione del fondo, in ragione della quale la legge sulla riforma fondiaria ha sottratto le terre incolte ai proprietari ed assegnate le medesime ai coltivatori diretti. Appare allora evidente che il IN AS non poteva pretendere di essere designato nell'assegnazione del fondo se, per sua stessa ammissione, è stato egli l'autore dello smembramento dell'unità fondiaria, come accertato in fatto dalla Corte di merito con giudizio insindacabile in questa sede.
D'altro canto, nemmeno risulta che egli abbia offerto o si sia offerto di fornire la prova della sua capacità professionale, ne' risulta che gli altri eredi diretti abbiano chiesto di dimostrare altrettanto.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione in favore della resistente costituitasi, che liquida in euro 58,00, oltre onorari, liquidati in euro 1.000,00 (mille euro).
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2002