Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 14649
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Sentenza 15 ottobre 2002

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In materia di assegnazione di fondi di riforma fondiaria, in caso di morte dell'assegnatario prima del riscatto del fondo non sono richiesti, ai fini del subingresso dei discendenti diretti nell'assegnazione, particolari requisiti diversi da quelli genericamente determinati dall'art. 6 legge n. 230 del 1950, e cioè la qualifica di lavoratore della terra e la capacità professionale, oltre a non essere proprietario o enfiteuta di fondi rustici che assorbano la capacità lavorativa dell'intera famiglia agricola. Ne consegue che la scelta da parte del giudice - al quale solo spetta, nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 7 legge n. 29 maggio 1967, n. 379, di accertare la sussistenza dei suindicati requisiti, non essendo la sua valutazione al riguardo vincolata dagli atti adottati dagli ispettorati agrari provinciali, la cui attività ha mera funzione informativa (art. 16, secondo comma, legge n. 379 del 1967) - deve cadere su quello che tra i discendenti diretti assicura il perseguimento delle finalità previste dalla legge, consistenti nella salvaguardia dell'unità aziendale e della continuità nella coltivazione del fondo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 14649
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14649
    Data del deposito : 15 ottobre 2002

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