Sentenza 3 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10668 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO,1 0 6 6 8 01 LA CORTE SUP E Ꭰ Oggetto Ванесли ешь. SEZIONE TERZA CIVILE de lundia Mernur Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA Presidente R.G.N. 12890/99 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere - Cron. 73286 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 3620 Ud. 27/04/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE SATA SRL, in persona del suo legale rappresentante dig. 03 AGO. 200 Antonio Lubrano, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F DENZA 50, presso lo studio dell'avvocato LAURENTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIL COME LUCIO, che lo difende unitamente all'avvocato BASSU Richiesta ia studio FILIPPO, giusta delega in atti;
dal Sig. ROMS per diritti L.3025 ricorrente 1106.08.01 IL CANCELLIERE
contro
FA EL, ZZ SI, elettivamente E VARIE DCV studiodomiciliati in ROMA PLE CLODIO 13, presso lo dell'avvocato SILVANO BELLINZONI, che li difende 2001 unitamente all'avvocato PIER PAOLO MARRAS, giusta 825 delega in atti;
M M controricorrenti avverso la sentenza n. 40/99 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di CAGLIARI, emessa il 12/2/1999, depositata il 17/03/99; RG.15/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in personal del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 18 marzo 1991 DD AN e Fe- ruzzi SI convenivano davanti al Tribunale di Sassa- ri la società SATA srl е ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni, per lesioni personali colpose. Il giorno 10 aprile 1998 i giovani attori navigava- in prossimità di Cala Dragunarą di Alghero a bordo no ى ل إ di un trimarano, dirigendosi verso il molo. Mentre na- vigavano una cima di ormeggio galleggiante a filo di acqua, collegata ad un corpo morto e non segnata, si avvolgeva intorno all'elica del natante, determinandone l'arresto improvviso, catapultando in avanti i giovani, che riportavano lesioni personali con postumi permanen- ti. La TA si costituiva e contestava il fondamento 2 della pretesa. Il Tribunale, istruita la lite, con sentenza del 9 maggio 1997 rigettava la domanda e condannava gli atto- ri alle spese;
la decisione era impugnata dai danneg- giati che ne chiedevano la riforma;
resisteva la con- troparte. Con sentenza del 12 marzo 1999 la Corte di appello di Cagliari così decideva: in totale riforma della sentenza impugnata, con- danna la società SATA al risarcimento dei danni, biolo- gici e morali, in favore di DD AN e UZ SI (v. amplius in dispositivo) e condanna la SATA alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio. Per quanto ancora interessa, la Corte, riesaminate le prove, valorizzava le disposizioni testimoniali di TT e HI, sul posizionamento della cima, che Scorreva "a sbando" in superficie, sotto il pelo del- l'acqua, risultando non visibile e non segnalata, e per l'effetto riteneva la responsabilità della società pro- prietaria di detta cima, nella misura dell'80%; poneva il residuo 20% a carico del conducente del trimarano, il quale, trovandosi all'interno della cala avrebbe dovuto tenere una condotta di guida prudente, anche in relazione alla velocità del mezzo, giunto di fronte al molo "in fase calante di planata". 3 Contro la decisione ricorre la società con unico motivo di gravame;
resistono le controparti con controricorso. Preli- minarmente i controricorrenti deducono l'inammissibili- ta del ricorso per essere la procura conferita а due difensori, mentre il ricorso è sottoscritto da uno sol- tanto di essi. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento. Preliminarmente, in rito, deve disattendersi l'ec- cezione proposta dai controricorrenti, relativa al- l'inammissibilità del ricorso per nullità della procu- ra, conferita a due difensori ma sottoscritta soltanto da uno. In senso contrario si Osserva che dall'esame del ricorso originale si evince come l'avv. Bassu, che ha autenticato la firma del ricorrente sotto la procura, è iscritto tra gli avvocati cassazionisti, sicchè è suf- ficiente la sua presenza in giudizio ai fini della va- lida difesa del ricorrente e la procura non è affetta da alcuna nullità processualmente. rilevante (cfr. Cass.19 gennaio 1985 n. 144; 18 luglio 1987 n. 6639; Cass. 28 maggio 1982 n. 3319). Nel merito il ricorso è infondato. Il ricorso, che enuncia inizialmente, in modo gene- 4 rico, la violazione о falsa applicazione di norme di diritto, nel corso della sua esposizione, si incentra sulla critica del riparto del concorso di colpa in re- lazione al nesso di causalità, indicando i seguenti elementi di valutazione: a. velocità elevata del trimarano, "in fase ca- lante di planata"; violazione delle norme di cautela imposte dalla capitaneria in relazione all'approdo con il motore acceso а meno di trecento metri dalla riva;
avvistabilità (a 30/ 40 metri) della cima galleggiante. Sulla base della valorizzazione di tali elementi emergerebbe il vizio logico della motivazione e l'error iuris (sul nesso causale). In senso contrario si osserva che la Corte di ap- pello di Cagliari, nel procedere al riesame critico delle prove, abbia invece valorizzato le deposizioni dei testi de visu ST e HI, i quali hanno ri- ferito che la "cima scorreva а sbando in superficie, sotto il pelo dell'acqua e che non era segnalata né vi- sibile": cade dunque la censura relativa alla pretesa avvistabilità; ed allora, sulla base di tale elemento decisivo, per il nesso di causalità, perché la cima co- stituiva una vera insidia marina sul percorso dei navi- ganti, determinata dal fattore umano (riferibile poi alla società SATA, che utilizzava la cima per le qu 5 proprie imbarcazioni), appare corretta la ripartizione del concorso di colpa (come elemento di imputabilità dell'evento alle condotte concorrenti) in misura eleva- ta per la SATA ed in misura ridotta per il conducente del trimarano. Infatti anche l'elemento della "velocità", peraltro non chiaramente definibile, essendo 1'imbarcazione in fase di rallentamento (fase calante di planata), poteva incidere sull'entità dell'impatto e AZ AP Лоут quindi delle lesioni, ma non sull'inevitabile impatto 1230 3067 A4, 11 su l'ostacolo insidioso, che non era avvistabile. Le censure ricordate in buona sostanza attengono ad una diversa rappresentazione dei fatti, ed involgono il prudente e motivato apprezzamento delle prove, compiuto dai giudici dell'appello, in modo corretto ed analiti- овы CO, e dunque non sindacabile in questa sede. Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della lite, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 27 aprile 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE In Beth Beh parit IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 6