Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5938 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NO 3 8 /0 159 3 8 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente- R.G.N. 14793/98 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere 16245/98 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere- Cron. 12858 Dott. Francesco AN MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere Ud.25/01/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: in INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura. Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SGUASSERO COSTRUZIONI SPA, SGUASSERO ANTONIO;
2001 - intimati 434 e sul 2° ricorso n° 16245/98 proposto da: SGUASSERO COSTRUZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, SGUASSERO ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato LUISE MICHELINO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 162/98 del Tribunale di UDINE, depositata il 23/02/98 R.G.N. 458/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco AN MAIORANO;
udito l'Avvocato CORETTI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Udine del 9/8/94 la SG" costruzioni Srl proponeva opposizione avverso il decreto. ingiuntivo per il pagamento della somma di £ 63.805.807, emesso ad istanza dell'INPS, a titolo di differenze contributive (rispetto a quelle convenzionalmente stabilite) e somme aggiuntive, sugli emolumenti dovuti ai dipendenti per indennità sostitutiva del pasto caldo e di s trasferta: Contestava la sussistenza dei fatti addebitatigli e l'applicabilità nei suoi confronti dei contratti collettivi, precisando che il trattamento riservato ai dipendenti era migliore di quello previsto dall'accordo collettivo locale Con separati ricorsi del 3/10/94 la SG Srl ed il sig. SG di persona proponevano opposizione avverso la ordinanza, ingiunzione dell'INPS del 28/6/94, eccependo la nullità del provvedimento, perché emesso da soggetto carente di potere, e nel merito riproponendo le medesime difese del giudizio di opposizione. L'INPS contrastava la domanda ed il Pretore, riunite le cause, accoglieva la opposizione: Proponeva appello l'INPS ed il Tribunale di Udine, con sentenza del 20/2/97 - 23/2/98, respingeva l'appello confermava la sentenza pretorile, precisando che l'INPS pretendeva l'assoggettamento a contribuzione dell'indennità per pasto caldo in base all'art. 1 del D. L. n. 338 del 9/10/89, convertito in L. n. 389 del 7/12/89; era però pacifico in causa che la società SG non aderiva, nel periodo in contestazione, 1/1/89 31/10/92, alle associazioni di categoria stipulanti l'accordo integrativo provinciale: ANCE del 27/11/80, indicato dall'INPS quale fonte convenzionale delle indennità di mensa e trasferta su cui andava calcolato l'ammontare dei contributi, così come pacifica in causa era la circostanza che la società non aveva di fatto istituito il servizio mensa e corrispondeva a gran parte dei dipendenti una indennità giornaliera... regolarmente assoggettata a contribuzione, mentre ad altri lavoratori pagava direttamente il pranzo in trattoria: La tesi non era condivisibile, in quanto, con sentenza n. 1898 del 4/3/97, la Suprema Corte aveva sancito il principio di diritto secondo cui l'art. 1 del D. L. n. 338 del 7/12/89 aveva "precisato quali siano i minimali retributivi fimponibili sul presupposto M ... dell'applicabilità di tali fonti normative alla singola fattispecie quindi della obbligatorietà per il datore di lavoro di corrispondere dette retribuzioni, da ritenersi pertanto dovute quanto meno per la parte corrispondente al minimo costituzionale garantito dell'art. 36 della Cost, e correlativamente sul presupposto che il lavoratore abbia diritto di percepirle"; detta disposizione non aveva portata innovativa, ma meramente interpretativa dell'art. 12 Ln 153 del 1969, nel senso che la contribuzione doveva essere calcolata su ciò che il lavoratore aveva diritto di ricevere dal datore di lavoro e non su ciò che effettivamente percepiva, per l'ovvia ragione che l'obbligo contributivo sussisteva indipendentemente dall'avvenuto effettivo adempimento degli obblighi retributivi da parte del datored m a rg La tesi dell'appellante era illogica e contraria ai principi generali del sistema previdenziale, perché da un lato porterebbe a far 2 considerare gli accordi collettivi muniti di efficacia erga omnes, in contrasto con l'art. 39, comma IV, della Cost., e dall'altro. imporrebbe agli stessi lavoratori di versare la parte della contribuzione e loro carico su redditi non percepiti e che non avevano diritto a percepire. Queste considerazioni avevano carattere assorbente e precludevano l'esame delle altre questioni e quindi l'appello doveva essere respinto. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione i l'INPS, fondato su un solo motivo. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato la società SG e SG. AN, ja MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 389 del 1989 e vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che aveva sbagliato il Tribunale ad attribuire alla norma in questione funzione meramente interpretativa dell'art. 12 L. n. 153 del 1969, in quanto la stessa aveva natura innovativa, nel senso che prevedeva il pagamento dei contributi previdenziali calcolandoli sulla retribuzione prevista dal CCNL di categoria a carico anche dei datori di lavoro che non aderivano, neppure di fatto, alla contrattazione collettiva. Prima della emanazione di detta norma, infatti, valeva il principio secondo cui la retribuzione imponibile coincideva con quella dovuta per legge o contratto, individuale o collettivo, e quindi con quella che “il lavoratore aveva diritto di ricevere” e pon certo: cont 3 quella di fatto corrisposta, per l'autonomia dell'obbligo contributivo rispetto alle vicende del rapporto di lavoro. Ciò però non risolveva il problema della evasione contributiva, stante la difficoltà di prova, gravante sull'INPS, in ordine alla adesione espressa, o implícita, del datore di lavoro alla contrattazione collettiva. ⠀ FDa qui la necessità della determinazione del minimo di³ { retribuzione imponibile per il calcolo della contribuzione previdenziałe indipendentemente dalla adesione della singola impresa a detta contrattazione collettiva;
necessità cui ha sopperito la norma in questione, in termini innovativi rispetto alla legislazione precedente. Ciò risultava confermato dai lavori preparatori della legge n. 389/89, nei quali si fa esplicito riferimento ai "datori di lavoro non iscritti alle associazioni stipulanti”. Questa lettura, da una parte, non era contraddetta dall'art. 39 della Costituzione, perché non vi era l'estensione erga omnes dei contratti collettivi (che venivano in rilievo solo come parametro, come elemento di fatto cui il legislatore rimanda per individuare la base minima retributiva su cui calcolare i contributi, parametro già ritenuto per altro verso costituzionalmente legittime, con sentenza della Corte Costituzionale del 1992 n. 342); dall'altra, era confermata dalla legislazione successiva, come l'art: 29 del D. L. n. 244 del 23/6/95, convertito in L. n. 244 del 8/8/95, in tema di "retribuzione minima imponibile nel settore edile", oppure art. 2 comma 25 della L. 28/12/95 n. 549. La sentenza della Suprema Corte n. 1898/97 meritava un ripensamento, per gli stessi motivi sopra esposti ed anche in 4 considerazione del fatto che nessun danno derivava al lavoratore per il versamento contributivo su somme non percepite dal momento che detta contribuzione veniva poi ad essere calcolata a fini pensionistici Con il ricorso incidentale condizionato i resistenti ripropongono › le questioni ed argomentazioni non esaminate dal Tribunale, perché ritenute assorbite e precisamente: che il contratto integrativo stipulato il 27/11/80 fra l'ANCE e la FIC non era applicabile alla SG Costruzioni spa, che l'accordo integrativo provinciale non obbligava la SG Costruzioni spa a fornire il servizio mensa e a corrispondere l'indennità di trasferta;
che la domanda dell'INPS non poteva essere accolta neppure se la norma contrattuale imponesse a tutte le imprese di istituire il servizio mensa;
che il servizio mensa non rientra nella nozione di retribuzione ed infine che la opposta lettura della normativa applicabile comporterebbe "violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 36, 39, 23 e 53 Cost:" I due ricorsi avverso la medesima sentenza vanno riuniti. Il ricorso principale è fondato e va accolto, mentre quello incidentale è inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di rivedere, con la sentenza na 1767 del 17/2/2000, la questione a suo tempo esaminata con la sentenza n. 1898 del 1997 e quindi di affermare il principio di diritto, secondo cui “in tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi ai sensi della L. n. 153 del 1969-relativamente ai periodi di paga ai quali non è applicabile lo specifico esonero contributivo di cui all'art. 17 del D. L. n. 503 del 1992- sussiste per il datore di lavoro 5 l'obbligo di corrispondere i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle somme erogate per il servizio mensa aziendale, non rilevando in contrario né la facoltatività della utilizzazione del servizio e la mancata previsione di una indennità sostitutiva per il caso in cui i lavoratori non intendano fruirne, né la disposizione di cui all'art. 6 del D. L. 11/7/92 n. 333, conv. In L. 8/8/92 m. 359, che pur stabilendo che il valore del servizio mensa e l'indennità sostitutiva non costituiscono retribuzione ai fini del calcolo degli istituti indiretti e differiti- ha comunque precisato che tali emolumenti restano compresi nella retribuzione imponibile ai fini contributivi. ⠀ ⠀⠀ ⠀ Neanche può essere rilevante, in tale contesto, che il datore di lavoro non sia obbligato ad istituire il servizio mensa, perché non aderente all'associazione sindacale stipulante l'accordo collettivo su tale servizio (nella specie, accordo integrativo 27/11/80 per il settore edile della Provincia di Udine), in quanto, ai sensi del'art. I del D. L 9/10/89 n. 338, conv. in L. 7/12/89 n. 389, la retribuzione imponibile ai fini contributivi non solo non deve essere inferiore a quella prevista dalla legge, o dai regolamenti e contratti collettivi o individuali (se migliorativi), ma deve essere presa a riferimento in tale misura- per la generalità delle imprese anche se non aderenti, neppure di fatto, ai contratti collettivi stipulati dalla organizzazioni di sindacali ´più rappresentative su base nazionale.” Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale › sollevata con il ricorso incidentale, va rilevato che con la medesima sentenza n. 1767/2000 questa Corte ha anche precisato che "tale 6 previsione legislativa di un imponibile minimo da sottoporre a contribuzione non suscita dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 18, 23, 36, 39 e 53 della Costituzione, posto che, da un lato, tale nozione di retribuzione si fonda proprio sul dettato costituzionale, che pretende che essa tenga conto della qualità el quantità del lavoro svolto e delle esigenze familiari e personali del lavoratore, e che, dall'altro, rientra nella discrezionalità del legislatore di stabilire parametri della retribuzione contributiva che tengano conto della necessità che la gestione previdenziale sia equilibrata e che tra le imprese non ve ne siano alcune avvantaggiate sotto il profilo contributivo sol perché non aderiscono ad associazioni stipulanti i contratti collettivi". Il Collegio condivide questi principi e non ha motivo di discostarsene;
va quindi accolto il ricorso principale. Il ricorso incidentale, invece, va dichiarato inammissibile: manifestamente infondata, per le ragioni sopra esposte, è l'eccezione di legittimità costituzionale, che va perciò disattesa;
tutte le altre questioni non sono state esaminate dal Tribunale, che le ha ritenute assorbite, e quindi le stesse dovranno essere esaminate d'ufficio dal giudice del rinvio. La sentenza va quindi cassata, con rimessione della causa alla Corte di Appello di Trieste, che deciderà la controversia sulla base del principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P. Q. M.
LA CORTE 7 Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia;
anche per le spese, alla Corte di Appello di Trieste. Roma 25 gennaio 2001 Шалогано IL PRESIDENTE D CONSIGLIERE EST. Верить.be u s I D , O . L L 0 A 3 O S 1 3 S B . 5 A I T T . R D , A N ' A A IL CANCELLIERE L T S 3 E L S Depositato in Cancelleria P 7 E O - S D P 8 I - I 21 APR. 2001 M N 1 S I G 1 N oggi, A O E D S E A I IL CANCELLIERE E G D T A O N G T E N , E O E L O T S R T E T I A S R L I I L G D E E R O D T 8