Sentenza 21 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/03/2002, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLI04094 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE опрогізныеa decuto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 19009/99 Cron.9559 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 964 Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Olindo Ud.20/12/01SCHETTINO U LUCIO MAY710791 SICELSO. ما ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da:
3.10 per diritti L. CARNUCCIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA 21 MAR. 2002 il IL CANCELLIERE VIA UGO DE CAROLIS 62, presso lo studio dell'avvocato ------------ FRANCESCO GIOVANNI ARICO', difeso dall'avvocato STAIANO, giusta delega in atti;
ricorrente contro т COMUNE ISCA SULLO JONIO, in persona del Sindaco p.t. т ут Giovanni MIRARCHI, elettivamente domiciliato in ROMA и VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, difeso dall'avvocato в и GIUSEPPE COSTARELLA, giusta delega in atti;
ч controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 496/98 della Corte d'Appello di 1753 CATANZARO, depositata il 22/09/98; -1- END udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato MERLUZZI, per delega dell'avvocato Francesco STAIANO, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Riccardo MANCUSO, per delega dell'avvocato COSTARELLA GI, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. т и в з -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'Appello di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto dal Comune di Isca sullo Ionio avverso la sentenza del Tribunale del luogo, che aveva rigettata l'opposizione proposta da detto Comune, con atto di citazione notificato il 6 giugno 1990, avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 46.350.391 a favore dell'Architetto GI RN per la redazione di un progetto di opera pubblica, con sentenza resa in data 22 maggio 1998, in riforma della decisione impugnata, ha accolto l'opposizione al decreti ingiuntivo, revocando il provvedimento monitorio, domanda di ed ha rigettato, inoltre, la proposta nel corso del arricchimento senza causa giudizio dal RN. т ha, in primo luogo, Il giudice d'appello il Tribunale poneva aOsservato che erroneamente ут у fondamento del diritto di credito del professionista la delibera consiliare del Comune di Lisca sullo ionio in data 29 aprile 1986, che approvava il progetto redatto dall'Arch. RN, sia perché tale provvedimento nulla statuiva in ordine alle competenze spettanti al professionista per la progettazione eseguita, prevedendo solo la 3 spesa necessaria all'esecuzione dell'opera progettata ed alle competenze tecniche relative alla stess esecuzione, sia perché, comunque, per accertare se fosse stato rispettato il precetto posto dall'art. 284 R.D. 3 marzo 1934, n. 283 (T.U. della legge comunale provinciale) occorreva far riferimento, non già alla delibera che approvava il progetto, bensì alla delibera in data 30 novembre 1985, con la quale la G.M. del Comune di Isca sullo professionale Ionio aveva conferito l'incarico poiché tale delibera era all'Arch. RN e, nulla perché non prevedeva alcunché in ordine alla somma da corrispondere al professionista incaricato ed ai mezzi finanziari per farvi fronte, l'intero procedimento doveva ritenersi nullo. - ha rilevato la Corte d'Appello la Ma pretesa creditoria dell'Arch. RN era priva т и di un valido fondamento negoziale, non essendo в stato, tra le parti, concluso un contratto nella и forma scritta, necessaria ad substantiam. Né, ad ч avviso dello stesso giudice, poteva farsi ricorso all'azione sussidiaria d'indebito arricchimento, perché, a prescindere dal rilievo della inammissibilità di essa, non avendo, il Comune, accettato il contraddittorio né espressamente né 4 tacitamente, non era stato provato il riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte del Comune, il quale, anzi, aveva negato di avere operato tale il riconoscimento. Peraltro, in assenza di qualsiasi allegazione in ordine ai successivi accadimenti, il riconoscimento dell'utilità della prestazione non poteva ritenersi operato con la delibera del 29 aprile 1986, che approvava il progetto e dichiarava la pubblica utilità dell'opera di cui al progetto stesso. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il RN, affidandosi a quattro motivi. Il Comune di Isca sullo Tonio resiste con controricorso illustrato da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE т Col primo motivo il ricorrente censura и contraddittorietà dellal'impugnata sentenza per в и motivazione su di un punto decisivo della Ч controversia, rilevando che la Corte d'Appello, pur riconoscendo che "esattamente" il primo giudice di nullità della aveva rigettata l'eccezione delibera di conferimento dell'incarico sul rilievo che egli aveva agito in forza della successiva delibera di approvazione del progetto, finisce, l'affermare la nullità della seconda poi, con come conseguenza della nullità della delibera prima. La censura è frutto di evidente travisamento del pensiero espresso dalla Corte d'Appello, che non presenta, in realtà, la denunciata aporia. L'avverbio 'esattamente", che, ad avviso del ricorrente, sarebbe riferito dal giudice d'appello alla statuizione di rigetto del primo motivo di opposizione adottata dal Tribunale, in realtà si riferisce chiaramente al rilievo del Comune appellante, secondo cui il primo giudice aveva ritenuto che la domanda fosse stata proposta in forza della delibera di approvazione del progetto, non già in forza della delibera di conferimento dell'incarico. Col secondo motivo il ricorrente denuncia falsa й и applicazione dell'art. 284 T.U. n. 383 del 1934, в и л adducendo che erroneamente la corte di merito ha ч ritenuto di individuare nella delibera di conferimento dell'incarico il momento in cui sorge per l'Ente territoriale l'obbligo di corrispondere il compenso al professionista e, quindi, il momento in cui l'ente si assume il corrispondente obbligo economico, con la conseguente necessità che quella 6 delibera si uniformi al precetto della norma citata in rubrica, poiché, invece, tale obbligo sorge solo delibera di approvazione delcon la successiva progetto, la sola idonea a creare il sinallagma tra le parti, in quanto la prima non costituisce altro che una manifestazione di intenti da parte dell'ente ed il mezzo per individuare il professionista incaricato. Comunque, sostiene il ricorrente, la seconda delibera valeva ad integrare la prima, nella parte relativa alla previsione di spesa ed ai mezzi per farvi fonte. E ciò spiegherebbe l'insegnamento, anche recente, di questa Suprema Corte, che nega rilevanza nel rapporto privatistico tra l'ente ed professionista ai vizi della delibera di il incarico. т La censura è inammissibile, poiché attiene а и una sola delle due rationes decidendi che la corte в о territoriale ha posto a fondamento della ч statuizione impugnata. Risulta dalla lettura della sentenza impugnata che la violazione del precetto posto dall'art. 284 T.U. n. 383 del 1934 è stata ritenuta dal giudice d'appello sia perché la delibera di conferimento dell'incarico non conteneva la previsione di spesa 7 e dei mezzi finanziari necessari per farvi fonte sia perché neppure la delibera di approvazione del progetto obbediva a tale prescrizione. Trattasi, com'è evidente, di due distinte rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea a sorreggere, da sola, la statuizione impugnata. Ne consegue che entrambe dovevano costituire oggetto censura, poiché, in mancanza, ove anche la censura, proposta, risultassecosì come fondata, la statuizione resisterebbe, in quanto fondata ancora su di una ratio non colpita da censura. Il ricorrente, invece, svolge i suoi rilievi critici solo nei confronti della parte della motivazione che mette in rilievo l'illegittimità della delibera di conferimento dell'incarico, trascurando del tutto la parte che sottolinea come т и anche la successiva delibera di approvazione del в progetto non risulti conforme alla prescrizione di и legge. Ч Col terzo motivo il ricorrente si duole di falsa applicazione della legge, sostenendo che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto necessaria la forma scritta ad substantiam per la validità del contratto concluso col Comune, tale forma non essendo prescritta dalla legge. 8 La censura è destituita di fondamento, poiché l'obbligo della forma scritta è prescritto per le pubbliche amministrazioni dagli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 con riferimento a tutti i contratti, salvo quelli che si concludqno con ditte commerciali, secondo l'uso del commercio. La costante e condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis, sent. n. 2772 del 1998; sentt. n. 1117 del 1997) ritiene che si tratti di forma prescritta ad substantiam. denunciandoCol quarto motivo il ricorrente, violazione dell'art. 2041 cod. civ., rileva, in primo luogo, che, se è vero che il silenzio della parte non può significare accettazione del contraddittorio, tuttavia, al fine di valutare la concludenza del comportamento della stessa parte т е l'indagine dev'essere rigorosa. Non poteva и sfuggire, pertanto, alla Corte d'Appello che il в р Comune, con l'atto di appello, che seguiva la п proposizione della domanda d'indebito arricchimento, aveva riconosciuto in maniera esplicita il diritto di esso appellato ad esercitare tale azione, chiedendo il rigetto della sola domanda contrattuale. Peraltro, rileva il ricorrente, il giudice 9 d'appello cade in contraddizione, poiché, da un lato rileva che il Comune nulla aveva osservato in ordine all'azione di indebito arricchimento sino alla comparsa conclusionale, dall'altro riconosce che con la comparsa conclusionale lo stesso Comune ha contraddetto nel merito della stessa, rilevando l'inesistenza del riconoscimento dell'utilità della prestazione resa. Nel merito, il ricorrente Osserva che erroneamente è stato negato valore di implicito riconoscimento dell'utilità dell'opera da eseguire, essendo pacifico che, avvenuto il riconoscimento, accadimenti" e non abbiano rilievo i "successivi che la concreta utilizzazione attiene al riconoscimento esplicito dell'utilità attraverso il non equivoco atto di approvazione del progetto. т и La censura, che esplicitamente aderisce в и all'indirizzo giurisprudenziale, facente capo alla д sentenza n. 4712/1996 resa da questa Suprema Corte а Sezioni Unite, che nega valore di accettazione tacita del contraddittorio al silenzio Osservato dalla difesa del contenuto di fronte alla domanda, nuova, di arricchimento senza causa proposta in corso di causa - indirizzo cui сопиташенке si adeguato il giudice d'appello si incentra sul 10 merito del comportamento tenuto dalla difesa del Comune, assumendo che tale comportamento implichi l'accettazione tacita del contraddittorio sulla domanda. Senonché, pur così prospettata, la censura non può essere condivisa, poiché nessuno dei due argomenti usati а sostegno di essa può essere condiviso. Non quello che fa leva sulle conclusioni formulate con l'atto di appello dal Comune, perché limitarsi a chiedere il rigetto della domanda contrattuale non può valere come accettazione, tanto meno espressa, del contraddittorio ella domanda di arricchimento senza causa. Si tratta, invece, ancora di silenzio, in ordine al quale vale la giurisprudenza condivisa dallo stesso ricorrente. Non quello che vuole intravedere una т и resa, sul punto, contraddizione nella motivazione в distrettuale, essendo evidente che dalla corte и anch'esso è frutto di travisamento del pensiero del ч giudice d'appello, il quale, affermando che "la difesa del Comune nulla ha dedotto, esplicitamente od implicitamente, né nel primo grado del giudizio né nel presente fino alla comparsa conclusionale", silenzio della ha inteso dire soltanto che il difesa del Comune sull'actio de im rem verso 11 stato continuo, sino alla comparsa conclusionale di secondo grado inclusa, non già sino alla comparsa conclusionale esclusa. D'altro canto, a parte il tentativo di cogliere contraddizione che non risulta, il ricorrente una si astiene dal precisare con quali argomenti nella comparsa conclusionale la difesa del Comune avrebbe implicitamente accettato il contraddittorio lla domanda nuova. Correttamente, dunque, la corte di merito ha ritenuto l'inammissibilità di tale domanda. Tale rilievo assorbe ogni considerazione in ordine al merito della stessa domanda. Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente Va condannato а rimborsare al spese del giudizio di lecontroricorrente legittimità, liquidate come da dispositivo. т и
P.Q.M.
ив La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le ч spese del presente giudizio, che liquida in 1616.77 di cui euro 1500,00 complessive euro... (millecinquecento) per onorari. Così deciso in Roma, addì 20 dicembre 2001, 12 nella camera di consiglio della 2 If Corrighiere esterrou Napolinare DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1. MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 12 03.04 Iscritto a ruolo il Art. n. la 13 Sezione Civile. H Presidente IL CANCELLIERE-O Paolo Palango 4132 170,43