CASS
Sentenza 3 ottobre 2023
Sentenza 3 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2023, n. 40039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40039 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SA FA nato a [...] 11 10/10/1987 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al G.I.P. presso il Tribunale di Milano;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40039 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento emesso il 10/5/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza presentata da IO Di LV, in custodia cautelare presso la Casa circondariale di Milano-San Vittore, diretta a ottenere l'autorizzazione a colloqui con la compagna, madre delle figlie con le quali detti colloqui erano già stati autorizzati. 2. Ricorre per cassazione IO Di LV, con il patrocinio del difensore di fiducia, censurando con un unico motivo la violazione dell'art. 18 I. 26 luglio 1975, n. 354, ritenendo ingiustificato il rigetto basato sul rischio di inquinamento probatorio anche in considerazione del fatto che il richiedente era detenuto da oltre sei mesi ed era già stato emesso, in data 17/3/2022, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Preliminarmente va affermata l'impugnabilità del provvedimento con cui il magistrato ha rigettato la richiesta difensiva diretta ad avere l'autorizzazione ai colloqui con i cugini ivi specificamente indicati secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui "i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost." (ex multis, Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927 - 01). 3. Ciò premesso, va aggiunto che i colloqui sono disciplinati dall'art. 18 I. 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui "i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone..." e "particolare favore viene accordato ai familiari". 4. Nel caso in esame, detto diritto è stato negato al ricorrente rispetto alla richiesta di effettuare colloqui con la compagna con la quale aveva generato le figlie (già autorizzate) motivando detto rigetto con la necessità di preservare le esigenze cautelari, non mutate nel corso del tempo, "anche in considerazione del comportamento manifestato dal Di LV nel corso dell'interrogatorio evidenziato come le intercettazioni telefoniche non possano all'evidenza essere autorizzate per prevenire il rischio di inquinamento probatorio". Detta motivazione, alla base del rigetto, risulta essere in contrasto con lo spirito della norma, soprattutto in considerazione del fatto che esso risulta essere stato emesso 2 il 10/5/2022 ovvero a distanza di quasi due mesi dall'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. del 17/3/2022), tenuto conto del fatto che il Gip si riferisce a un imprecisato e del tutto generico rischio di inquinamento probatorio desumibile dal comportamento tenuto dall'indagato in sede d'interrogatorio. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Gip del Tribunale di Milano perché, nella piena latitudine del suo apprezzamento di merito, proceda a nuovo giudizio colmando le indicate lacune e discrasie del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato per nuovo giudizio al Gip del Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al G.I.P. presso il Tribunale di Milano;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40039 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento emesso il 10/5/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza presentata da IO Di LV, in custodia cautelare presso la Casa circondariale di Milano-San Vittore, diretta a ottenere l'autorizzazione a colloqui con la compagna, madre delle figlie con le quali detti colloqui erano già stati autorizzati. 2. Ricorre per cassazione IO Di LV, con il patrocinio del difensore di fiducia, censurando con un unico motivo la violazione dell'art. 18 I. 26 luglio 1975, n. 354, ritenendo ingiustificato il rigetto basato sul rischio di inquinamento probatorio anche in considerazione del fatto che il richiedente era detenuto da oltre sei mesi ed era già stato emesso, in data 17/3/2022, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Preliminarmente va affermata l'impugnabilità del provvedimento con cui il magistrato ha rigettato la richiesta difensiva diretta ad avere l'autorizzazione ai colloqui con i cugini ivi specificamente indicati secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui "i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost." (ex multis, Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927 - 01). 3. Ciò premesso, va aggiunto che i colloqui sono disciplinati dall'art. 18 I. 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui "i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone..." e "particolare favore viene accordato ai familiari". 4. Nel caso in esame, detto diritto è stato negato al ricorrente rispetto alla richiesta di effettuare colloqui con la compagna con la quale aveva generato le figlie (già autorizzate) motivando detto rigetto con la necessità di preservare le esigenze cautelari, non mutate nel corso del tempo, "anche in considerazione del comportamento manifestato dal Di LV nel corso dell'interrogatorio evidenziato come le intercettazioni telefoniche non possano all'evidenza essere autorizzate per prevenire il rischio di inquinamento probatorio". Detta motivazione, alla base del rigetto, risulta essere in contrasto con lo spirito della norma, soprattutto in considerazione del fatto che esso risulta essere stato emesso 2 il 10/5/2022 ovvero a distanza di quasi due mesi dall'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. del 17/3/2022), tenuto conto del fatto che il Gip si riferisce a un imprecisato e del tutto generico rischio di inquinamento probatorio desumibile dal comportamento tenuto dall'indagato in sede d'interrogatorio. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Gip del Tribunale di Milano perché, nella piena latitudine del suo apprezzamento di merito, proceda a nuovo giudizio colmando le indicate lacune e discrasie del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato per nuovo giudizio al Gip del Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente