Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2006, n. 25010
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Sentenza 31 maggio 2006

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Alla conversione del ricorso immediato per cassazione in appello proposto avverso la sentenza di proscioglimento segue, secondo quanto previsto dall'art. 569 comma terzo cod. proc. pen., la trasmissione degli atti alla Corte di appello che, in forza della previsione della disciplina transitoria della L. n. 46 del 2006 che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, è tenuta a dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, a cui è comunque riservata la possibilità di proporre ricorso per cassazione a norma dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2006, n. 25010
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25010
    Data del deposito : 31 maggio 2006

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