Sentenza 1 settembre 2003
Massime • 1
L'interpretazione delle disposizioni degli accordi sindacali e l'individuazione della volontà delle parti sono riservate alla competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale contenute negli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (In base al suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva interpretato l'espressione "diverso inquadramento", assunta in una clausola contrattuale come condizione per l'assorbimento di un emolumento, con l'esclusivo significato di "passaggio di categoria o promozione", senza motivare adeguatamente tale opinione alla stregua del linguaggio comune e di quello giuridico e trascurando conseguentemente ogni indagine sulla comune volontà delle parti, necessaria invece per inquadrare detta espressione nel complessivo sistema contrattuale disegnato dagli accordi collettivi aziendali stipulati per rendere omogeneo il trattamento del personale di un gruppo bancario accresciuto dall'incorporazione di altri istituti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2003, n. 12733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12733 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANPAOLO IMI SPA già ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE I CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato CIABATTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA ZI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 605/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 08/03/00 - R.G.N. 7660/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/03 dal Consigliere Dott. Paolo STILE
udito l'Avvocato TOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 novembre 1998 TA RA, già dipendente del NC NO S.p.a. e poi dipendente dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a., nel quale il NC NO era stato incorporalo per fusione, impugnava la sentenza del 31 luglio 1998, con cui il Pretore di Bologna gli aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti dell'Istituto San Paolo, volta ad ottenere il ripristino, in suo favore, con decorrenza 1.10.1994, dell'assegno ad personam di L. 457.568 mensili, che il San Paolo, a partire dall'ottobre 1994, aveva iniziato ad assorbire nella voce relativa alla cosiddetta parte variabile del premio di rendimento. Sosteneva l'appellante, che la riduzione apportata alla sua retribuzione era illegittima, essendo stato l'assegno in questione, a lui riconosciuto dal NC NO, qualificato come "assorbibile in caso di diverso inquadramento" nel prospetto allegato alla lettera di assunzione, laddove l'assorbimento era invece avvenuto senza che egli, assunto in qualità di capo ufficio, fosse stato diversamente inquadrato. L'Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a., divenuto San Paolo Imi S.p.a., si costituiva, chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
ciò in quanto erano stati gli accordi collettivi aziendali stipulati a prevedere, "nell'ottica della generale omogeneizzazione del trattamento economico e normativo di tutto il personale" del San Paolo, l'assorbimento contestato dal TA. D'altra parte - sempre secondo l'Istituto -, detti accordi collettivi avevano, in generale, previsto un nuovo e diverso inquadramento dei dipendenti che, come il TA, provenivano da una delle banche incorporate nell'Istituto San Paolo, e c'era dunque stato quel "diverso inquadramento" che giustificava l'assorbimento in base all'accordo individuale raggiunto al momento dell'assunzione del TA;
diverso inquadramento che non poteva essere inteso come mero passaggio di categoria, ma doveva essere necessariamente riferito anche al "nuovo assetto retributivo complessivo" convenuto con gli accordi collettivi stipulati.
Con sentenza del 24 novembre - 8 marzo 2000, l'adito Tribunale di Bologna accoglieva il gravame, condannando l'Istituto San Paolo a ripristinare, con decorrenza, 1 ottobre 1994, l'assegno mensile di lire 457.568 mensili in favore del TA, oltre accessori. Osservava il Tribunale che - come da prospetto allegato alla lettera di assunzione -, essendo stato riconosciuto dal NC NO al TA l'assegno ad personam di lire 457.568, qualificato come "assorbibile in caso di diverso inquadramento", e non potendosi identificare tale presupposto con l'avvenuta modificazione dell'assetto retributivo, in applicazione degli stessi accordi collettivi aziendali, - i quali prevedevano l'assorbimento degli assegni ad personam solo "ove assorbibili"-, doveva ritenersi fondata la domanda del dipendente .
Per la di tale decisione ricorre la San Paolo IMI S.P.A., già Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Il TA non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la Banca ricorrente, denunciando omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c), censura l'assunto del Tribunale di Bologna secondo cui l'accordo collettivo del 30 luglio 1994 avrebbe modificato una pattuizione individuale in contrasto con i principi generali in tema di rapporti tra contratto individuale e contratto collettivo per i quali la pattuizione individuale di miglior favore non può essere eliminata da una pattuizione collettiva.
Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione degli arti 1362 e 1363 . e carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza del Tribunale di Bologna sotto il diverso profilo della violazione dei canoni di interpretazione della volontà delle parti e segnatamente di quello che prescrive che per raggiungere l'obiettivo di ricostruirne l'esatto significato non bisogna limitarsi al senso letterale delle parole.
Il ricorso, nella sua duplice articolazione, è fondato nei termini che seguono.
Giova premettere che il Tribunale di Bologna è pervenuto alle contestate conclusioni, sulla base di un triplice ordine di considerazioni: 1) gli accordi collettivi aziendali invocati dalla Sanpaolo, cioè quelli stipulati in data 1^ marzo 1994 e in data 27 luglio 1994, limitano espressamente l'assorbimento degli assegni ad personam, stabilito negli stessi accordi, agli assegni già previsti come assorbibili;
2) l'assegno ad personam, già erogato al personale proveniente dal NC di NO, e, quindi anche al TA all'atto della sua assunzione presso detto NC, non sarebbe assorbibile, poiché la previsione della possibilità di assorbimento è limitata al solo caso di "diverso inquadramento", da intendersi come passaggio di categoria, ovvero di promozione, e non anche - come avvenuto nella specie - di modificazione dell'assetto retributivo complessivo del personale, e ciò "sia perché l'espressione "diverso inquadramento" è chiaramente adoperata nel comune senso di inserimento ad un diverso e superiore livello dell'interessato nell'organizzazione aziendale, sia perché l'ipotesi di una modificazione complessiva dell'assetto retributivo del personale è sicuramente estranea ad una pattuizione individuale, quale è quella che ha delimitato la possibilità di assorbimento dell'assegno a suo tempo concesso al TA"; 3) il TA ha acquisito il diritto al mantenimento dell'assegno nell'importo originario di L. 457.568, tranne che nell'ipotesi, estranea alla fattispecie, di una sua promozione, e nessun accordo collettivo, in mancanza di un'espressa manifestazione di volontà in tal senso del dipendente interessato, potrebbe pregiudicare, anche solo riducendolo, siffatto suo diritto, proprio in quanto da lui ormai acquisito. Orbene, la società ricorrente - dopo avere evidenziato come nella sentenza impugnata si fosse inteso assegnare all'espressione "diverso inquadramento" il significato "letterale", univoco, di promozione a diversa categoria, sul presupposto che tale espressione fosse "chiaramente" adoperata nel comune senso di inserimento ad un diverso e superiore livello" e che l'ipotesi di una modificazione complessiva dell'asserto retributivo del personale fosse "sicuramente" estranea ad una pattuizione individuale- osserva che la richiamata espressione, invece, proprio sotto il profilo letterale si presenta ambigua, sicché una interpretazione che, peraltro apoditticamente, ne riduca il significato all'ipotesi di mero cambiamento della categoria, appare riduttiva. D'altra parte - soggiunge la ricorrente - se il NC NO nell'erogare il superminimo avesse inteso limitarlo alle promozione avrebbe potuto certamente usare un'espressione più restrittiva come "in caso di passaggio di categoria". Dovrebbe quindi ritenersi - sempre ad avviso della società - che l'espressione "diverso inquadramento" abbia un significato più ampio dell'espressione "passaggio di categoria", potendo ben riferirsi appunto ad un nuovo assetto normativo ed economico complessivo. Non meno apodittica sarebbe, poi, l'osservazione circa la estraneità alla pattuizione individuale dell'ipotesi di una modificazione complessiva dell'assetto retributivo, la quale non costituirebbe una ulteriore ragione a sostegno della tesi interpretativa del Tribunale, ma una conseguenza che la sentenza trarrebbe dalla aprioristica opzione di attribuire all'espressione "diverso inquadramento" esclusivamente il significato di passaggio di categoria. Ritiene il Collegio che siffatte critiche siano fondate. Invero, nell'interpretare la clausola, il Tribunale ha effettivamente attribuito all'espressione "diverso inquadramento" il significato di "passaggio di categoria ovvero di promozione", richiamandosi al "comune senso" dell'espressione, che non sembra, invece, trovare sicuro riscontro, in mancanza di ulteriori specificazioni, ne' nel linguaggio corrente ne' in quello giuridico. Tale erronea convinzione, ha indotto il Giudice d'appello a trascurare ogni indagine sulla comune volontà delle parti, presupposto necessario per poter poi correttamente inquadrare la detta espressione nel complessivo sistema contrattuale nel quale i menzionati Accordi collettivi si inseriscono, con ciò violando le regole sulla interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e 1363. L'indagine del Tribunale si è limitata, cioè, ad una discutibile interpretazione letterale della clausola che prevede l'assorbimento, ma non ha ricercato il senso della stessa nel quadro complessivo della regolazione pattizia, con ciò violando le norme sulla interpretazione dei contratti, artt. 1362 e 1363 c.c., e con motivazione perciò insufficiente su di un punto decisivo della causa.
Nè una interpretazione difforme da quella fornita dal Tribunale deve necessariamente comportare un pregiudizio ad un diritto "ormai acquisito" dal TA, potendo, invece, essa condurre, in ipotesi, alla esclusione di un ingiustificato riconoscimento a taluni lavoratori soltanto (quelli cioè provenienti dal NC NO) di distinte voci retributive - nella specie:
assegno ad personam e Premio di rendimento - aventi lo stesso scopo. La sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice d'appello, che si indica nel dispositivo e che si atterrà ai principi enunciati in motivazione al fine di accertare se la comune volontà delle parti, ricercata nel quadro del complesso delle norme pattizie che regolano la fattispecie concreta, escluda o meno l'assorbibilità dell'assegno ad personam in questione. Lo stesso giudice provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2003