Sentenza 3 luglio 2013
Massime • 3
Il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari cod. civ.) comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso; la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto viziata da inefficacia sopravvenuta, per effetto della normativa introdotta dall'art. 22 della legge reg. Sicilia 10 gennaio 1993, n. 22, la clausola, presente in due disciplinari di incarico a professionisti precedentemente stipulati, che subordinava il pagamento del corrispettivo all'avvenuto finanziamento dell'opera).
La clausola contrattuale che sottoponga il sorgere del diritto al compenso da parte del professionista incaricato del progetto di un'opera all'intervenuto finanziamento dell'opera progettata non limita la responsabilità del committente il progetto, giacché non influisce sulle conseguenze del suo eventuale inadempimento, ma piuttosto delimita il contenuto del mandato conferito, facendo derivare i diritti del mandatario dal progetto finanziato e non dal progetto solo redatto; ne consegue che una clausola siffatta, non incidendo sulle conseguenze dell'inadempimento del predisponente, non può ritenersi vessatoria e non è, pertanto, abbisognevole di specifica approvazione per iscritto.
La norma dell'art. 1359 cod. civ., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento di essa. La condizione può ritenersi apposta nell'interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia un'espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero allorché - tenuto conto della situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto - vi sia un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse; in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2013, n. 16620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16620 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20979/2006 proposto da:
VI CE (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso l'avvocato MARTINETTI Maurizio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NOTO SARDEGNA ERCOLE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MONREALE (C.F. 00231740820), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso l'avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZUTO Girolamo, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 709/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato CATALANO SALVATORE, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato RIZZUTO GIROLAMO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ing. TA ES adiva gli arbitri per ottenere dal Comune di Monreale il compenso in relazione agli incarichi di progettazione e direzione dei lavori di completamento dell'illuminazione pubblica in località Giacalone, e per la progettazione, direzione, misura e contabilità dei lavori dell'impianto dell'illuminazione artistica in alcune vie cittadine, a seguito dell'incarico affidatogli con la Delib. G.M. 30 novembre 1988 e del Delib. G.M. 25 ottobre 1989, ed annessi disciplinari.
Il Collegio arbitrale, con lodo adottato a maggioranza in data 17/5/2002, rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dal Comune, riteneva viziata da inefficacia sopravvenuta, per effetto della L.R. n. 10 del 1993, art. 22, la clausola, presente in ambedue i disciplinari, che subordinava il pagamento del corrispettivo all'avvenuto finanziamento delle opere, e condannava il Comune al pagamento al TA della somma di Euro 30.105,55, oltre Iva ed interessi al tasso ufficiale di sconto, per il primo progetto, ed alla somma di Euro 20.941,45, oltre Iva ed interessi al medesimo tasso, per l'incarico relativo al secondo progetto, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
Il lodo veniva impugnato dal Comune, e la Corte d'appello di Palermo, con sentenza in data 16/2- 23/5/2005, dichiarata la nullità del lodo arbitrale, giudicando in sede rescissoria, ha respinto le domande del TA, compensando tra le parti integralmente le spese del giudizio arbitrale e del giudizio di impugnazione.
La Corte del merito, esclusa la formazione del giudicato interno sulla invalidità della clausola subordinante il pagamento del compenso al finanziamento dell'opera, ha ritenuto la violazione da parte degli Arbitri del principio di cui all'art. 11 preleggi, per avere applicato ai due contratti del 12/10/88 e del 25/10/89, la normativa innovativa di cui alla L.R. n. 10 del 1993. Nel rescissorio, la Corte del merito, premesso che l'art. 13 dei due disciplinari stabiliva che "le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto, di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista soltanto dopo che l'opera verrà finanziata...", ha rilevato che nelle due delibere si dava atto che le opere erano inserite nel piano triennale delle OO.PP., "con fonte di finanziamento regionale ex L.R. n. 36 del 1984", l'una, "con mutuo con la Cassa DD.PP.", l'altra. Ciò posto, la Corte: 1) ha ritenuto la clausola non contraria agli artt. 2233 e 36 Cost., ben potendo le parti escludere il diritto al compenso del professionista, o subordinarlo al verificarsi di una condizione, ne' ipotizzabile la violazione dell'art. 36 Cost., applicabile solo al lavoro subordinato;
2) ha escluso la natura di condizione meramente potestativa e l'inefficacia per la mancata approvazione specifica per iscritto, ex art. 1341 c.c., comma 2, ritenendo che la clausola non limitava la responsabilità del Comune, ma bensì il contenuto del mandato, ne' si trattava di schema di contratto utilizzato per una serie indefinita di rapporti, ed ha ritenuto inapplicabile ratione temporis l'art. 1469 bis, introdotto dalla L. n. 52 del 1996. La Corte palermitana ha escluso la stessa configurabilità dell'avveramento della condizione per fictio iuris, non avendo il Comune alla data della stipula interesse contrario rispetto al professionista;
nel resto, ha evidenziato che non risultavano mai intervenuti i finanziamenti in oggetto, non suscettibili di prova comunque a mezzo della chiesta C.T.U..
Ha infine dichiarato inammissibile la domanda volta al riconoscimento dell'indennizzo per indebito arricchimento, essendo stata detta domanda dichiarata inammissibile dagli Arbitri e non avendo proposto il TA impugnazione incidentale sul punto.
Ricorre avverso detta pronuncia TA ES, sulla base di cinque motivi (il paragrafo sub 6^ non costituisce motivo, trattandosi di mera espositiva del quantum della pretesa del TA).
Si difende il Comune con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente si duole della motivazione insufficiente, in relazione alla ritenuta mera natura di obiter dictum della statuizione degli Arbitri sulla invalidità della clausola in oggetto per contrarietà alle norme imperative di cui all'art. 2233 c.c. e art. 36 Cost.. 1.2.- Il motivo è infondato, atteso che la Corte d'appello, valutando specificamente l'eccezione di giudicato interno, sollevata dal TA, secondo cui il lodo si era espresso anche per la nullità ex tunc della clausola, ha, con argomentazione congruamente e logicamente esposta, rilevato che la frase del lodo, pure espressa tra parentesi, secondo cui la clausola era in contrasto con principi di rango costituzionale, costituiva un mero obiter dictum, come era reso evidente dalla riconosciuta efficacia ex nunc, mentre, ove gli Arbitri avessero ritenuto la nullità, la pronuncia sarebbe stata di invalidità ex tunc. E di contro a detto specifico rilievo, nulla ha opposto il ricorrente.
2.1.- Col secondo motivo, il ricorrente si duole del vizio di falsa applicazione dell'art. 11 preleggi, atteso che, come accertato dagli Arbitri, all'entrata in vigore della L.R. n. 10 del 1993, il rapporto di cui è causa non aveva ancora esaurito i suoi effetti, in pendenza della condizione sospensiva, che li aveva differiti ad un momento successivo.
2.2.- Il motivo è infondato.
La Corte del merito ha correttamente applicato il principio di cui all'art. 11 preleggi, avuto riguardo alla data di conclusione dei contratti, quale dies al quale fare riferimento per la individuazione della normativa applicabile;
la diversa impostazione del ricorrente è basata sull'erronea prospettazione degli effetti ancora in essere del contratto, in quanto sottoposto all'evento futuro ed incerto del finanziamento. Ma è agevole rilevare che il fatto generatore delle obbligazioni è il contratto, ed alla data di conclusione dello stesso occorre avere riguardo per la individuazione della normativa applicabile.
Ed infatti, come affermato nelle pronunce 2926/67 delle S.U., 2433/00 e 14073/02, il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso;
lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.
La nuova legge, pertanto, non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, le cui condizioni di esistenza restano, nel caso in oggetto, definitivamente regolate dalla clausola del disciplinare.
3.1.- Col terzo mezzo, sub a), il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., comma 1, art.1419 c.c., per avere la Corte palermitana escluso la nullità per contrasto con le norme imperative ex art. 2233 c.c. e art. 36 Cost.. 3.2.- Dette censure sono infondate.
A riguardo, la più recente giurisprudenza, a seguito della sentenza delle S.U. 18450/05, si è espressa nel senso che la clausola con cui in una convenzione tra un ente pubblico ed un ingegnere, al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera, è valida in quanto non si pone in contrasto con il principio di inderogabilità dei minimi tariffari ex L. n. 340 del 1976, ne' la clausola, espressione dell'autonomia contrattuale, viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma (Cass. 18450/05), ne' è pertinente il richiamo all'art. 36 Cost., posto che il precetto della retribuzione proporzionata e sufficiente non è applicabile al rapporto di lavoro autonomo, ma solo a quello dipendente, ne' confligge tale interpretazione con i precetti costituzionali, avendo la Corte Cost., nella sentenza 75/1964, ritenuto che l'applicazione di detti principi per il lavoratore autonomo va considerata nel complesso nei modi e limiti in cui sia accertabile, e non in relazione alle singole prestazioni in cui si esplica l'attività del libero professionista (così, tra le ultime, la pronuncia 30590/2011). 4.1.- Col terzo mezzo, sub b), il ricorrente si duole della esclusione da parte del Giudice del merito della violazione dell'art.1341 c.c., comma 2, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.
4.2. - Le censure sopra esposte sono infondate.
Come affermato nella pronuncia 19000/2004, la clausola contrattuale che sottoponga il sorgere del diritto al compenso da parte del professionista incaricato del progetto di un'opera all'intervenuto finanziamento dell'opera progettata non limita la responsabilità del A committente il progetto, giacché non influisce sulle conseguenze del suo eventuale inadempimento, ma piuttosto delimita il contenuto del mandato conferito, facendo derivare i diritti del mandatario dal progetto finanziato e non dal progetto solo redatto;
ne consegue che una clausola siffatta, non incidendo sulle conseguenze dell'inadempimento del predisponente, non può ritenersi vessatoria e non richiede, pertanto, la specifica approvazione per iscritto. La Corte del merito ha pertanto reso applicazione del principio in oggetto;
quanto alla censura relativa alla violazione dell'art. 1469 bis c.c., di contro al rilievo della Corte d'appello, della inapplicabilità della norma ratione temporis, il ricorrente non ha opposto alcuna censura, limitandosi a ripetere la sussistenza della violazione di detta norma, senza alcuna specifica argomentazione. 5.1.- Con il quinto motivo, il ricorrente fa valere i vizi di violazione e falsa applicazione di legge e di contraddittorietà di motivazione, in relazione alla reiezione della prospettazione dell'avveramento della condizione per fictio iuris. 5.2.- Il motivo, in tutte le sue prospettazioni, è infondato. Va a riguardo rilevato che la Corte del merito ha reso corretta applicazione dell'art. 1359 c.c., come inteso dalla giurisprudenza, argomentando congruamente che, con riferimento alla data di conclusione del contratto, il Comune non aveva interesse contrario a quello dell'ingegnere, ma bensì concorrente, dato che, ottenendo il finanziamento, il Comune avrebbe potuto realizzare convenientemente gli impianti di illuminazione delle strade cittadine e della frazione di Giacalone.
Ed infatti, come affermato nelle pronunce 6423/03 e 23824/04, la norma dell'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento di essa;
la condizione può ritenersi apposta nell'interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia un'espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero allorché - tenuto conto della situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto - vi sia un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse;
in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti. Nel resto, le deduzioni del ricorrente sono intese del tutto genericamente a prospettare il comportamento del Comune, che non avrebbe confermato negli anni la richiesta di finanziamento, ed a reiterare la deduzione di avveramento della condizione, per essere state realizzate le opere: su detti profili si è pronunciata la Corte del merito, rilevando che la prova del conseguimento del finanziamento non sarebbe stata ottenibile a mezzo della C.T.U., che avrebbe, al più, potuto documentare l'utilizzazione dei progetti, ma non i finanziamenti dedotti in condizione, e su tali rilievi la parte non ha svolto censure, limitandosi a ribadire il proprio opposto convincimento.
6.1.- Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate per compenso in Euro 5000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi;
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2013