Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2013, n. 16620
CASS
Sentenza 3 luglio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari cod. civ.) comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso; la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto viziata da inefficacia sopravvenuta, per effetto della normativa introdotta dall'art. 22 della legge reg. Sicilia 10 gennaio 1993, n. 22, la clausola, presente in due disciplinari di incarico a professionisti precedentemente stipulati, che subordinava il pagamento del corrispettivo all'avvenuto finanziamento dell'opera).

La clausola contrattuale che sottoponga il sorgere del diritto al compenso da parte del professionista incaricato del progetto di un'opera all'intervenuto finanziamento dell'opera progettata non limita la responsabilità del committente il progetto, giacché non influisce sulle conseguenze del suo eventuale inadempimento, ma piuttosto delimita il contenuto del mandato conferito, facendo derivare i diritti del mandatario dal progetto finanziato e non dal progetto solo redatto; ne consegue che una clausola siffatta, non incidendo sulle conseguenze dell'inadempimento del predisponente, non può ritenersi vessatoria e non è, pertanto, abbisognevole di specifica approvazione per iscritto.

La norma dell'art. 1359 cod. civ., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento di essa. La condizione può ritenersi apposta nell'interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia un'espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero allorché - tenuto conto della situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto - vi sia un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse; in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti.

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1Il dilemma della legge Gelli-Bianco: retroattiva o irretroattiva?
    Gabriella Fabiani · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Sezioni Unite leasing 2061 del 2021
    https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog

  • 3Sezioni Unite leasing 2061 del 2021
    https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog

    17 febbraio 2023 Cassazione Sezioni Unite 28 gennaio 2021 n. 2061 sul contratto di leasing, l'art. 1526 c.c. e il fallimento dell'utilizzatore: la recente sentenza affronta diverse questioni rilevanti e spesso oggetto di contenzioso. In particolare Cassazione Sezioni Unite 28 gennaio 2021 n. 2061 sul contratto di leasing, l'art. 1526 cc e il fallimento dell'utilizzatore indica che la legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi. La sentenza indica poi che in base all'art. 1526 c.c., in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l'onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex art. …

     Leggi di più…

  • 4Responsabilità medica, risarcimento danni, onere della prova, nesso di causalitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 maggio 2019

  • 5Responsabilità medica, risarcimento, calcolo, legge Balduzzi, irretroattivitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 dicembre 2015
Mostra tutto (7)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2013, n. 16620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16620
Data del deposito : 3 luglio 2013

Testo completo