Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 1
In tema di restituzione delle cose sequestrate, l'acquisizione e l'utilizzazione di atti integrativi trasmessi dal P.M. al G.I.P. dopo la celebrazione dell'udienza camerale prevista dall'art. 263 cod. proc. pen. comporta la violazione della regola del contraddittorio e quindi la nullità del provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2013, n. 17116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17116 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 28/03/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 792
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 51225/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH NR ID N. IL 19/03/1963;
avverso l'ordinanza n. 3053/2010 GIP TRIBUNALE di SONDRIO, del 12/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
lette le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12 luglio 2012, il GIP del Tribunale di Sondrio rigettava l'opposizione proposta da RA EN DA contro il provvedimento del P.M. in sede che non aveva accolto la richiesta di restituzione delle somme di danaro oggetto di sequestro probatorio in quanto corpo di reato del delitto di appropriazione indebita ai danni della srl RA Costruzioni nonché dell'ulteriore ipotesi di appropriazione indebita di somme acquisite mediante corresponsione "in nero" da parte di acquirenti di immobili oggetto di vendita. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - per avere il GIP utilizzato ai fini della decisione atti integrativi trasmessi dalla locale Procura in data successiva all'udienza del 4.7.2012, con violazione del contraddicono;
- per violazione della legge penale sia per aver ritenuto sufficiente, per mantenere il sequestro, la qualificazione del danaro come corpo di reato;
sia per averlo mantenuto in relazione ad una nuova ipotetica appropriazione di danaro riscosso "in nero" per la vendita di immobili riferibili a società delle quali il denunciante non è stato mai socio;
sia perché la nozione di corpo di reato postula l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa oggetto di sequestro e l'illecito penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Sulle conformi richieste del Procuratore Generale deve rilevarsi che l'acquisizione di atti integrativi trasmessi successivamente all'udienza dal P.M. al Giudice (il cui valore probatorio e la cui utilizzazione ai fini della decisione varrebbe in relazione ad una nuova ipotesi di appropriazione che si sovrappone ma non elimina il titolo originario, che si afferma essere determinato dalla natura di corpo di reato in relazione all'originario reato di appropriazione indebita), comporta la violazione della regola del contraddittorio e quindi impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Sondrio, anche ai fini della valutazione dell'attinenza con l'ipotesi di reato oggetto di addebito.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sondrio.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2013