Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2014, n. 39860
CASS
Sentenza 23 aprile 2014

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Massime1

Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 726 cod. pen. non è sufficiente che l'agente indossi un abbigliamento trasgressivo e spinto per arrecare offesa alla pubblica decenza, occorrendo invece che lo stesso accompagni all'uso di tali forme di vestiario comportamenti idonei ad offendere concretamente il bene giuridico tutelato, in modo da suscitare nell'uomo medio del tempo presente e in relazione al contesto spazio-temporale della condotta, un senso di riprovazione, disgusto o disagio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta delle imputate che, verosimilmente per esercitare il meretricio, sostavano sulla pubblica strada ricoperte da un abbigliamento succinto in modo da consentire ai passanti la visione dei glutei parzialmente scoperti).

Commentario1

  • 1Non è (più) reato fare la pipì per strada, ma multa fino a 10mila euro
    Marina Crisafi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 settembre 2016

    di Marina Crisafi - Fare la pipì per strada tra qualche giorno non sarà più reato, ma il rischio è una multa fino a 10.000 euro. Allo stesso pericolo andrà incontro chi va in giro seminudo o prenderà la tintarella come "mamma l'ha fatto" (salvo che nelle apposite spiagge per nudisti) si apparterà intimamente in un'auto, o si macchierà di una delle tante fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza che sino ad oggi hanno ricevuto l'attenzione dei tribunali italiani, arrivando sino in Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 39860/2014; Trib. La Spezia n. 356/2014; Cass. n. 47868/2012; Cass. n. 28990/2012; Cass. n. 1387/2011). La novità è contenuta nel decreto sulla depenalizzazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2014, n. 39860
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39860
Data del deposito : 23 aprile 2014

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