Sentenza 9 luglio 1998
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 20, comma primo, del decreto legislativo 18 aprile 1994 n. 286 non si riferisce a qualsiasi macellazione, bensì soltanto alla macellazione che è sottoposta alla disciplina del medesimo decreto legislativo, ossia soltanto alla macellazione finalizzata alla immissione sul marcato di carni fresche destinate al consumo umano: Esula pertanto, dal campo di applicazione della norma una macellazione di un singolo animale la cui carne è destinata all'esclusivo uso familiare e non alla immissione sul mercato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/1998, n. 10846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10846 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Pietro Giammanco Presidente del 9 luglio 1998
2. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere SENTENZA
3. Dott.ssa Claudia Squassoni Consigliere N.2539
4. Dott. Salvatore Salvago Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.11561/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da TE LO, nato a [...] il 1^ febbraio 1944;
avverso la sentenza emessa l'11 dicembre 1997 dal pretore di Brindisi;
Udita nella pubblica udienza del 9 luglio 1998 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vladimiro De Nunzio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Svolgimento del processo
Il pretore di Brindisi, con sentenza dell'11 dicembre 1997, dichiarò TE LO colpevole del reato di cui all'art. 20, primo comma, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, per avere proceduto alla macellazione, presso la propria abitazione, di un suino, senza la prescritta autorizzazione, e lo condannò alla pena di lire cinquecentomila di ammenda.
Il TE propone ricorso per cassazione deducendo:
a) che il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, riguarda non la semplice macellazione, ma la macellazione finalizzata alla immissione sul mercato di carni fresche;
b) che nella specie la carne era destinata ad uso esclusivo della propria famiglia e non alla immissione sul mercato;
c) che, in ogni caso, non essendo stato dato inizio alla vendita, l'attività sarebbe riconducibile ad un tentativo, non punibile trattandosi di contravvenzione.
Motivi della decisione
Al TE è stato contestato di avere macellato un suino presso la propria abitazione senza essere in possesso della prescritta autorizzazione. Il pretore ha riconosciuto essere vera la affermazione dell'imputato secondo cui la carne era destinata ad essere consumata in famiglia e non era destinata alla vendita. Tuttavia ha ritenuto che tale circostanza non escludesse il reato perché questo resta integrato con il solo fatto della macellazione. Questa interpretazione è però del tutto errata.
Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante "Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche", individua, all'art. 1, il proprio "campo di applicazione" disponendo, al primo comma, che "le carni fresche ottenute da animali domestici delle specie bovina ... suina, ovina, caprina, nonché da solipedi domestici e destinate all'immissione sul mercato per il consumo umano devono essere prodotte nel rispetto delle condizioni sanitarie indicate nel presente decreto", ed, al secondo comma, che "il presente decreto non si applica al sezionamento ed al magazzinaggio di carni fresche effettuati negli esercizi per la vendita al minuto o in locali connessi a tali punti di vendita o connessi alla vendita su aree pubbliche ove tali operazioni siano compiute unicamente per la vendita diretta al consumatore ... ". L'art. 20 dispone poi, al primo comma, che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque procede alla macellazione degli animali, al sezionamento o al deposito delle carni in stabilimenti non riconosciuti o non autorizzati è punito con la pena dell'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire centoventi milioni". Le prescrizioni sulla macellazione sono poi contenute negli artt. 3 e segg., i quali appunto indicano i diversi tipi di macelli e le diverse modalità e possibilità di macellazione, anche in relazione al tipo di macello. Ora è del tutto evidente, come risulta sia dallo stesso titolo del decreto legislativo, sia dal suo campo di applicazione circoscritto, dall'art. 1, primo comma, alle carni fresche "destinate all'immissione sul mercato per il consumo umano", che l'art. 20, primo comma, non si riferisce a qualsiasi macellazione, bensì soltanto alla macellazione che è sottoposta alla disciplina del medesimo decreto legislativo (e che deve perciò essere effettuata esclusivamente negli impianti di macellazione riconosciuti o autorizzati ai sensi del decreto stesso), ossia soltanto alla macellazione finalizzata all'immissione sul mercato di carni fresche destinate al consumo umano. Esula, quindi, dal campo di applicazione della norma una macellazione, come quella verificatasi nella specie, di un singolo animale la cui carne è destinata all'esclusivo uso familiare e non alla immissione sul mercato.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 1998. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 1998