Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11440 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D POPO DITAL NO440/0 2 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto opposizione SEZIONE TERZA CIVILE all'esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3282/01 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere - Dott. Paolo VITTORIA Cron. 28048 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. 3027 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 17/05/02 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE - Richiesta copia studioRichiesta le DI CA NA, quale erede di IN DE, dal Sig. per diritti € 1,55 elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA N 2, 1 AGO. 2002 presso lo studio dell'avvocato ARIELLA COZZI, difesa IL CANCELLIERE dall'avvocato ROCCO BALDASSINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI SORA, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Raffaele Monaco, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 0.77 1.1500 SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato dall'avvocato ANTONIO BRUNI, ROMANO CARELLO, difeso 2002 giusta delega in atti;
1212 controricorrente avverso la sentenza n. 3772/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione II Civile, emessa il 22/11/99 е depositata il 21/12/99 (R.G. 4060/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Rocco BALDASSINI;
udito l'Avvocato Antonio BRUNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso in via preliminare per l'inammissibilità ed in via subordinata per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sulla base della sentenza del tribunale di Cassino in data 30 giugno-31 agosto 1992 (passata in giudica- to), che aveva condannato il comune di Sora a sgombera- re il terreno di proprietà di DE CC dagli au- tobus ivi collocati dal 1972 ed al risarcimento del danno provocato all'attore in conseguenza dell'occupazione dell'area, liquidato secondo le tarif- fe ACI applicate dal 1974, in data 19.11.1993 il Fac- chini notificò al Comune un atto di precetto nel quale l'importo del credito veniva indicato in L. 2.574.534.601, ed in data 27.12.1993 notificò altro at- to di precetto intimando il pagamento di ulteriori L. 2 2.635.716.490. Il comune di Sora propose opposizione al primo pre- cetto convenendo il CC innanzi al tribunale di Cassino ed al secondo presentando ricorso al pretore ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c, essendo stata ini- ziata una procedura espropriativa presso terzi. Sospesa l'esecuzione dal pretore quale giudice dell'esecuzione e riassunta l'opposizione innanzi al tribunale di Cassino, i due giudizi furono parzialmente riuniti e definiti con sentenza del 6.8.1996, con la quale il tribunale riconobbe il diritto del CC di procedere in executivis nei limiti del minore importo di L. 472.101.043, oltre agli interessi ed alle spese processuali, nei limiti fissati. Con sentenza n. 3772/99, depositata il 21 dicembre 1999, la corte d'appello di Roma ha rigettato il grava- me di LI Di PL, quale erede di DE CC, sul rilievo che il tribunale aveva correttamente proce- duto all'interpretazione del titolo esecutivo, determi- nando la somma dovuta in quella sopra indicata e non anche in quella di oltre cinque miliardi di lire ingiu- stificatamente pretesa dal CC. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Di PL affidandosi a sei motivi, cui il comune di Sora resiste con controricorso, prospettando tra l'altro 3 1'inammissibilità del ricorso perché tardivamente pro- posto. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile per intervenuta decaden- dall'impugnazione ai sensi dell'art. 327, comma 1, za c.p.c. in quanto, essendo stato notificato il 29.1.2001, è stato proposto oltre il termine di un anno dalla data della pubblicazione della sentenza impugna- ta, risalente al 21.12.1999. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, infatti, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ot- tobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decre- to 30 gennaio 1941, n. 12, alle cause di opposizione all'esecuzione (quale quella di specie) ed agli atti esecutivi non si applica la sospensione dei termini processuali dal 1° di agosto al 15 settembre (cfr., ex 12768/1998, 3106/1994, multis, Cass nn. 5345/2000, 4841/1986). Le spese, che vengono liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della controversia e della complessità delle questioni poste dalla ricorrente, specificamente affrontate in controricorso in via su- bordinata, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
4 la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 125,00 oltre ad € 12.000,00 (dodicimila) ' per onorari. Roma, 17 maggio 2002 Il consigliere estensore Il presidente Дабао Fiducin 1. DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero • 129,11 WEST 20,66 Depositata in Cancelleria 01 AGO. 2002 149.77 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, ростко Imberto Cia 16477 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 20.1.2012 delle Entrate di Roma 2 _versate € 161 77 serie 4 al n.3233 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 5