Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10399 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N E G I U ( I S T D É D I P A I C C E ) A D E T N E S E ✓ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I99. CORTE SUPREM ZIONE02 Oggetto RESP. CIVLEE SEZIONE TER O L O L B E I N CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14556/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente PERCONTE LICATESE Dott. Renato Rel. Consigliere Cron.28001 MALZONE Consigliere Rep. Dott. Ennio Consigliere Ud. 05/12/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: IB RE, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO G LA LOGGIA 33, presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA FOLGARELLI, difeso dall'avvocato ROSARIO D'AGATA ZAPPALA', giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT ZA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CESI 21, presso lo studio dell'avvocato RE A TORRISI, difesa dall'avvocato GIUSEPPE LIOTTA, giusta 2001 delega in atti;
2098 - controricorrente 1 nonchè
contro
SAI SPA;
- intimato avversO la sentenza n. 102/98 del Giudice di pace di MASCALUCIA, emessa il 29/05/1998, depositata il 11/07/98; RG. 418/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo MARINELLI che ha concluso per Generale Dott. 1 m il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ET NZ conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Mascalucia, DI SA, esponendo che il 14 ottobre 1996, mentre era ferma а bordo della propria auto, era stata investita dall'auto di proprietà e condotta dal predetto, il quale, a causa della velocità e della pioggia, che aveva reso viscida la strada, aveva perduto il controllo della vettura. I danni venivano indicati in lire 2.000.000. Il DI proponeva a sua volta domanda ricon- venzionale per i danni subiti dalla propria vettura, indicati in lire 1.960.000, sostenendo che la ET, provenendo da sinistra, gli aveva negato la precedenza. 2 L'attrice chiamava in causa la propria assicuratri- ce S.A.I., per essere garantita da tale domanda, e la NI si costituiva, resistendo alla pretesa. Con sentenza dell'11 luglio 1998, il giudice adito ha condannato il DI a pagare alla ET lire 1.560.000, oltre agli interessi legali dell'evento. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Ga- ribaldi, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la ET. Non ha svol- to difese la società assicuratrice. MOTIVI DELLA DECISIONE 么 Col primo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del- la controversia (art. 360 n. 5 C.p.c.), il ricorrente sostiene che l'ausiliare, al cui parere il giudicante si è uniformato, ha ricostruito la dinamica del sini- stro in netto contrasto con quanto riferito dai testi- moni, aderendo supinamente alla versione dell'attrice e ignorando le difese del convenuto, neppure menzionate. I l consulente tecnico d'ufficio, per giunta, non ha eseguito alcun diretto accertamento sui mezzi sinistra- ti, ma solo sulle fotografie messe a disposizione dall'attrice senza la presenza del convenuto, ed è in- corso anche in varie altre gravi inesattezze, sicchè la decisione viene a basarsi su una relazione completamen- 3 te errata. Col secondo mezzo, denunciando lo stesso vizio, il ricorrente rileva che il giudicante non ha tenuto nel debito conto le deposizioni dei testimoni presenti sul luogo del sinistro: il teste NI riferisce di aver visto la ET procedere lentamente, mentre l'altro, tale De Francesco, molto più chiaro, conferma che la ET ha frenato bruscamente all'incrocio, venendo ivi in collisione con la vettura del DI. Col terzo mezzo infine il ricorrente, denunciando violazione ed errata interpretazione e applicazione dell'art. 196 C.p.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.), si duole che non sia stata accolta la richiesta di parte conve- nuta di disporre la rinnovazione della consulenza tec- nica d'ufficio, pur essendo l'elaborato privo di fonda- mento, parziale e in contrasto con quanto affermato dai testimoni oculari. Questi motivi, sebbene, contrariamente a quanto sufficientemente specifici, sono opina la resistente, destituiti di fondamento. Il giudice di pace, premesso che le prove testimo- niali "danno un aiuto relativo", provenendo da persone accorse sul luogo del sinistro successivamente al suo verificarsi, ha fatto propria la ricostruzione della dinamica operata nella consulenza tecnica d'ufficio, la 4 quale "scioglie ogni dubbio", perché "condotta in modo attento e rigoroso. Ebbene, l'ausiliare, prendendo le mosse da dati obiettivi, quali sono i punti di impatto delle due au- tovetture, e dal confronto altimetrico fra le stesse, che, in assenza dell'auto del convenuto, ha eseguito servendosi di un'auto similare, ha concluso "che lo scontro fra le auto è stato frontale". Resta dunque provato, secondo l'accertamento tecni- che l'auto dell'attrice, mentre procedeva lentamen- CO, essendo la piazza, teatro dell'incidente, affollata te, di bambini (teste NI), venne investita dall'auto del convenuto il quale, provenendo da una strada sita a destra del senso di marcia della vettura antagonista, superava diagonalmente l'incrocio, con andatura non adeguata alla prudenza richiesta dalla situazione dei luoghi (incrocio e prossimità di una scuola), e si im- metteva nella piazza, invadendo l'area di pertinenza della ET. Da qui la responsabilità esclusiva del DI. Trattasi, come è evidente, di una motivazione con- grua e adeguata, immune da vizi logici o errori giuri- dici, che il ricorrente contesta svalutando la relazio- ne tecnica, dal giudicante ritenuta rispondente allo scopo e quindi (implicitamente) da non rinnovare, ovve- 5 1 ro offrendo una propria lettura delle prove raccolte;
in definitiva così dolendosi che queste siano state ap- prezzate difformemente dalle sue aspettative e inammis- sibilmente introducendo, nel giudizio di legittimità, un'istanza di riesame del merito della causa. Va aggiunto che non si configura comunque, nel giu- dizio di equità del giudice di pace, la violazione del- le regole poste dalla legge ordinaria (comprese quindi M N N I T E G S I ( L O O L B E S T G I R E E le norme del codice stradale in tema di precedenza), A D T N E S E che presuppone invece un giudizio secondo diritto. Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti. costituite.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione tra le parti costituite. Così deciso a Roma, addì 5 dicembre 2001. Dante Fial IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vitoria furs 17.07.02