Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento l'avviso delle analisi va dato a persona qualificata presente sul posto, senza che debba procedersi ad un accertamento dello specifico ruolo ricoperto da questi nell'insediamento produttivo nel suo complesso. In particolare è sufficiente che l'avviso venga consegnato a dipendenti o dell'impianto produttivo o dell'impianto di depurazione ad esso annesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/1999, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Tridico GENNARO SALVATORE Presidente del 11/01/99
1. Dott. Papadia UMBERTO Consigliere SENTENZA
2. " Savignano GIUSEPPE Consigliere N.13
3. " Postiglione AMEDEO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Grassi ALDO Consigliere N.25752/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: MA NZ n. Atripolda 9.3.1955 NO EN n. Vasto 8.6.1961
avverso la sentenza del Pretore di Benevento dell'11.12.1997 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Scardaccione che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla omessa pena accessoria ed il rigetto dei ricorsi degli imputati.
Fatto e diritto
Il Pretore di Benevento, con sentenza dell'11.12.1997, condannava MA NZ e NO EN, nella qualità di gestori dell'impianto di depurazione del macello comunale di Benevento, alla pena ciascuno di 10 milioni di ammenda, per il reato di cui all'art.21, 3^ comma della legge n. 319/76 (scarico nel fiume Calore di insediamento produttivo oltre i limiti tabellari, come accertato fino al 9.8.1995).
Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo la insussistenza del reato per la inutilizzabilità delle analisi per omesso avviso alla ditta incaricata della gestione del depuratore. I ricorsi sono infondati, mentre va accolto il ricorso del P.M. in ordine all'omessa pena accessoria della incapacità a contrattare con la P.A..
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti, furono eseguiti una serie di prelievi ed analisi aventi ad oggetto la osservanza o meno dei limiti di accettabilità dello scarico del depuratore del macello comunale (esattamente il 5.10.1994, il 17.10.1994, il 19.2.1995, il 1.4.1995, il 9.8.1995). Tutte le analisi furono concordi nell'accertamento del superamento dei limiti di legge, con particolare riferimento all'acido nitrico. Sotto il profilo formale l'avviso della data, ora e luogo delle analisi risulta dagli stessi verbali di prelievo dato al personale presente sul posto, dipendenti del Comune, titolare del macello e non ai dipendenti delle ditte aventi la gestione dell'impianto di depurazione.
Rileva la Corte che nessuna nullità si è verificata nel caso di specie, perché l'avviso delle analisi in tema di inquinamento delle acque va dato a persona qualificata presente sul posto, senza che debba proseguirsi ad un accertamento dello specifico ruolo ricoperto nell'insediamento produttivo nel suo complesso, accertamento non sempre agevole e compatibile con le esigenze di celerità imposte dalla deteriorabilità dei campioni prelevati.
Il problema dei rapporti interni tra titolari dell'impianto produttivo e titolari dell'impresa di gestione dell'impianto di depurazione sorge ai fini di una eventuale responsabilità penale congiunta e non certo nella fase preliminare della regolarità dell'avviso delle analisi, che è sufficiente sia dato a dipendenti o dello impianto produttivo o dell'impianto di depurazione.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria della incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno, sanzione che dispone. Rigetta i ricorsi degli imputati, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999