Sentenza 7 luglio 2003
Massime • 1
Il datore di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possono pregiudicarne l'integrità psico-fisica. Egli, pertanto, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile, e non già quando l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare l'esatto contrario di quel che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità penale del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)https://www.iusinitinere.it/
A cura di Massimo Pinardi Quadro normativo: l'articolo 92 del D.lgs. 81/2008 Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) svolge un ruolo cruciale nella tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei cantieri edili[1]. Secondo l'articolo 89, lettera f) del D.lgs. 81/2008, il CSE è un professionista incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per svolgere i compiti definiti dall'articolo 92 dello stesso decreto. Questa figura non può essere il datore di lavoro[2] delle imprese coinvolte, un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Per ricoprire questo ruolo, il CSE deve possedere specifici …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/2003, n. 37001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37001 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'URSO GIOVANNI Presidente
1.Dott. COSTANZO ENZO Consigliere
2.Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO "
3.Dott. VISCONTI SERGIO "
4.Dott. PALMIERI ETTORE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT LO nato a [...] il [...];
avverso SENTENZA del 20/02/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere VISCONTI SERGIO;
sentito il P.G., in persona del dott. Loreto D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 20.2.2003 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze del 7.6.2001, con la quale TI AO era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di giorni venti di reclusione in ordine al delitto di lesioni colpose in danno di IO EL (art. 590, I, II e III comma, c.p.), fatto verificatosi in Scandicci il 29.3.1996. La IO, dipendente della s.a.s. Calzaturificio F.lli TI, di cui all'epoca era legale rappresentante il TI, mentre lavorava ad una pressa punzonatrice, aveva azionato i pulsanti di comando della discesa del punzone con i gomiti, senza togliere la mano destra dalla verticale di caduta, causandosi lesioni personali gravi consistite in ustioni di terzo grado alla detta mano dalle quali derivava una malattia che ne impediva l'ordinaria capacità lavorativa dal 29 marzo al 2 giugno 1996.
Il TI è stato ritenuto responsabile per negligenza e per violazione dell'art. 115 D.P.R. 27.4.1955 n. 547, non avendo dotato la pressa di dispositivi per impedire la discesa del punzone quando le mani dei lavoratori si trovassero in posizione di pericolo. In particolare, è stata ritenuta l'inosservanza della norma antinfortunistica, che avrebbe consentito di evitare la produzione delle lesioni. Il gesto della IO, poi, non fu ritenuto abnorme, in quanto non comportava una determinata abilità ovvero l'assunzione di una innaturale posizione del corpo. Il TI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 590, I, II, e III comma, c.p. con riferimento all'art. 115 D.P.R. n. 547/1955, in quanto il macchinario era fornito di tutti gli accorgimenti indicati dalla citata norma antinfortunistica, e le lesioni erano state causate esclusivamente da un comportamento eccezionale, abnorme, ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo da parte della IO, che aveva inutilmente tenuta ferma con le mani la tomaia da punzonare, benché questa fosse stata bloccata dall'apposito fermaglio.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il ricorrente sostiene che le lesioni sono state causate da colpa esclusiva della dipendente IO, che da tempo era addetta alla macchina presso la quale si è verificato l'incidente, e che aveva ricevuto istruzioni ripetute ed idonee per utilizzarla in tutta sicurezza. Inoltre, il TI assume che la macchina era pienamente rispondente alla normativa di cui all'art. 115 D.P.R. n. 547/55, essendo alla stessa addetto un solo dipendente, e quindi sufficienti i dispositivi di cui era dotata, consistenti nel comando obbligato per mezzo dei due organi da manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani. Avrebbero, pertanto, errato i giudici di merito (sia di primo che di secondo grado) nel ritenere la responsabilità dell'imputato per non avere munito la macchina di accorgimenti atti a rendere impossibile materialmente al lavoratore dipendente di inserire le mani nella zona battuta dal punzone.
In ordine alla prima questione, la Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto che "il datore di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possano pregiudicarne l'integrità psico-fisica. Egli, pertanto, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, e non già quando l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare l'esatto contrario di quel che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni" (Cass. 1.6.1993, Vannicelli). Nella fattispecie manca del tutto il requisito liberatorio dell'imprevedibilità., avendo sia la sentenza di primo grado che quella di appello ritenuto sufficientemente provato che il TI era in grado di sapere sia della possibilità di far funzionare la macchina anche con i gomiti, e non solo con le mani, nonché della concreta pericolosa abitudine della IO di azionare la macchina con i gomiti, ponendo così le mani in posizione tale da potere essere colpite dal punzone.
Si legge infatti nella sentenza del Tribunale di Firenze del 7.6.2001, alle pagine 5 e 6, che "va anche sottolineato che avendo egli stesso (il TI) spiegato alla IO il funzionamento della pressa a cui la stessa era addetta, e seguendo egli direttamente lo svolgimento del lavoro, anche girando di persona all'interno dello stabilimento, era perfettamente in grado di notare il difetto della macchina in questione, e cioè la possibilità di farla funzionare anche azionando il doppio comando con altre parti del corpo, accedendo con le mani all'area di battuta del punzone mentre questo era in movimento, nonché era in grado di accorgersi che essa veniva, occasionalmente, usata dalla IO in maniera scorretta, premendo i pulsanti con i gomiti anziché con le mani". La sentenza di appello conferma le valutazioni probatorie del giudice di primo grado, ricorda le piccole dimensioni dell'impresa e la partecipazione attiva del ricorrente ai cicli di produzione, e conferma il giudizio di non abnormità e di prevedibilità del gesto della IO. Spiega, infine, che "la condotta fu tale per aggirare comodamente il presidio antinfortunistico traducendosi per giunta in un miglioramento del lavoro quanto a precisione esecutiva ed a velocità di produzione" (pag. 6).
Ne consegue che il richiamo difensivo all'osservanza di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 115 D.P.R. n. 547/55 non ha fondamento. Tale norma dispone che "i dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligatorio della macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che alla macchina sia addetto un solo lavoratore". La ratio della norma è evidente nel ritenere l'assenza di pericolo se le mani dell'unico dipendente sono entrambe occupate ad azionare gli organi di manovra, non potendosi così trovare in posizione di pericolo, e cioè in direzione del punzone.
Nella specie, invece, l'artificio al quale era ricorsa, la IO aggirava la prevenzione antinfortunistica, ed essendone consapevole, o quanto meno in grado di prevedere tale operazione, il TI, è condivisibile la valutazione dei giudici di merito di avere escluso l' abnormità e l'imprevedibilità della condotta del dipendente, con conseguente declaratoria di responsabilità del ricorrente, che non ha applicato tutte le misure che, in relazione al tipo di lavoro da espletare, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, obbligo che gli incombeva in forza anche della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. (Cass. 4.3.1994, Stellare).
Nè certamente, possono causare alcuna giustificazione la migliore esecuzione e la maggiore precisione del lavoro, essendo bene primario, anche costituzionalmente tutelato (art. 32), la salute degli individui.
Infine, va ribadito che la condotta certamente imprudente della IO - che fidava nella sua velocità di sottrarre le mani calcolando il tempo di caduta del punzone (riuscendovi nella circostanza per la sola mano sinistra) - non esonera da responsabilità il ricorrente, non assurgendo a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, essendo l'incidente riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore, ricorrendo l'omissione di doverose norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro (impedire che la mani possano essere offese dal punzone, come previsto dal più volte citato art. 115), e trattandosi di infortunio prevedibile dal ricorrente (Cass. 25.9.1995, Del Pont).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2003.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26 SETTEMBRE 2003.