Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2008, n. 13242
CASS
Sentenza 15 febbraio 2008

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Massime1

Presupposto per l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero di cui all'art. 493, comma terzo, cod. proc. pen., è l'accordo delle parti sì che, in caso di procedimento con più di un imputato, è richiesto il consenso di ognuno di essi a detta acquisizione.

Commentario1

  • 1Testimonianza in videocollegamento a distanza: consenso imputato non serve se .. (Cass. 5827/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 febbraio 2025

    La prova testimoniale assunta “a distanza”, senza l'osservanza della disciplina ordinaria prevista dagli artt. 497 e seg. cod. proc. pen., in assenza del presupposto legittimante la deroga, ovvero il consenso delle parti, non è utilizzabile per la decisione ai sensi dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. perché acquisita in violazione del divieto previsto dall'art. 496, comma 2 bis, cod. proc. pen., sistematicamente interpretato alla luce delle norme codicistiche in tema di esame testimoniale sia in sede di incidente probatorio che in dibattimento. Dal complesso di tali norme si evince che il legislatore ha considerato l'assunzione “in presenza” della testimonianza il sistema ordinario …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2008, n. 13242
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13242
Data del deposito : 15 febbraio 2008

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