Sentenza 23 ottobre 2000
Massime • 1
La prescrizione del reato, maturatasi nel corso del giudizio di secondo grado promosso da uno degli imputati, può operare, in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione, anche a favore di altro imputato non appellante, solo a condizione che nei confronti di quest'ultimo la sentenza non fosse già divenuta esecutiva prima che il termine prescrizionale venisse a scadenza.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, impugnazione, prescrizione, coimputato non impugnante, effetto estensivo, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2000, n. 12369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12369 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMILLO LOSANA Presidente del 23/10/2000
1. Dott. GIOVANNI SILVESTRI Consigliere SENTENZA
2. Dott. STEFANO CAMPO " N. 903/2000
3. Dott. GIOVANNI CANZIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIETRO DUBOLINO " N. 018763/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) RU NZ N. IL 28/03/1940
2) AS EP N. IL 01/02/1954
3) IO TE N. IL 23/02/1970
avverso SENTENZA del 09/12/1999 CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. A. GALASSO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi del SS e del EL e per l'annullamento con rinvio per il AD in ordine all'effetto estensivo della ritenuta continuazione;
Udito il difensore Avv. Nicola CATALDO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.12.1999, la Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della decisione emessa in data 24.3.1993 dal Tribunale di Matera, dichiarava SS NZ e EL US colpevoli dei delitti di associazione per delinquere e di estorsione aggravata, commessi in territorio di Matera e in Calabria negli anni 1989-1990, e li condannava alle pene ritenute di giustizia: riteneva, inoltre, insussistenti le condizioni per l'applicazione dell'effetto estensivo delle impugnazioni, a norma dell'art. 587 c.p.p., nel confronti del coimputato non appellante AD AN. Nella motivazione della sentenza, la Corte di secondo grado rilevava, quanto alla posizione del EL, che la penale responsabilità per i diversi episodi estorsivi trovava conferma nel contenuto delle intercettazioni telefoniche del 26.6.1990 e nelle ammissioni dei coimputati PI, deceduto nelle more del procedimento, e AD. In ordine alla posizione del SS nella sentenza impugnata veniva osservato che il concorso nelle estorsioni era dimostrato dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni delle parti offese e dai riscontri documentali. Infine, la Corte territoriale riteneva esistente il reato associativo ex art. 416 c.p., stante il vincolo stabile instaurato tra quattro persone allo scopo di realizzare, con compiti diversi, il programma criminoso e a nulla rilevando la mancanza di una struttura organizzativa. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione.
Nell'interesse del SS venivano denunciate erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che la Corte di merito aveva considerato configurabile il reato associativo con argomentazioni generiche e apodittiche, che non davano conto della distinzione riscontrabile tra associazione per concorso di persone nel reato ne' avevano ricevuto risposta le specifiche censure contenute, sul punto, nel motivi di appello, in cui era stata richiesta anche la degradazione dell'ipotesi di reato contestato in quella prevista nel secondo comma dell'art. 416 c.p. -. Col secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, il ricorrente prospettava vizi logici e giuridici della motivazione in relazione al singoli episodi estorsivi e, infine, con l'ultimo motivo, l'omessa pronuncia sul motivo di appello col quale era stata censurata la sentenza di primo grado relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Nell'interesse del EL venivano denunciate violazione di legge, mancanza e illogicità manifesta della motivazione sia in ordine al reato associativo, la cui configurabilità è stata affermata nonostante la riconosciuta mancanza di una struttura organizzativa e l'inesistenza di affectio societatis fra tre o più persone, sia riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti, per quanto concerne tanto l'inclusione nella previsione del secondo comma dell'art. 416 c.p. quanto le fattispecie estorsive, per le quali mancavano gli elementi della minaccia e della violenza, dovendo, invece, ravvisarsi gli estremi della truffa per avere ingannato le parti offese con il timore di un pericolo immaginarlo. Mancanza assoluta di motivazione venivano prospettate in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, dell'attenuante della minima partecipazione e della riduzione di pena. Infine, veniva dedotta la nullità del giudizio in dipendenza della mancata citazione dell'imputato assente, e non contumace, nell'udienza in cui era stato disposto il rinvio.
Il AD proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., in relazione all'art. 587, comma 1 e 2, dello stesso codice, per avere la Corte di secondo grado erroneamente escluso l'effetto estensivo delle impugnazioni in riferimento al vincolo della continuazione riconosciuto ai coimputati e all'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo c), concernente il reato ex art. 424 c.p.-. Col secondo motivo di ricorso il AD lamentava la nullità del giudizio di primo grado per la mancata revoca della dichiarazione di contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- In via pregiudiziale deve essere disatteso il motivo di ricorso col quale, nell'interesse del EL, è stata dedotta la nullità del giudizio di secondo grado, atteso che dal verbale dell'udienza dibattimentale del 20.1.1999 risulta che fu ritualmente dichiarata la contumacia dell'imputato, sicché costui non doveva ricevere la notificazione del provvedimento di rinvio ad udienza fissa stabilita per la prosecuzione del giudizio.
2.- Meritano accoglimento i motivi di ricorso del SS e del EL a mezzo dei quali sono stati denunciati vizi logici e giuridici della motivazione della sentenza impugnata relativamente alla ritenuta configurabilità del delitto associativo ex art. 416 c.p.- Invero, la Corte territoriale ha risolto il tema di indagine ad essa affidato con enunciazioni sommarle ed apodittiche del tutto carenti dei passaggi argomentativi indispensabili per la comprensione delle ragioni che hanno condotto a riconoscere l'esistenza dei caratteri fisionomici dell'associazione per delinquere: ditalché la motivazione risulta sprovvista dei requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui è fondata la decisione, mancando degli specifici momenti esplicativi vertenti sulla ricostruzione del fatto e sulla qualificazione giuridica dello stesso.
Nel caso in esame, peraltro, non è possibile neppure applicare il principio giurisprudenziale relativo alla legittimità della motivazione per relationem e ritenere che, sul punto, la decisione di secondo grado possa trovare integrazione nelle argomentazioni, ben più diffuse, sviluppate nella sentenza di primo grado. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che la sentenza di appello non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, allorché entrambe si sviluppino secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, tanto che la motivazione della prima si salda con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile. Tuttavia, sono stati precisati i limiti della motivazione per relationem sottolineando che il mero riferimento alla sentenza di primo grado è consentito soltanto quando le censure formulate contro tale decisione non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal giudice di primo grado: per contro, il rinvio meramente adesivo alla sentenza appellata è stato giudicato violazione dell'obbligo della motivazione quando con l'appello sia stata sollecitata una valutazione critica della decisione con specifiche censure o siano intervenute nel giudizio di secondo grado nuove acquisizioni probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri,; Cass., Sez. IV, 22 dicembre 1995, Mahovic;
Cass., Sez. IV, 25 febbraio 1999, Zodi). Alla luce dei precedenti rilievi, considerato che nella motivazione della sentenza impugnata non è stata sostanzialmente data adeguata risposta ai rilievi critici specifici mossi dagli imputati, con i motivi di appello, contro la sentenza di primo grado, devono riconoscersi gli estremi del vizio di mancanza della motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.-. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso riferibili al delitto associativo.
3.- Sono infondati, invece, i motivi di ricorso coi quali il EL e il SS hanno formulato la doglianza di erronea applicazione della legge penale e illogicità manifesta della motivazione in ordine alla pronuncia di condanna per i reati di estorsione, lamentando vizi che inficerebbero il tessuto argomentativo della decisione relativamente alla ricostruzione dei fatti e alla riconduzione degli stessi nell'area della norma incriminatrice di cui all'art. 629 c.p.- Per quanto riguarda la posizione del EL, la responsabilità per gli episodi estorsivi è stata fondata sui risultati delle intercettazioni telefoniche, sulle dettagliate dichiarazioni del coimputato PI, deceduto nelle more del giudizio di appello, e sulle parziali ammissioni del coimputato non appellante AD, sulla base delle quali la Corte di merito ha ritenuto che il EL provvedesse ad ideare e programmare le azioni criminose, poi realizzate dagli altri correi.
La pur succinta motivazione della sentenza impugnata dà conto, in modo esaustivo, delle ragioni della condanna, che risulta radicata su un'organica e plausibile interpretazione delle risultanze probatorie, ditalché l'impianto della motivazione resiste alle critiche dei ricorrenti e resta incensurabile nel giudizio di legittimità. La medesima conclusione si impone rispetto al capo di sentenza concernente l'affermazione della responsabilità del SS per i delitti di estorsione, dato che la pronuncia di condanna è scaturita da un'accurata e completa analisi ricostruttiva dei risultati delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni delle parti offese. Deve trarsene la conseguenza che le censure del ricorrente - peraltro, per gran parte attinenti al merito della valutazione probatoria - non riescono a scuotere la saldezza del ragionamento del giudice di merito relativo all'accertamento del ruolo del SS nell'attuazione delle condotte criminose e alla qualificazione giuridica dei fatti.
A quest'ultimo riguardo, non ha alcun pregio la doglianza del EL riguardante il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale con l'attribuire ai fatti il nomen iuris dell'estorsione anziché quello della truffa realizzata a mezzo dell'inganno delle parti offese con il timore di un pericolo immaginario. Infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che la c.d. truffa vessatoria, prevista dall'art. 640, comma 2, n. 2 c.p., è configurabile allorché venga prospettata al soggetto passivo una situazione di pericolo che non sia riconducibile alla condotta dell'agente, ma che anzi da questa prescinda perché dipendente dalla volontà di un terzo o da accadimenti non controllabili dall'uomo, sicché ricorre la fattispecie dell'estorsione e non quella della truffa aggravata quando l'evento dannoso prospettato dipenda - come nel caso di specie - dalla condotta dell'imputato, al quale è, dunque, riferibile la coartazione della volontà dell'offeso costitutiva del delitto di cui all'art. 629 c.p. (Cass., Sez. II, 27 marzo 1996, Spinelli;
Cass., Sez. VI, 12 dicembre 1995, Meocci). 4.- Meritano accoglimento i motivi di ricorso del SS e del EL coi quali è stata denunciata l'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale sulle censure mosse contro la sentenza di primo grado in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, dato che il giudice di secondo grado ha completamente trascurato di esaminare gli specifici motivi di appello formulati dagli imputati per prospettare la violazione dell'art. 62 bis c.p.- 5.- Resta da esaminare il ricorso proposto dal AD per lamentare la violazione dell'art. 587 c.p.p. in relazione alla mancata applicazione dell'effetto estensivo delle impugnazioni dei coimputati.
Pregiudizialmente deve rilevarsi che non può esaminarsi il motivo di ricorso con cui è stato dedotta la nullità verificatasi nel giudizio di primo grado in dipendenza della mancata revoca della dichiarazione di contumacia, per l'evidente ragione che la questione è coperta da preclusione e che il non impugnante è legittimato a far valere unicamente l'operatività dell'effetto estensivo e non anche a prospettare eventuali nullità della sentenza divenuta irrevocabile perché non impugnata.
Ciò posto, il ricorso non ha fondamento nella parte in cui è stata lamentata l'omessa estensione della dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 424 c.p. per prescrizione, compiuta dal giudice di appello.
Anche se la tesi del ricorrente sembra trovare conforto in talune pronunce di questa Corte (Cass., Sez. III, 4.11.1997, Giampaoli;
Cass., Sez. III, 8 luglio 1997, Curello), il Collegio ritiene che la prescrizione del reato, intervenuta nel corso del giudizio di secondo grado, non possa essere operante nei confronti del coimputato che non abbia proposto appello.
Nel confermare l'indirizzo assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il fenomeno processuale della estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante, regolato dall'art. 587 c.p.p., non impedisce che la sentenza diventi irrevocabile e acquisti esecutorietà nei confronti di quest'ultimo, atteso che l'effetto estensivo ha natura di rimedio straordinario che, in caso di accoglimento di motivi non esclusivamente personali dedotti dall'imputato impugnante, opera quale condizione risolutiva del giudicato, permettendo che il non impugnante si giovi del risultato favorevole conseguito dal coimputato (Cass., Sez. Un., 24 marzo 1995, Cacciapuoti). Tali peculiari connotazioni della disciplina ex art. 587, il cui postulato logico-giuridico è costituito dalla formazione del giudicato rispetto al coimputato non impugnante, implica necessariamente che della prescrizione successivamente maturata non possa beneficiare la persona nel cui confronti la sentenza è divenuta irrevocabile e, quindi, suscettibile di esecuzione, essendo di palese evidenza che in tale situazione - corrispondente a quella di specie - rispetto a tale soggetto il successivo decorso del tempo non può più esplicare alcuna influenza. Una soluzione di segno opposto potrebbe essere condivisa nella sola ipotesi in cui la prescrizione sì sia verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza, dato che, in tale evenienza, l'estinzione del reato fatta valere dal coimputato impugnante deve estendersi anche al non impugnante, per la ragione che si tratta di impugnazione fondata su motivi non esclusivamente personali (Cass., Sez. VI, 12 dicembre 1994, Zedda). Il ricorso del AD merita, invece, accoglimento nella parte in cui è stata espressa la doglianza concernente la mancata applicazione dell'effetto estensivo relativamente alla continuazione riconosciuta agli altri due imputati, in quanto - contrariamente a quanto apoditticamente enunciato nella sentenza impugnata - non può aprioristicamente ritenersi che il motivo di gravame abbia carattere esclusivamente personale. Invero, posto che l'esistenza di un identico disegno criminoso presuppone un unico contesto ideologico e volitivo all'interno del quale si inseriscono le singole condotte criminose, deve sottolinearsi che non è possibile stabilire a priori la natura personale o meno del motivo di impugnazione relativo alla continuazione, trattandosi di una questione che deve essere risolta caso per caso, in relazione alle specifiche situazioni delle singole fattispecie.
Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto di dovere riconoscere il nesso della continuazione: per il solo fatto che le estorsioni costituivano reati-fine rispetto al reato associativo. L'opinione contenuta nella sentenza impugnata contrasta con le note posizioni della giurisprudenza di questa Corte, che, in simili situazioni, ammette la continuazione a condizione che i reati-fine rientrino in un programma criminoso già deliberato al momento della costituzione del rapporto associativo (Cass., Sez. VI, 2 aprile 1997, Giampà). È, quindi, errata la proposizione della sentenza che ha ravvisato l'automatico riconoscimento della continuazione tra l'associazione per delinquere e reati-fine. Tuttavia, la mancata impugnazione da parte del P.M. di tale punto non può non avere le seguenti due inevitabili implicazioni: in primo luogo, il divieto della reformatio in peius comporta che, qualora nel giudizio di rinvio dovesse dichiararsi nuovamente la responsabilità del EL e del SS per il reato associativo, non potrà più eliminarsi il vincolo della continuazione con le estorsioni;
in secondo luogo, essendo stata fondata su basi obiettive e strutturali, la continuazione non potrà considerarsi oggetto di un motivo di impugnazione esclusivamente personale e, di riflesso, a norma dell'art. 587 la stessa dovrà essere estesa al AD. 6.- A conclusione di tutte le precedenti considerazioni, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, che, nel nuovo giudizio, dovrà deliberare sui motivi di appello del SS e del EL riguardanti la responsabilità per il reato di cui all'art. 416 c.p. e la mancata applicazione delle attenuanti generiche, nonché l'eventuale applicazione della disciplina della continuazione a favore del AD.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2000