Sentenza 7 luglio 2005
Massime • 1
Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, l'applicabilità della causa di improcedibilità di cui all'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (particolare tenuità del fatto), va apprezzata avuto riguardo non solo alla esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, ma anche alla sussistenza degli ulteriori indici normativi della occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell'eventuale pregiudizio sociale dell'imputato, i quali ultimi non sono alternativi ma concorrenti con il primo. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il danno o il pericolo non sia esiguo, al fine di escludere la dichiarazione di improcedibilità, devono essere valutati anche gli altri parametri di riferimento sopra enunciati. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace, che, nella fattispecie di guida in stato di ebbrezza, caratterizzata da un tasso alcolimetrico non esiguo,ha escluso la particolare tenuità del fatto, senza considerare la giovane età dell'imputato e la sua necessità di inserimento nel mondo del lavoro nonchè il grado di colpevolezza del prevenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/2005, n. 34179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34179 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 07/07/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 1204
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 47526/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI POTENZA;
nei confronti di:
1) LA PP N. IL 21/03/1977;
avverso SENTENZA del 09/10/2003 GIUDICE DI PACE di ACERENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. O. Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Potenza ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Acerenza, emessa in data 9 ottobre 2003 erroneamente indicata nel dispositivo trascritto in sentenza il 3 luglio 2003, con la quale veniva dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di CC GI per il re di guida in stato di ebbrezza alcolica, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 34 d.l.vo n. 274 del 2000 per aver ritenuto sussistente detta causa di improcedibilità in un reato di pericolo, sulla base delle deposizioni dei verbalizzanti, in contrasto con i dati processuali e senza considerare il profilo della particolare pericolosità ed allarme sociale, nonostante si tratti di una contravvenzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, ma per ragioni in parte diverse da quelle svolte dal ricorrente, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice di pace di Acerenza per nuovo giudizio. Infatti, la pregevole decisione, oggetto di ricorso, non considera che nel procedimento davanti al giudice di pace la particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità (art. 34 d.lgs.vo n. 274 del 2000) va stabilita avuto riguardo non solo alla esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, come adeguatamente giustificato nella pronuncia, ma anche alla sussistenza degli ulteriori indici della occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato, i quali ultimi non sono alternativi ma concorrenti con il primo. Pertanto, nell'ipotesi in cui il danno o il pericolo non sia esiguo,la declaratoria di improcedibilità è esclusa anche nell'ipotesi in cui sussistano gli altri parametri di giudizio appena enunciati. Inoltre, sono noti i limiti del sindacato del giudice di legittimità in tema di motivazione (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24 rv. 214794 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215 rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia per evitare ridondanze di trattazione) e l'impossibilità di denunciare il vizio di travisamento del fatto, ove lo stesso non risulti dal testo del provvedimento, giacché è inibito alla Corte di legittimità di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati da atti esterni alla pronuncia (Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12 rv. 216260, che ha escluso un sindacato precluso dalla chiara lettera dell'art. 606 c.p.p. e Cass. sez. un. 10 dicembre 2003 n. 47289 rv. 226074), ma non sono tenuti presenti dal ricorrente che, in maniera generica, si riferisce alle risultanze processuali, sicché su detto punto il ricorso è inammissibile. Tuttavia, proprio per detti limiti, soprattutto ove sia ammessa soltanto l'impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, il giudice deve rispondere, anche per implicito, alle richieste avanzate ed indicare con puntualità, chiarezza e completezza gli elementi, in fatto ed in diritto, sui quali fonda la propria decisione senza, però, necessariamente dover trascrivere interi brani di atti o deposizioni, giacché in tal caso è possibile riferirsi "per relationem" all'atto processuale, purché l'indicazione sia congrua, precisa e non manifestamente illogica (Cass. sez. 3^ 27 luglio 1995 n. 8539, P.M. in proc. Boero rv. 203529).
Orbene, nella fattispecie, il giudice di pace di Acerenza in maniera puntuale evidenzia il verbale di contestazione e gli scontrini dell'alcooltest, sicché ad essi può farsi riferimento per individuare un tasso alcolimetrico non esiguo (1,69 e 1,59), ma non si sofferma sul pregiudizio sociale dell'imputato, pur se quest'ultimo requisito possa essere dedotto per implicito dalla sua giovane (venticinque anni all'epoca dei fatti) e dalla necessità di inserimento nel mondo del lavoro, e sul grado di colpevolezza del prevenuto, nonostante il rilevato tasso alcolimetrico. Pertanto, anche se non sia necessaria la presenza di una persona offesa (Cass. sez. 4^ 17 giugno 2003 n. 25917, Ritucci rv. 25676), e non sussista un obbligo di motivazione esplicita in ordine a tutti gli elementi richiesti (Cass. sez. 4^ 17 settembre 2004 n. 36757, Perino rv. 229688) e sia configurabile l'esercizio di un potere discrezionale non sindacabile se non nei limiti propri del giudizio di legittimità (Cass. sez. 4^ 26 ottobre 2004 n. 41702, Nuciforo rv. 230277) principi questi ultimi, logicamente, da valere sia nel caso in cui venga ritenuta configurabile detta causa di improcedibilità sia nell'ipotesi di diniego, nella fattispecie in esame la carenza di motivazione in ordine a detti punti impone l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, affinché vengano esaminati dal giudice di pace detti profili in una globale valutazione di tutta la vicenda.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Acerenza.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2005.