Sentenza 22 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 14907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14907 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE S EMA DI CASSATIONE U CIO COPIE Richiesta copia stuc dal Sig.Sole REPUBBLICA ITALIANA 1,55 per diritti € 22 OTT. 2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Pa mento somma4907 /02 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg i Malastrati: ( R.G.N. 4011/00 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Roberto Consigliere PREDEN 34822 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 3866 Ud. 21/03/02 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NN MM, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, con studio in 20149 MILANO VIA BUONARROTI 9, difesa dall'avvocato SAMI BEHARE, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
SETTEMARI YACHT BROKER & CHARTER SRL;
- intimata avverso la sentenza n. 74/99 del Tribunale di MILANO, Sezione 12 Civile, emessa il 12/11/98 e depositata il 2002 07/01/99 (R.G. 4683/97); 746 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Sami BEHARE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. EM PI, con atto di citazione del 5 luglio 1995, ha convenuto in giudizio davanti al pretore di Milano la srl Yacht Broker & Charter Settemari chieden- done la condanna a pagarle la somma di oltre lire 12 milioni con accessori. L'attrice ha esposto quanto segue. Aveva stipulato con la Società Cuneoleasing un con- tratto di locazione finanziaria avente per oggetto un'imbarcazione a vela, costruita dalla Società Sette- mari ed aveva versato un primo canone forfetario anti- cipato di lire 12.450.458. La Società Cuneoleasing aveva versato la somma di lire 83 milioni alla Società Settemari, ma questa si era rifiutata di consegnarle la barca e la Cuneolea- sing, a sua volta, si era rifiutata di rimborsarle il canone anticipato, invocando una clausola contrattuale che la esonerava da responsabilità per ritardo o manca- ta consegna del bene da parte del venditore. 2 2. Il pretore ha accolto la domanda. La decisione è stata impugnata dalla Società Sette- mari, la quale ha dedotto che il rifiuto si giustifica- va con il principio "inadimplenti non est adimplendum". La Società ha dichiarato che, a fronte del prezzo, con- venuto in lire 83 milioni, aveva ricevuto dalla Cuneo- leasing solo 78.850.000, che la residua somma di lire 4.150.000 le doveva essere corrisposta dalla PI e il rifiuto di consegnare l'imbarcazione dipendeva che dall'inadempimento di questa, che non aveva pagato il residuo credito.
3. Il tribunale di Milano, con sentenza del 7 gen- naio 1999, ha rigettato la domanda della PI. Il tribunale ha ritenuto: che la Società Settemari era tuttora creditrice della somma di lire 1.450.000, non pagata né dalla Cuneoleasing, né dalla PI;
che al pagamento doveva provvedere la Cuneoleasing, alla quale doveva essere imputata la risoluzione del con- tratto di leasing;
che l'obbligo di restituire quanto richiesto dalla PI ricadeva sulla Cuneoleasing.
4. EM PI ha proposto ricorso con il quale ha chiesto la cassazione della sentenza del tribunale. L'intimata Società Settemari Yacht Broker & Charter non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 1. La ricostruzione dei fatti, ricavabile dalla sentenza impugnata, presenta questa situazione. EM PI ha stipulato con la Società Cuneoleasing contratto di finanziamento per l'acquisto di un'im- un barcazione da diporto prodotta dalla Società Settemari, alla quale l'interessata aveva versato la somma di ol- tre lire 12 milioni, perché il resto del prezzo sarebbe stato versato al produttore dalla Società di leasing. Non essendo stato consegnato il bene dal produtto- re, la PI ha chiesto alla Società Settemari la re- stituzione di quanto aveva corrisposto a questa.
2. Il tribunale di Milano ha inquadrato il contrat- to intercorso tra le parti come contratto plurilaterale ed ha indicato la Cuneoleasing come il soggetto sul quale gravava l'obbligo di restituire il "maxi canone" alla PI che glielo aveva versato. Tale obbligo, secondo il tribunale, non ricadeva sulla Società Settemari "che non aveva ricevuto il maxi canone dalla PI ma solamente l'acconto da parte del- la Cuneoleasing di £ 78.850.000 sul maggior prezzo pat- tuito".
3. EM PI, con l'unico motivo del ricorso, SO- stiene che nella specie la Società Settemari non poteva invocare l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., perché il principio contenuto nella 4 norma (inadimplenti non est adimplendum) presuppone una sostanziale equipollenza tra le prestazioni;
tale equi- pollenza non ricorreva nella specie, atteso l'enorme squilibrio tra la prestazione ricevuta e la negata con- segna. Ed aggiunge che il rifiuto della prestazione da parte della Società Settemari avrebbe potuto essere ri- ferito ad uno o più accessori dell'imbarcazione e non all'intero motoscafo: censura di violazione dell'art. 1460 cod. civ. e difetto di motivazione su punto deci- sivo della controversia. Il motivo travisa la sentenza impugnata e, per que- sta ragione, non è fondato.
4. Presupposti della risoluzione del contratto, del conseguente obbligo di restituzione della prestazione eseguita o del risarcimento del danno (art. 1453 cod. civ.) e dell'eccezione d'inadempimento (art. 1460 dello stesso codice) sono l'inadempimento di una o di entram- be le parti del contratto. A sua volta, presupposto dell'inadempimento è l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti.
5. Vale a dire che, nella fattispecie, EM PI, per conseguire la restituzione della somma versata del corrispondente risarcimento del danno, avrebbe do- vuto indicare l'obbligazione che la Società Settemari si era assunta. 5 L'assunzione di siffatta obbligazione è stata nega- ta dalla sentenza impugnata, che ha attribuito alla So- cietà Settemari, sostanzialmente, il ruolo di terzo nel rapporto dedotto in giudizio. La ricorrente non ha svolto censure in proposito, né ha indicato altri titoli, disattesi dal giudice del merito, che la legittimavano alla domanda di restitu- zione. Da questo punto di vista ricorre il travisamento della decisione ad opera delle censure oggetto del ri- corso che si sta esaminando. Resta da dire che l'esame della doglianza di omessa 109T 123.11 motivazione resta assorbito dalla considerazione ora 456T 2006 TOT. 149,7H svolta.
6. Alcuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese di questo giudizio, in quanto le parti inti- mate non vi hanno svolto attività difensiva.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 21 marzo 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Satan Fiduccion My Well Il Presidente Agenzia delle Entrate Uni di Roma 2 1112 Iscritto a ruolo, Art. n.....11/4345 IL CAND PLACE 6