Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2015, n. 6104
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Sentenza 18 novembre 2015

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I registri ecclesiastici, quale quello delle sante messe, non hanno natura fidefacente ma devono, comunque, ritenersi prove documentali ex art. 234 cod. proc. pen. in quanto i dati personali contenuti, sebbene possano essere trattati senza il rispetto delle regole generali di cui all'art. 23, comma primo, d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sono soggetti ad un rigoroso regime di elaborazione, conservazione e controllo secondo l'apposita disciplina dettata dalla CEI con il decreto generale del 20 ottobre 1999 n. 1285.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2015, n. 6104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6104
    Data del deposito : 18 novembre 2015

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