Sentenza 6 febbraio 2003
Massime • 1
È abnorme il provvedimento adottato dal giudice del dibattimento che ha restituito gli atti al PM, dopo aver dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dallo stesso PM, perché l'avviso di chiusura delle indagini previsto dall'art. 415 bis cod. proc.pen. era stato emesso dopo la scadenza dei termini. (La Corte ha ritenuto che l'atto fosse da qualificarsi estraneo all'ordinamento e quindi abnorme, in quanto era stata dichiarata una nullità non prevista dalla legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2003, n. 11829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11829 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VAROLA Luigi - Presidente - del 6/02/2003
1. Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BESSON Michele - Consigliere - N.256
3. Dott. FENU Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N.32716/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
Procuratore della Repubblica di Messina;
avverso l'ordinanza emessa in data 14/5/2002 dal Tribunale della stessa città in composizione monocratica con la quale veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. nei confronti di ER TO e per l'effetto venivano restituiti gli atti al P.M. per l'emissione di un nuovo decreto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Piraccini;
Rilevato che il Pubblico Ministero in persona del Cons. Dott. Loris D'Ambrosio ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza;
FATTO E DIRITTO
Nel corso del giudizio di primo grado svoltosi davanti al Tribunale di Messina in composizione monocratica, il difensore dell'imputato eccepiva la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. perché l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., di chiusura delle indagini era stato emesso dopo la scadenza dei termini. Il giudice accoglieva l'eccezione, dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio ed ordinava la restituzione degli atti al P.M. per l'emissione di un nuovo decreto. Contro tale ordinanza ricorreva il P.M. rilevando che il termine stabilito dal primo comma dell'art. 415 bis c.p.p. e cioè che l'avviso di chiusura indagini deve intervenire prima della scadenza del termine per la conclusione delle indagini, non è previsto ne' a pena di nullità ne' a pena di decadenza, e pertanto non può in alcun modo produrre l'effetto della dichiarazione di nullità impugnata.
Il P.G. nelle sue conclusioni scritte rilevava come l'atto impugnato doveva qualificarsi come abnorme perché aveva determinato una nullità non prevista dall'ordinamento che in relazione al decreto di citazione a giudizio prevede a pena di nullità l'obbligo di inviare la comunicazione di chiusura indagini, ma sui termini entro i quali ciò deve avvenire non ha sancito alcuna nullità o decadenza. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto e debba dichiararsi la nullità dell'ordinanza impugnata perché atto abnorme, emesso cioè al di fuori dell'ordinamento, essendosi dichiarata una nullità non prevista. Oltretutto è sufficiente rilevare come la restituzione del decreto al P.M. sarebbe stato totalmente privo di ogni effetto in quanto in alcun modo il P.M. avrebbe potuto correggere la violazione e ripristinare la regola imposta dal primo comma dell'articolo 415 bis c.p.p. essendo ormai inesorabilmente decorso il termine ultimo per la conclusione delle indagini.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2003