Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5614 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 5 614 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL LA CORTE SU I C SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 20358/98 .12164 Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere - Cron. - Consigliere - Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Ud. 25/01/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE domiciliato in ROMA per diritti L. 3000 AI IO, elettivamente #17 APR. 2001 IL CANCELLIERE presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CESARACCIO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CORRETTI 4 433 ANTONIETTA, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente di avverso la sentenza n. 643/97 del Tribunale SASSARI, depositata il 03/11/97 R.G.N. 1036/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Sassari del 12/5/97 AI Giovanni proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Sassari, con la quale (ritenuta la infondatezza della eccezione di prescrizione decennale del credito per sorte capitale e quinquennale per gli interessi) era stata rigettata la sua opposizione avverso il precetto notificato il 22/9/95 ad istanza dell'INPS, che, violando il principio del "ne bis in idem”, aveva richiesto per due volte il pagamento dei medesimi contributi. L'INPS contestava la domanda ed il Tribunale, con sentenza del 22/10 - 3/11/97, rigettava l'appello, precisando che nel caso di specie si applicava la prescrizione decennale, trattandosi di crediti fondati su decreti ingiuntivi divenuti definitivi;
il termine, che originariamente scadeva rispettivamente in data 13/4/88 e 28/1/94, era stato poi spostato al 19/4/93, a seguito di un prima interruzione del corso della prescrizione con la notificazione di un precetto in data 19/4/83. Con lettera raccomandata del 22/12/90, ricevuta dal destinatario in data 31/1/91, L'INPS aveva intimato al AI di pagare i contributi relativi al periodo 6/10/69 - 31/5/90 (ivi compresi quindi tutti quelli individuati nei decreti ingiuntivi), con conseguente ulteriore interruzione della prescrizione, fino al 31/1/2001. La contestazione dell'appellante (di non avere mai ricevuto la detta raccomandata) era stata irritualmente sollevata solo in grado di appello, pur essendo stato il documento depositato dall'INPS con la comparsa di costituzione in primo grado, e quindi doveva essere 1 disattesa perché tardiva. La seconda contestazione (relativa ad una pretesa inidoneità di tale lettera raccomandata ad interrompere il termine di prescrizione) era infondata, perché nel documento era contenuta "espressamente una diffida ad adempiere e precisamente ad effettuare il pagamento di crediti previdenziali esattamente individuati dal creditore con indicazione dei diversi periodi di riferimento”. Si trattava di atto idoneo a "costituire in mora di debitore” (ai sensi dell'art. 2943 c.c.), a nulla rilevando che per i medesimi crediti oggetto della diffida il creditore avesse già un titolo esecutivo, essendo possibile effettuare anche per tali crediti una diffida stragiudiziale al debitore, anche per evitare contestazioni in sede esecutiva. L'eccezione relativa agli interessi era stata esaminata dal Pretore e disattesa, perché agli accessori si applicava la prescrizione decennale, in luogo di quella quinquennale prevista dalla legge, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; non sussisteva quindi il vizio omessa pronuncia su questo punto. Inammissibile era l'eccezione del "ne bis in idem” sia perché tardiva, non essendo stata proposta in primo grado, e sia perché nella opposizione a precetto non potevano essere fatti valere tutti i motivi che dovevano essere proposti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, risultando superati dalla definitività del titolo esecutivo. L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il: AI, fondato su tre motivi. 2 Resiste con controricorso l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, omessa motivazione su punto decisivo, deduce il ricorrente che il Tribunale non aveva motivato sulla eccezione di prescrizione quinquennale;
rinnova quindi l'eccezione, rilevando che il precetto era stato notificato il 22/9/95 e quindi la somma per interessi era limitata all'importo maturato successivamente al 22/9/90; la diffida stragiudiziale per 22/12/90, peraltro, non faceva riferimento ad interessi e spese legali, era limitata ad una parte della prestazione (contributi e somme aggiuntive) e la mora non sussisteva per la parte non richiesta. Lamentando, col secondo motivo, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, deduce il ricorrente che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la raccomandata inviata dall'INPS in data 22/12/90 fosse atto idoneo ad interrompere la prescrizione, anche se l'atto faceva riferimento solo ai contributi e somme aggiuntive, ma non ai titoli esecutivi, con la conseguenza che l'eventuale interruzione della prescrizione poteva riguardare solo tali voci e non le spese legali e gli interessi. Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, rinnovava il ricorrente le contestazioni relative alla ricezione della raccomandata, deducendo che l'INPS non aveva provato chi avesse ricevuto la comunicazione;
la diffida stragiudiziale inoltre era generica, non indicando con precisione gli importi, e non identificava il credito per il quale si intimava il pagamento. 3 Apodittica era poi l'affermazione che l'atto valesse a interrompere la prescrizione: in presenza di un titolo esecutivo inadempiuto dal debitore, inutile ed ininfluente era una nuova $ intimazione;
mancava quindi la serietà della richiesta, con la conseguenza che, nel caso specifico, l'invio della raccomandata era fatto inidoneo a costituire in mora il debitore. Il ricorso è infondato. In ordine al primo e secondo motivo basta rilevare che dalla sentenza risulta che in appello il ricorrente aveva lamentato la “mancanza di pronuncia da parte del Pretore sulla eccezione di prescrizione degli interessi"; a questa censura il Tribunale ha, congruamente, risposto che dalla sentenza impugnata risultava che il “giudice di prime cure ha espressamente valutato l'eccezione suddetta precisando che agli accessori, in virtù del dettato di cui all'art. 2953 c.c., andava applicato il termine più lungo di dieci anni in luogo del termine prescrizionale più breve (cinque anni) previsto dalla legge", trattandosi di somme portate da decreti ingiuntivi passati in giudicato. Per le spese liquidate in detti decreti nessuna censura è stata proposta in sede di merito e quindi si tratta di questione nuova in cassazione, come tale inammissibile. Non dimostra il ricorrente di avere proposto, invece, una diversa censura e quindi questi motivi difettano di autosufficienza e vanno disattesi, perché infondati. In ordine al terzo motivo va osservato che il Tribunale aveva già risposto adeguatamente ai due profili della censura: da una parte aveva 4 rilevato la tardività ed inammissibilità della contestazione in appello, perché il documento era stato prodotto dall'INPS in primo grado e nessuna contestazione aveva mosso il AI in ordine alla ricezione della raccomandata;
dall'altra aveva rilevato l'infondatezza della tesi secondo cui la richiesta di pagamento, con lettera raccomandata, per un credito portato da decreto ingiuntivo non era idonea ad interrompere la prescrizione, precisando che era pienamente ammissibile una nuova intimazione, anche per evitare contestazioni in sede esecutiva. La parte non censura adeguatamente questa motivazione, nè dimostra di avere ritualmente sollevato la questione della ricezione della raccomandata in primo grado, limitandosi a riproporre la sua tesi, sia in ordine alla mancata ricezione del plico raccomandato, sia sulla pretesa mancanza di serietà di una seconda intimazione ad un debitore che aveva dimostrato la volontà di non adempiere. Anche questo motivo va disatteso ed il ricorso rigettato con condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in £ 14200 oltre a £ 2.500.000 per onorario. I A 0 D Roma 25 gennaio 2001 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T R . L , ✓ CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE A O N A ' B S L Reparis Minis E I обогано 3 L P E D 7 S - D I A 8 I - N T S 1 S G 1 N O O E P S A E M I I D G A E G A , E O D IL CANCELLIERE O L T R E T T T I Depositato in Cancelleria A S R I N I L E G L D S E E M E oggi 17 APR. 2001. R E O D R P U T IL CANCELLIERE 5 R O C