Sentenza 4 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2001, n. 9044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9044 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA 4 /9044 01 IN NOME DEL POPOLO HALIANO AZIONELA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N.8325/00 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere 20706 Cron. Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 24/04/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IS EL, elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale, edificio G1, presso l'avv. Alfonso Marra, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente ddler
contro
MINISTERO dell'INTERNO intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 22 marzo 1999 4 maggio 1999 m. 1687, RGAC 45572 1976 dell'anno 1994, cron. 9730; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 24 aprile 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22 marzo 1999 4 maggio 1999 I l Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto da De RI EL (nella qualità di tutrice di De RI GI, e di De RI UI, tutti eredi di De RI MI) e di Di RO Angelina, avverso la decisione del locale Pretore del 26 maggio 1994, che aveva respinto (per intervenuta prescrizione quinquennale) la domanda degli assistiti diretta ad ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo dal Ministero dell'Interno. Avverso tale decisione gli assistiti hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. L'intimato non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve dichiararsi inammissibile il ricorso, non avendo i ricorrenti provveduto ad allegare l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione, effettuata a mezzo del servizio postale. 2 L'intimato Ministero dell'Interno non ha depositato controricorso, né comunque svolto difese. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la notifica per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la semplice spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale;
e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 codice di procedura civile, è il solo documento idoneo a provare sia la consegna sia la data di questa sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue da ciò che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'indicato documento (o del suo duplicato rilasciato dall'ufficio postale) comporta non la nullità, ma l'inesistenza della notificazione della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione, a norma dell'art. 291 codice di procedura civile - e l'inammissibilità del ricorso stesso (Cass. 2 marzo 1995, n. 2419). Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese Così deciso in Roma, il 24 aprile 2001. 7 del preserve giudifio di legittimità. IL PRESIDENTEМоято запоромий IL CONSIGLIERE EST. 3 IL CANCELLIERE in Spicelleria Depositato in oggi... 3 5 N - 3 1 . E 3 7 G 1 8 - L E D L A G L E IL CANCELLIERE D O I T I I O R T I N S E E A L 1 S ' D A 0 R L . T R O E D G R O I G N S , A S T T E S , I E S A P S A A S N S P D I L E , E M O I T T O E O D A A L D I B