Sentenza 14 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/10/2003, n. 15325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15325 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLI A5 32 5/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto te decer P.A SEZIONE TERZA CIVILE Respite Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA - Presidente R.G. N. 8236/00 Cron.31152 - Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Rep. 4052 Consigliere Dott. Francesco SABATINI - Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Ud. 05/05/03 Dott. Fabio MAZZA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA COMMISSO FILIPPO, elettivamente VIA A G BARRILI 37, presso lo studio dell'avvocato FAGGIANI, difeso dall'avvocatoDANIELA ANTONIO CIANFLONE, giusta delega in atti;
ricorrente contro ! AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA;
- intimata avverso la sentenza n. 127/99 del Tribunale di LOCRI, emessa il 25/02/99 e depositata 1'01/03/99 (R.G. 2003 37/98); 1010 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- 1 udienza del 05/05/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore [4] Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 20/4/1995 FILIPPO COMMISSO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Locri (sezione distaccata di Siderno) l'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 2.415.819, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni, esponendo: che in data 21/4/1994, alle ore 18,00 circa, mentre percorreva alla guida della propria autovettura Alfa Romeo 164 targata RC/508326, la strada provinciale che dalla SS 111 porta a Canolo (RC), si era imbattuto in una profonda buca posta sul manto stradale, riportando danni quantificabili nella cifra suindicata;
che la responsabilità dell'accaduto doveva addebitarsi all'Amministrazione convenuta, la quale, nella qualità di proprietaria della strada, non aveva provveduto alla sua manutenzione, né a segnalare adeguatamente la situazione di pericolo. La Provincia di Reggio Calabria, dichiarata contumace alla prima udienza, si costituiva successivamente contestando sia l'an che il quantum debeatur ed eccependo, in particolare, che nella fattispecie non ricorreva alcuna ipotesi di insidia o trabocchetto che potesse configurare una responsabilità a carico dell'Ente. - a mezzo delle prove testimoniali richieste Esaurita l'istruttoria dall'attore la causa veniva decisa con sentenza del 6/12/1996 dall'adito Pretore il quale rigettava la domanda in quanto non era stata fornita la prova del carattere occulto del trabocchetto e compensava le spese giudiziali. L'appello proposto dal COMMISSO ed al quale aveva resistito l'ente territoriale era rigettato dal Tribunale di Locri, con ulteriore compensazione delle spese del grado, condividendo l'apprezzamento del primo giudice circa l'assenza di una situazione di pericolo occulto. Ha proposto ricorso per cassazione il COMMISSO sulla base di due motivi. L'amministrazione provinciale non si è costituita in questo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessioni, il ricorrente, denunciando genericamente "violazione di norme di diritto" e vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., contesta la statuizione con cui il giudice d'appello ha escluso la sussistenza, nella specie, di una insidia stradale, tale da configurare una responsabilità dell'Amministrazione provinciale. Rileva il COMMISSO che la buca non era segnalata e che il suddetto giudice non aveva correttamente valutato tutte le circostanze di fatto, specificamente indicate nell'atto di appello. La complessa doglianza non può essere accolta. Pur con una motivazione non particolarmente articolata il Tribunale di Locri -- correggendo le argomentazioni del Pretore ma giungendo alla stessa conclusione ha rilevato che il fondo stradale "non era in perfetto stato di manutenzione" per l'esistenza di alcune "buche poco profonde poste quasi al centro della strada ed in un tratto rettilineo", ma che proprio per questa circostanza, ben percepibile dal COMMISSO che proveniente da una strada statale si era immesso nella provinciale da 100 metri, avrebbe dovuto indurlo ad una maggiore attenzione, che gli avrebbe impedito di finire in una buca di "modesta profondità", come tale evidenziata dalle fotografie. Così argomentando il giudice di appello, da un lato, ha escluso l'esistenza della insidia-trabocchetto, cioè di una situazione di pericolo occulto ed imprevedibile alla quale ancorare un'eventuale responsabilità dell'Amministrazione proprietaria della strada;
dall'altro, ha escluso il nesso eziologico tra l'imperfetta tenuta del manto stradale e la produzione dell'evento infortunistico, atteso che le "modeste" sconnessioni erano prevedibili e visibili. Trattasi di motivazione conforme all'insegnamento giurisprudenziale tradizionale, avallato anche recentemente dal giudice delle leggi (Corte Cost. n. 156 del 1999) e che non contraddice neppure i più recenti orientamenti di questa Corte, volti a riconoscere la compatibilità tra la responsabilità colposa della P.A. relativamente alla manutenzione delle strade pubbliche ed il concorso del fatto colposo del danneggiato. Il ricorso va quindi respinto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituita l'Amministrazione regolarmente intimata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. 2 Così deciso in Roma, il 5 [maggio 2003, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. [1] V₁n uo bardeka [2] ginguo IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE A poor Плеват Depositata in Cancelleria Dollssa Maria Bjello CAIN ogg 4 OTT. 2003 IL CANCELLIERE C Dott.ssa Marta Aiello