Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2003, n. 15800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15800 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 58 00703 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Cassis Croito Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrat future Dott. Gaetano sidente R.G.N. 29196/01 Cron.322.13 Consigliere Dott. Paol Rep. 4152 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere TRIFONE - Consigliere- Dott. Francesco Ud. 24/04/03 Dott. Giacomo TRAVAGLINO - Rel. Consigliere - DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ogg 22 OTT, 2003 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE C1 SENTENZA IN ST sul ricorso proposto da: OL DI AL GI & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. AL IO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO LUIGI ANTONELLI 27, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA UBALDI, che lo difende unitamente agli avvocati CESARE MASSIMO BIANCA, ROBERTO FABBRI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA MINERVA S.r.l., ( Nuova Minerva ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Benito Farabollini e 2003 dell'Amministratore Delegato sig. Eugenio De Ninnis, 966 -1- elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato RENATO CLARIZIA, che la difende unitamente all'avvocato MARIA GRAZIA CERRI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 760/01 della Corte d'Appello di BOLOGNA, sezione III civile emessa il 29/6/2001, depositata il 23/07/01; RG.138/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/03 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato PATRIZIA UBALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del 1° motivo, accoglimento e 7° del 6° dichiarati assorbiti gli altri motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 7 maggio 1995, su ricorso della snc Kcolor, il Presidente del tribunale di Ravenna emise, in favore della ricorrente, ingiunzione di pagamento per circa 91 milioni di lire in danno della SRL Nuova Minerva, sulla base della qualità di cessionaria, vantata dalla detta Kcolor, di un credito che la SRL Rimini Costruzioni, in qualità di appaltatore, vantava a sua volta nei confronti della committente Nuova Minerva in forza di un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di costruzione di alloggi PEEP, secondo un rapporto trilatero che vedeva, pertanto, la Kcolor figurare nella veste di cessionario, la Rimini Costruzioni in quella di cedente/appaltatore, la Nuova Minerva, infine, in quella di debitore ceduto/committente (di lavori di costruzione, come di qui a breve meglio si dirà, alla Nuova Minerva). Con atto di citazione notificato il 24 ottobre 1995, la Nuova Minerva propose allora opposizione per difetto di esistenza e/o esigibilità del credito posto a fondamento dell'ottenuto provvedimento monitorio;
instauratasi la causa di merito, il tribunale di Ravenna conferma, peraltro, l'opposto decreto. Con atto di appello notificato il 29 gennaio 2000, la Nuova Minerva cita a comparire la Kcolor dinanzi alla corte di appello di Bologna onde sentir riformare in toto la sentenza di primo grado, e la corte felsinea, con sentenza 29 giugno 2001, in riforma della pronuncia del tribunale, revoca tout court il decreto ingiuntivo rigettando ogni ulteriore pretesa avanzata dalla Kcolor nei confronti dell'appellante. Per quanto ancora di rilievo nel presente giudizio di legittimità, la Corte di merito così - motiva la sua pronuncia: a) La cessione intervenuta tra la Rimini costruzioni e la Kcolor aveva ad oggetto un credito futuro;
b) tale cessione aveva, come noto, effetti unicamente e soltanto obbligatori tra le parti;
Ничего c) l'effetto traslativo del negozio di cessione si sarebbe, conseguentemente, potuto produrre unicamente con la venuta ad esistenza del credito;
d) la cessione era avvenuta dopo che erano stati pagati sei dei sette stati di avanzamento dei lavori previsti, mancando soltanto l'ultimo, concernente il 20% residuo dell'importo complessivo dell'appalto, da pagarsi entro 60 giorni dal completamento delle opere esterne;
e) nessun diritto si era legittimamente maturato in capo all'appaltatore Rimini Costruzioni, cedente il credito, nei confronti dell'appaltante/debitore ceduto Nuova Minerva, non avendo la prima provveduto all'esecuzione delle opere da cui il credito stesso sarebbe dovuto sorgere;
f) la somma di circa 160 milioni, pur versata dalla Nuova Minerva alla Rimini Costruzioni, lungi dal costituire un corrispettivo per opere eseguite dall'appaltatore, era, viceversa, una forma di anticipazione per opere non ancora eseguite, anticipazione invero consentita dall'art. 2 del DL n.65 del 1989, pur se in deroga a quanto generalmente stabilito, in subiecta materia, dall'art. 12, quarto comma del RD n.2440/1923. Ricorre avverso la sentenza del giudice bolognese la SNC Kcolor, rappresentando a questa Corte 7 motivi di doglianza. Resiste con controricorso la Nuova Minerva, MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è, in ogni sua parte, infondato e va, per l'effetto, rigettato. Giova premettere all'analitico esame dei motivi in esso contenuto che il fulcro della tesi sostenuta in diritto dal ricorrente è costituito (quantomeno nell'esposizione, trattazione e giustificazione dei primi quattro) dalla asserita natura di diritto già esistente, e non futuro, del credito vantato dalla Pleye cessionaria nei confronti del cedente. Pur volendo prescindere dalla considerazione per la quale tale statuizione in punto di diritto, già operata dal giudice di primo grado (pur se per trarne conclusioni difformi dal quelle del giudice di appello), non risulta in alcun modo contestata dal ricorrente in sede di giudizio di gravame, sicchè, e perciò solo, le odierne doglianze sarebbero destinate alla scure dell'inammissibilità, cionostante la natura di credito futuro va, nella specie, sicuramente confermata, come costantemente ritenuto, per fattispecie analoghe, dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cass. 3782/2000; 11516/1993): il credito residuo derivante dal contratto di appalto, come rettamente ritenuto dalla Corte felsinea, era quello, e soltanto quello, che sarebbe maturato in conseguenza dell'ultimazione della tranche finale dei lavori pattuiti, lavori mai eseguiti, sì che, mancato l'evento condizionante la venuta ad esistenza del credito, legittimamente il giudice del merito ha ritenuto quest'ultimo mai sorto. Ne consegue, pertanto, che i primi quattro motivi del ricorso, tutti fondati sull'erronea premessa dell'attualità (e della conseguente esigibilità) del credito, vanno rigettati, a prescindere dalla (pur interessante sul piano squisitamente teorico) discettazione sul tema della causa della cessio crediti trattato con il terzo motivo di ricorso (se, cioé, la fattispecie negoziale di cui all'art. 1260 ss. c.c. integrerebbe, in realtà, una ipotesi di negozio astratto o, più correttamente, sia invece negozio a causa variabile, interferente e dipendente con la causa del contratto sottostante - compravendita, donazione ecc.-). Il quinto e sesto motivo hanno riguardo al versamento della somma di 160 milioni da parte della committente in favore dell'appaltatrice (cfr. supra, punto f della esposizione della parte motiva della sentenza di appello). In realtà, tutto ciò cui anela il ricorrente è una diversa e più gradita ricostruzione, in punto di fatto, della vicenda si come interpretata, con motivazione ampia, esauriente e corretta dal punto di vista logico-giuridico, dalla corte felsinea laddove essa ha escluso che tale somma costituisse un corrispettivo per lavori mai eseguiti, integrando, per converso, gli estremi di un'anticipazione ex art.2 del DL n.65 del 1989. Peopl Infondato si rivela, del pari, il settimo motivo, che si duole di una affermazione compiuta ad abundantiam dalla corte territoriale (la quale avrebbe, secondo il ricorrente, illegittimamente tratto elementi valutativi circa la natura del versamento sopraindicato dall'ammissione del credito della Nuova Minerva al passivo della Rimini Costruzioni, violando così il principio della esclusiva rilevanza endofallimentare dello stato passivo). Premesso che un fatto storico può, per ciò solo, comunque formare oggetto di valutazione da parte del giudicante in altro processo, è comunque evidente che la predicata natura di anticipazione della somma de qua si fondi, in punto di diritto, su ulteriori ed autonome considerazioni, sì che, anche a ritenerlo, in astratto, correttamente formulato, l'accoglimento di tale motivo non condurrebbe comunque alla riforma, quand'anche parziale, della sentenza impugnata. Quanto all'ottavo motivo, infine, esso lamenta o un errore materiale di trascrizione di date, del tutto ininfluente nella specie, ovvero, al contrario, un error facti non rilevabile in questa sede, dovendo lo stesso costituire oggetto di ben diversa impugnazione revocatoria. La complessità delle tematiche giuridiche affrontate nella specie legittimano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
ябликал compensa La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. ESTENSORE Proudlag CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 2.5.03.04. IL PRESLUTE ZA CI Serie 4 al n. 9051 versate € 119.77 apposta in calce alla copia autentica art: 278 Tu. n°115 del 30/5/2002) ада DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 22 OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 OC ST IL CANCELLIERE C1 ON ST