Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2002, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
ec 68700 E N O R.G.6329/2000 Ud. del 12.10.2001 Ogg.: INVIM I Z A 01 607 02 R / REPUBBLICA ITALIANA 6 T 2 S I . .R G E OME DEL OPOTO L .P B L R I D A R . L A T E B CASSAZIONE D D A I T E S SEZONE TRIBUTARIA A T 1 N I 3 E N R 1 S E E S I E A p dai sigg.ri Magistrati: com CRON.: 4065 Presidente Dott. Giovanni Olla Dott. Stefano Monaci Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
ES AB e NC IA -intimate- avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione n. 27, 1 n. 471/1999, del 19.11.1998/1.2.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.10.2001 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e in subordine per la cessazione della materia del contendere. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 CAMPIONE CIVILE 9 9 1 1 N. 68700 Svolgimento del processo Con atto del 23.7.1982 AB ES e IA NC acquistavano una porzione di fabbricato per civile abitazione in via Leonardo da Vinci n. 15 Firenze. Con separati ricorsi le acquirenti impugnavano dinanzi alla Commissione di 1° grado di Firenze gli avvisi di accertamento loro notificati dall'Ufficio del registro di Firenze per il recupero dell'INVIM. La Commissione adita accoglieva i due ricorsi per non avere provato l'Ufficio di avere inutilmente escusso il venditore dell'immobile. La Commissione tributaria di 2° grado, con decisione del 23.10.1990, rigettava l'appello dell'Ufficio. La Commissione tributaria centrale respingeva l'ulteriore gravame dell'Ufficio, assumendo che il privilegio speciale previsto dall'art. 28 del d.p.r. 643/1972 poteva essere esercitato solo se veniva offerta la prova da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'infruttuosa escussione del patrimonio del soggetto passivo dell'INVIM, nella specie l'alienante a titolo oneroso. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del D.P.R. 643/1972 e dell'art. 2780 n. 5 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. L'Amministrazione deduce che il beneficio della preventiva escussione non costituisce un principio di carattere generale e non può essere invocato nella specie non essendo espressamente previsto in tema di INVIM. Le contribuenti non hanno presentato controricorso e con atto sottoscritto personalmente hanno dichiarato di rinunciare all'azione. Motivi della decisione L'atto con cui la ES e la NC, vittoriose nel giudizio dinanzi alla Commissione tributaria centrale, hanno dichiarato di rinunziare all'azione in senso sostanziale, risulta privo di qualunque certificazione della autografia delle sottoscrizioni delle contribuenti e quindi é processualmente privo di valore. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria é poi fondato. In tema di I.N.V.I.M. l'acquirente, pur non essendo soggetto passivo e non potendosi a lui trasferire pattiziamente l'importo del tributo, é tenuto a sopportare, in via di privilegio, l'esecuzione sull'immobile di sua proprietà senza necessita' della preventiva escussione dei soggetti passivi indicati nell'art. 4 del d.P.R. 643/1972 (cfr. Cass. sez. un. 4021/1997; 1710/1997). Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dal precedente orientamento di questa Corte, pronunziatosi sul punto anche a sezioni unite, tenuto conto che il beneficio della preventiva escussione non é applicabile al di fuori dei casi esplicitamente previsti dalla legge. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, alla (ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che dovrà attenersi, pronunziandosi sul merito del ricorso introduttivo delle contribuenti, al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la alla pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana. Roma, 12.10.2001 Il PresidenteII B resi Il Consigliere est. Ноги д AuciЕлим Мені IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIAPOSITATE: FEB. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi 6 ZION IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 5 ESENTE DA REGISTRAZIONE 10 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA MATERIA 3