Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 2
In ipotesi di diniego del giudizio abbreviato, la richiesta di applicazione della diminuente di cui all'art.442 cod.proc.pen. può essere formulata per la prima volta anche nel giudizio di appello, giacché, una volta che il processo ha irreversibilmente intrapreso la via del dibattimento, si dissolve la funzione deflattiva del rito alternativo e residua soltanto la possibilità di applicare la diminuente di pena, ove a posteriori risulti, con valutazione "ex ante", che il processo poteva essere definito - come richiesto dall'imputato - nella udienza preliminare (Nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di diminuente ex art.442 cod.proc.pen. pronunciata dal giudice di appello, osservando che quella richiesta doveva ritenersi compresa nel "punto" di gravame riguardante la quantificazione della pena e l'applicazione di attenuanti).
La cognizione del giudice di appello non è delimitata dalle specifiche domande che siano già state espressamente formulate nel dibattimento di primo grado, ma è delimitata, salvo quanto previsto dall'art.597, comma 5, cod.proc.pen., unicamente dai motivi indicati nell'atto di impugnazione, sicché, una questione non sollevata nel giudizio di primo grado, può essere ritualmente proposta con i motivi di appello e ad essa il giudice di secondo grado è tenuto ad estendere il suo esame (Nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità di una richiesta di applicazione della diminuente ex art.442 cod.proc.pen.non formulata nel giudizio di primo grado, osservando che sulla stessa il giudice di appello doveva invece pronunciarsi in quanto compresa nel "punto" della impugnazione concernente la quantificazione della pena e l'applicazione delle attenuanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento