Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
E L A IN IG R 0424 8 /02 O T E R O F REPUBBLICA Oggetto: ILOR Accerta- IN NOME E PO mento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 2431/2001 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 5915 Presidente Rep. Dott. Michele Cantillo Altieri Dott. Enrico Consigliere Ud. 20.12.2001 Dott. Giulio Graziadei Consigliere Monaci Dott. Stefano Consigliere Meloncelli Rel. Consigliere Dott. Achille ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: - dalla Società AT Geom. CC sas, in persona del legale rappresentante CC AT, rappresentato e difeso, per delega in calce al ricorso, dall'av- vocato Valter Tersigni, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'av- vocato Paolo Vitale, in Roma, al Foro Traiano 1/A;
- ricorrente -
contro
- l'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; - intimata - W 1 711 2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 9 no- vembre 1999, e n. 143/19/99, depositata il 15 dicembre 1999; - udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2001 dal consigliere Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Svolgimento del processo 1.1. La società AT Geom. CC sas ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 9 novembre 1999, n. 143/19/99, depositata il 15 dicembre 1999, che ha accolto l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Sora contro la sentenza della Commis- sione tributaria provinciale di Frosinone n. 24/05/98, che aveva accolto il ri- corso dei contribuenti avverso l'avviso di accertamento n. 5152000135 in tema di ILOR 1992. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: con avviso di accertamento n. 5152000135 l'Ufficio delle imposte dirette di Sora rettifica il reddito dichiarato per il 1992 dalla sas AT Geom. CC, non ammettendo le deduzioni: a) di£15.000.000, e relativa ritenuta d'acconto, per compenso pro- fessionale del titolare stesso della società, per il quale mancava qualsiasi spiegazione;
b) di £ 3.970.334, quale differenza tra le quote di ammortamento ri- portate in bilancio e quelle nel registro dei beni ammortizzabili;
c) di £ 2.000.000 per contributo alla Società sportiva Sora perché non documentate e non inerenti;
h. 2 la Commissione tributaria provinciale di Frosinone accoglie il ricorso con sentenza n. 24/05/98, ritenendo documentate le spese dedotte;
l'appello dell'Ufficio è accolto dalla Commissione tributaria regionale con la sentenza ora impugnata per cassazione dalla società.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 9 novembre 1999, n. 143/19/99, è così motivata: Non è dato conoscere qua- le fosse l'oggetto sociale della s.a.s., anche se pare trattarsi di uno studio professionale. In ogni caso è una prestazione a se stesso, come ha rilevato l'Ufficio. La ritenuta d'acconto è conseguenza dell'operazione predetta. Non è provato che le quote di ammortamento siano state annotate in misura diversa: sarebbe bastato esibire fotocopia degli atti. I due milioni elargiti al- la società sportiva consistono nell'acquisto di sette biglietti di tribuna, il che non può considerarsi elargizione o liberalità. Comunque la legislazione vi- gente all'epoca non ne consentiva la deduzione>>.
2.1. Il ricorso per cassazione della società è sostenuto con due mo- tivi di impugnazione.
2.2. La società ricorrente conclude chiedendo che, in accoglimento del ricorso, sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente prov- vedimento anche in ordine alle spese.
3. L'Amministrazione delle finanze dello Stato non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società denun- cia la carenza di motivazione, errore nei presupposti di diritto di fatto per 21 3 mancata valutazione delle risultanze processuali, illogicità e incongruenza della sentenza.
4.2. La ricorrente sostiene, al riguardo, che la sentenza avrebbe mo- tivata in maniera illogica e incongrua, evidenziando un palese errore nei presupposti di diritto e di fatto, perché avrebbe ritenuto che la Società, che svolge unicamente attività di impresa edile, abbia svolto, invece, attività professionale. Inoltre, la sentenza sarebbe priva di qualsiasi motivazione quanto alla ripresa ad imposizione della ritenuta d'acconto per lire 2.850.000. Infine, le ragioni poste a fondamento della decisione non consenti- rebbero di identificare il procedimento logico-giuridico seguito per la sua adozione.
5.1. Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia la viola- zione del principio di iscrizione nel conto economico ex art. 65.3 e 75.4 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e carenza di motivazione.
5.2. La ricorrente sostiene, in proposito, che anche per le due riprese ad imposizione, che l'Ufficio delle imposte dirette di Sora ha operato in pro- prio rispetto al processo verbale della Guardia di finanza (lire 3.970.334 quale differenza tra le quote di ammortamento esposte in bilancio (lire 141.811.211) e le quote di ammortamento riportate nel registro dei cespiti ammortizzabili (lire 137.840.877) e lire 2.000.000 quale contributo alla So- cietà sportiva Sora, perché non documentato e non certo nell'inerenza), si realizzerebbe il vizio di insufficiente motivazione, perché non vi sarebbe traccia né degli elementi dai quali il giudice ha tratto il proprio convinci- mento né del criterio logico e della ratio decidendi che lo ha guidato. La ri- 4 corrente sostiene, inoltre, che sia il calcolo degli ammortamenti sia l'elargi- zione a società sportiva sarebbero conformi agli art. 65 e 75 DPR 22 dicem- bre 1986, n. 917. -6. I due motivi prospettano la medesima censura vizio della moti- vazione - in relazione ad oggetti diversi, ma l'elemento comune è sufficien- te perché li si esaminino congiuntamente.
7. I due motivi di ricorso sono fondati. Infatti, tutta la motivazione della sentenza impugnata consiste nel solo brano che s'è riprodotto testual- mente al punto 1.3. In via preliminare, va censurato l'esordio della motivazione, che po- ne a base di tutte le affermazioni successive e, quindi, anche del dispositivo, un fatto non accertato. E', invero, causa di invalidità della motivazione af- fermare che Non è dato conoscere quale fosse l'oggetto sociale della s.a.s.>>, dal momento che la Commissione tributaria, in quanto organo giu- risdizionale, è tenuta a verificare l'esistenza e la qualità dei fatti giuridica- mente rilevanti al fine della decisione, nel rispetto ovviamente del principio dispositivo, e delle deroghe per esso previste dall'art. 7 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, che regola la prova nel processo tributario. La conseguenza dell'incertezza del giudice di merito sull'esistenza e sulla consistenza dei fatti rilevanti ai fini della decisione è, poi, confermata dall'affermazione immediatamente successiva, secondo la quale pare trattarsi di uno studio professionale>>. Essa configura, infatti, un'esplicita ammissione del caratte- re perplesso della motivazione, che manifesta l'incertezza nella quale è vo- luto rimanere il giudice di merito. In secondo luogo meritano di essere censurate le singole dichiarazio- M 5 ni che attengono a ciascuna delle riprese ad imposizione. La prima riceve questa considerazione: In ogni caso è una presta- zione a se stesso, come ha rilevato l'Ufficio. La ritenuta d'acconto è conse- guenza dell'operazione predetta>>. La mancanza del soggetto nella prima proposizione non consente di comprendere a che cosa ci si riferisca, se non rileggendo la parte della sentenza descrittiva del fatto, dalla quale, comun- que, non è possibile risalire alla natura dell'oggetto specifico della presta- zione professionale commissionata dalla società. In altri termini, dalla lettu- ra della sentenza non si riesce a desumere quali siano le "rilevazioni" dell'Ufficio in ordine alla prestazione professionale presa in considerazione e quali siano le ragioni per le quali il giudice d'appello ritiene che tali rile- vazioni siano conformi a legge. Quanto alle quote di ammortamento la sentenza afferma che Non è provato che le quote di ammortamento siano state annotate in misura di- versa: sarebbe bastato esibire fotocopia degli atti>>. Anche a questo propo- sito non è possibile sapere a quali beni ci si riferisca, per quali ragioni l'Ufficio nel suo atto di accertamento abbia proceduto al recupero e, soprat- tutto, per quali ragioni il giudice di appello ritiene fondata la pretesa tributa- ria. In ogni caso, dal momento che il giudice ha riconosciuto che la sua de- cisione avrebbe potuto essere diversa se avesse potuto consultare determina- ti documenti, avrebbe dovuto, limitatamente ai fatti dedotti in giudizio, eser- citare il potere istruttorio conferitogli dall'art. 7 DLgs 31 gennaio 1992, n. 546. Infine, quanto alla somma di £ 2.000.000 spesa dalla società per con- tributo ad una società sportiva, mentre l'Ufficio ne ha escluso la deducibilità 6 per mancata documentazione e per non inerenza, il giudice di appello ha ri- tenuto legittima la pretesa tributaria per mancanza del carattere di liberalità dell'erogazione e per la sua indeducibilità prevista dalla legislazione vigente nel 1992. Ma, a prescindere dalla fondatezza di tale duplice affermazione, ancora una volta non viene fornita alcuna illustrazione delle ragioni per le quale essa è stata formulata, con particolare riguardo all'indicazione della fonte normativa ritenuta produttiva della norma vigente nel 1992. 8. Ai rilevati difetti di motivazione della sentenza impugnata segue la sua cassazione con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che provvederà anche alla determinazione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al- la Commissione tributaria regionale del Lazio, altra Sezione, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2001. Il President Il relatore ed estensore Meloncell IL CANCELA RE C DEPOSITAT LERIA 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 NO AT PER COPIA CONFORME ALL ORIGINALE E SUPRE HAR. 2002 T R Roma, lì O C CANCELLIERE C1 NO AT 7