Sentenza 19 novembre 1997
Massime • 1
Le ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al comma secondo dell'art. 570 costituiscono fattispecie autonoma di reato rispetto a quelle di cui al primo comma del medesimo articolo, sicché non è possibile, a seguito di giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., applicare alternativamente la pena della reclusione o della multa, dovendosi sempre applicare la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/1997, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 19.11.1997
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco Trifone Consigliere N. 1633
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere SENTENZA
4. Dott. Nicola Milo Consigliere N. 23634/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari avverso la sentenza emessa dal Pretore di Lucera- sezione distaccata di Apricena in data 28.1.1997 nei confronti di LL AN, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Eugenio Amari;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Osserva in fatto e diritto
1. Con sentenza in data 28.1.1997 il Pretore di Lucera - sezione distaccata di Apricena, a seguito di concorde richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., applicava a AN LL, in concorso delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, la pena di L. 300.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 570 cpv. n. 2 c.p. per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli di età minore AS e VI.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale denunciando la violazione dell'art. 570 cpv. n. 2 c.p. in relazione all'art. 606 lettera b) c.p.p. Deduce il ricorrente che l'ipotesi criminosa di cui all'art. 570 cpv. c.p. costituisce fattispecie di reato autonoma e non figura circostanziata rispetto a quella del comma 1 dello stesso articolo;
sicché era errato il giudizio di comparazione tra circostanze effettuato dal Pretore.
Il P.G. chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze e all'omessa irrogazione della pena della reclusione.
3. Il ricorso è fondato.
Le inosservanze degli obblighi di assistenza familiare previsti dall'art. 570 cpv. c.p. non costituiscono circostanze aggravanti della fattispecie di cui al 1^ comma dello stesso articolo, ma integrano un'autonoma figura di reato. È pertanto errato il giudizio di comparazione operato dal Pretore.
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Pretura Circondariale di Lucera per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti alla Pretura Circondariale di Lucera per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 1998