Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2001, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
E C.C./ 6 N 8 5 O 9 I 1 г . Z / N 4 A / - R 6 02735/01 A T 2 B I S . . I R R L . G L A P . REPUBBLI E A T D R . U B L E B A A I D OME EL POR LO LIANO T D I R 1 S A E T 3 N I T 1 E R S A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N . E E Oggetto I N S T A E A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria × M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA - Presidente R.G.N. 12891/98 - Consigliere Cron. 5707 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 09/11/00 Dott. Giuseppe FALCONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 OR dal Sig. 1500 SENTENZA per diritti L. 24 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CS BON CENTRO BACINO SALINE PESCARA, in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in CANCELLERIA ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GIUSEPPE, difeso dall'avvocato TENAGLIA DOMENICO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
DE LEONARDIS MARIA;
- intimata avversO la sentenza n. 41/98 del Giudice di pace di 77/96 FRANCAVILLA AL MARE, depositata il 09/04/982 4° 2000 deforitata il 2/10/96, stesso giudice;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1860 -1- udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TENAGLIA, che si riporta agli scritti e insiste nell'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo. -2- Svolgimento del processo Il Giudice di pace di Francavilla al Mare ha dichiarato la sua competenza a conoscere la controversia concernente i contributi richiesti dal Consorzio di Bonifica Centro-Bacino: Saline, Pescara, Alento e Foro, e contestati da De NA MA;
ha poi accolto la domanda proposta dalla De NA ed ha condannato il Consorzio a restituire le somme riscosse ed a pagare le spese del giudizio. Avverso tali sentenze ha proposto ricorso il Consorzio deducendo due motivi. La controparte non si è costituita in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Con il primo motivo, riferito alla sentenza non definitiva con la quale è stata dichiarata la competenza del giudice adito, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2 c.p.c., difetto di competenza per materia, violazione e falsa applicazione degli artt. 862 e 864 c.c., 11, 21 e 59 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.l. n. 953/1982, convertito nella 1. n. 53/1983 e 8, comma 1 bis d.l. n. 90/1990, convertito nella 1. n. 165/1990, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360 nn. 2,3,4 e 5 c.p.c.), sul presupposto che la controversia, per la natura tributaria delle somme in discussione, appartiene alla competenza del Tribunale. Con il secondo motivo, riferito alla sentenza definitiva, il ricorrente ha dedotto omesso esame dei punti decisivi prospettati dalle parti, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, motivazione apparente (art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.). Ritiene la Corte che la censura contenuta nel primo motivo è fondata e merita accoglimento. In proposito, è sufficiente rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito (cfr. sent. n. 9493/1998) che i contributi consorziali rientrano nella categoría generale dei tributi poiché le modalità di costituzione dei consorzi di bonifica e le finalità di preminente interesse pubblico che dominano lo svolgimento della loro attività istituzionale non consentono di sostenere che l'obbligo di contribuzione possa derivare da un impegno associativo di carattere contrattuale assunto dai proprietari interessati. In verità, l'obbligo deriva dalla legge che considera essenziale per il conseguimento delle finalità inerenti alla bonifica la partecipazione alle spese da parte dei titolari dei beni inclusi nel comprensorio, rendendo le somme esigibili mediante ruoli e con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, senza che possa attribuirsi alcun rilievo al fatto che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai proprietari, collettivamente o individualmente, dalle opere di bonifica. L'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione delle sentenze, la declaratoria di competenza del Tribunale, nonché l'assorbimento del secondo motivo di gravame. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;
cassa le sentenze impugnate, dichiara la competenza del Tribunale di Chieti;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 9.11.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Falgone Dr. Enrico Papa هاشم ماه DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 24 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E H N CORT 6 C 8 E O 9 5 I F 1 Z . / 4 A N / R . A 6 I T 2 B S R . I . R L . G A P L E . T A R D U . L B B A E I A D D R T A I I T S E 1 T N 3 R 1 E N E S . E T I S N A A E M