Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2026, n. 14644
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Sentenza 22 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Manifesta illogicità della motivazione e erronea lettura della verbalizzazione processuale

    Il ricorso è inammissibile perché tra la data di emissione del provvedimento non autorizzativo dell'astensione (29 gennaio 2025) e la data di presentazione della istanza di ricusazione (27 ottobre 2025), si è svolta udienza in data 30 gennaio 2025 senza che il ricorrente sollevasse alcuna obiezione, pur essendo presente un sostituto processuale e avendo la Corte dato atto del rigetto presidenziale della richiesta di astensione. Pertanto, il diritto alla ricusazione deve considerarsi perento ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. Inoltre, il ricorrente non ha allegato la documentazione necessaria a dimostrare la diversa data di notifica o conoscenza dell'ordinanza presidenziale, né il rispetto del termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2026, n. 14644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14644
    Data del deposito : 22 aprile 2026

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