Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e nella misura indicate negli artt.35 e 36 del capitolato generale approvato con DPR n.1063 del 1962, quando il certificato di pagamento non sia emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi altro motivo attribuibile all'amministrazione (e, cioè, per una specifica responsabilità della stessa), ma non anche nel caso in cui risulti che il ritardo sia in dipendenza causale con un inadempimento dell'appaltante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11725 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FELICETTI AN - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAES 68, presso l'Avvocato ELENA DE MARTINIS, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO PISANI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PIATACI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 284/99 del Tribunale di CASTROVILLARI, depositata il 14/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Dell'Erba per delega dell'Avvocato Pisani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
LA CORTE osserva quanto segue.
Con ricorso ritualmente notificato AN NI esponeva di aver citato in giudizio davanti al giudice di pace di Trebisacce il Comune di Plataci, per sentirlo condannare al pagamento della somma di L.
2.190.394 a titolo di interessi legali, di mora e di rivalutazione sulla somma di L. 9.364.974, spettante a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori commissionati con urgenza ed ultimati prima dell'8.11.1990.
Il giudice adito, sostanzialmente aderendo alla prospettazione del Comune convenuto che aveva individuato la causa del ritardo del pagamento nella mancata allegazione da parte della ditta appaltatrice dei certificati attestanti la regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali dei dipendenti, rigettava la domanda, condannando inoltre l'attore al pagamento delle spese processuali.
Avverso la detta sentenza interponeva appello presso il Tribunale di Castrovillari il NI, il quale ne deduceva l'erroneità sotto i seguenti profili: l'acquisizione dei certificati di regolarizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori sarebbe onere della stazione appaltante e non della ditta appaltatrice, circostanza che di per sè escluderebbe l'ipotizzata responsabilità di quest'ultima in ordine al ritardato pagamento, incontestabilmente determinatosi;
il capitolato generale di cui al D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 in materia di lavori pubblici, applicabile nella specie,
prevede espressamente la corresponsione degli interessi di mora nel caso di ritardo nel pagamento addebitabile alla stazione appaltante;
il pregiudizio oggettivamente subito da esso ricorrente per detto ritardo avrebbe dovuto dar luogo alla compensazione delle spese processuali.
Tali rilievi venivano tutti contrastati dal comune di Plataci, che si costituiva nel giudizio di secondo grado, ribadendo praticamente quanto già sostenuto.
Il tribunale rigettava l'appello e contro la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il NI, il quale lamentava violazione di legge sotto diversi profili, ed in particolare in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 1224 c.c., 35, 36, 38 D.P.R. 16.7.1962, n. 1063, all'art. 19 D.P.R. 16.7.1962, n. 1063, nonché
agli artt. 62 e 19 R.D. n. 350 del 1865, essenzialmente per il fatto che, contrariamente a quanto risultante alla luce della normativa richiamata, la stazione appaltante, su cui incombeva il relativo onere, aveva chiesto con ritardo agli enti previdenziali ed assicurativi i certificati liberatori, dando in tal modo causa all'indebito differimento dei pagamenti. Chiedeva quindi la cassazione della sentenza impugnata ed una pronuncia nel merito conforme alla domanda originaria, con gli effetti conseguenti sull'onere di ripartizione delle spese processuali nei diversi gradi di giudizio.
Il Comune di Plataci non svolgeva alcuna attività difensiva e, in assenza di ulteriori allegazioni al riguardo, la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 2.4.2003. MOTIVI DELLA DECISIONE
AN NI ha impugnato con ricorso per Cassazione la sentenza del Tribunale di Castrovillari in questione, denunziando violazione di legge con riferimento agli articoli sopra indicati sotto il duplice aspetto del ritardo (circa un anno) con il quale il Comune di Plataci aveva effettuato il pagamento (il relativo mandato era stato riscosso nel dicembre del 1991) per l'esecuzione di lavori urgenti definiti ed approvati fin dall'ottobre 1990, e della riferibilità del detto ritardo all'inerte e negligente comportamento del Comune debitore, che pur essendo a suo dire tenuto ad attivarsi per richiedere agli enti previdenziali ed assicurativi conferma in ordine all'effettiva osservanza da parte dell'imprenditore delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori (c.d. certificati liberatori), avrebbe irragionevolmente differito l'adempimento del relativo incombente.
Il rilievo non è fondato.
Se è infatti incontestabile il dato oggettivo del ritardo con il quale il Comune di Plataci ha dato corso al pur dovuto pagamento ed è astrattamente corretto il richiamo agli artt. 35, 36, 38 D.P.R. 16.7.1962, n. 1063, che stabiliscono rispettivamente una decorrenza automatica degli interessi ed una loro diversa quantificazione in relazione al momento dell'adempimento nei casi di ritardo nel pagamento dell'acconto (art. 35) o della rata di saldo (art. 36) nonché un termine per il compimento delle operazioni di collaudo (art. 38), è pur vero che l'applicabilità della detta normativa, che non deroga alle comuni norme sull'imputabilità
dell'inadempimento contrattuale, presuppone comunque che sia individuabile una specifica responsabilità dell'amministrazione nel ritardo del pagamento (si ricordano in particolare sul punto C. 12.7.1983, n. 4729, C. 15.6.1988, n. 4088). Orbene nella specie non è configurabile il dedotto inadempimento dell'appaltante poiché, indipendentemente dal fatto che vi siano state o meno sollecitazioni verbali al NI ad opera del Comune per l'acquisizione delle certificazioni in esame (la circostanza è invero oggetto di contestazione) e dell'avvenuto inoltro della relativa richiesta agli enti previdenziali ed assicurativi da parte di quest'ultimo, l'art. 19 D.P.R. 16.7.1962, n. 1063, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo dell'osservanza della normativa vigente in tema di protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, stabilendo poi una ritenuta sul dovuto (nella misura dello 0,50%) a garanzia del corretto adempimento dell'obbligazione, ed individuando infine una competenza "surrogatoria" dell'Amministrazione in caso di omissione dell'imprenditore, da esercitare con interventi a carico del fondo formato con la detta ritenuta.
Essendo dunque l'integralità del pagamento del compenso spettante all'imprenditore subordinato alla compiuta allegazione dei titoli giustificativi del credito vantato, fra i quali per l'appunto anche quello relativo al rispetto della normativa posta a tutela dei lavoratori, e non essendo nella specie intervenuta la detta allegazione per la parte relativa alle certificazioni in questione, è da ritenere insussistente la dedotta responsabilità dell'Amministrazione nel ritardo del pagamento oggetto della presente controversia.
Nè a diverse conclusioni può pervenirsi alla luce del contenuto dei richiamati artt. 62, che riguarda il certificato di ultimazione dei lavori (o forse più propriamente l'art. 63 in tema di conto finale dei lavori), e 19 R.D. 25.5.1995, n. 350, attinente lavori in economia contemplati nel contratto poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dagli stessi non si desume l'esistenza di alcuna obbligazione in proposito a carico dell'Amministrazione. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Comune di Plataci.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003