Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11725
CASS
Sentenza 1 agosto 2003

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In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e nella misura indicate negli artt.35 e 36 del capitolato generale approvato con DPR n.1063 del 1962, quando il certificato di pagamento non sia emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi altro motivo attribuibile all'amministrazione (e, cioè, per una specifica responsabilità della stessa), ma non anche nel caso in cui risulti che il ritardo sia in dipendenza causale con un inadempimento dell'appaltante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11725
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11725
    Data del deposito : 1 agosto 2003

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