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Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. Il dolo del concorrente nel delitto di estorsioneLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 23 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 12572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12572 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT VI, nato a [...] il giorno 08/10/1975 rappresentato ed assistito dall’avv. US Milicia - di fiducia avverso l’ordinanza del 29/10/2025 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
letta la memoria difensiva di replica alla requisitoria scritta della Sostituta Procuratrice generale a firma dell’avv. US Milicia datata 26/02/2026; udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, Laura Condemi, che ha concluso chiedendo in accoglimento del primo motivo di ricorso l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata e il rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore dell’indagato, Avv. ME Infantino, sostituto processuale dell’avv. US Milicia, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 ottobre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 2 Num. 12572 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: ON DA Data Udienza: 04/03/2026 2 preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 1 settembre 2025, con la quale VI IT è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e di cui agli artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen. (capo 14). 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo: 2.1. Violazione di legge e carenza di motivazione nella individuazione dei gravi indizi relativi alla contestazione provvisoria di cui al capo 14 (artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen.). Si deduce che non sarebbe emerso un profilo indiziario grave ed univoco quanto alla prova della consapevolezza da parte dell’indagato del messaggio estorsivo che IT IO avrebbe voluto veicolare nei confronti del NC, con conseguente impossibilità di desumere la coscienza e volontà con la quale egli avrebbe agito. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'individuazione dei gravi indizi per il delitto di cui al capo 1 (art. 416-bis cod. pen.). La difesa contesta la ricostruzione della gravità indiziaria osservando che VI IT aveva mostrato «imbarazzo» nell'eseguire gli ordini della cosca e che tale stato d’animo era dovuto al fatto che IO IT avrebbe disconosciuto il suo operato nel comunicare al NC che egli non avrebbe dovuto adoperarsi per praticare “cavalli di ritorno” a Gioia Tauro e perché, avendo il NC già versato a VI IT il denaro, con il “cavallo di ritorno” veniva costretto a un doppio esborso. Si deduce, inoltre, che IO IT e US IR avevano manifestato il proprio malcontento per il fatto che VI IT non si atteneva agli ordini impartiti dai vertici della cosca, con conseguente mancanza di univocità del quadro indiziario quanto alla ritenuta partecipazione di VI IT all’associazione per delinquere di tipo mafioso. Si contesta, infine, la rilevanza rappresentativa di alcune condotte ritenute dal Tribunale indicative della partecipazione al sodalizio;
in particolare, l’avere informato la cosca dei lavori edilizi svolti sul territorio di Gioia Tauro da parte di un'impresa di Palmi, interpretata come riconoscimento da parte di US IR (capo e promotore dell’associazione) del potere di VI IT di ricevere imbasciate per conto della cosca;
si segnala che tale deduzione era stata oggetto di specifica censura difensiva nella memoria illustrativa del ricorso, la cui confutazione era stata omessa, con conseguente sussistenza di un vizio di omessa motivazione sul punto. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del concorso nella tentata estorsione provvisoriamente contestata al capo 14, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è infondato. 2.1. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto: carattere decisivo, infatti, riveste l'unitarietà del “fatto collettivo” realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti, sicché è sufficiente che ciascuno di essi abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525-01; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 03; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, dep. 2015, Crivellari, Rv. 263089-01; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv. 255260-01). 2.2. Quanto, in particolare, al concorso nel delitto di estorsione, è stato affermato che esso, nella specie cd. "progressiva", è integrato da ogni comportamento esteriore che, seppur non connotato da minacce direttamente indirizzate alla parte lesa, risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutte o in alcuna delle fasi dell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione, assumendo carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che sussiste nel caso in cui le condotte dei concorrenti, in esito a una valutazione effettuata con il criterio della prognosi postuma, siano integrate in unico obiettivo perseguito dai predetti in varia e diversa misura, sicché è sufficiente che ciascun soggetto agente abbia consapevolezza del contributo, anche unilaterale, recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 25778 del 13/06/2025, Del Sole, Rv. 288495 – 01). 2.3. Poiché nella fattispecie il compendio indiziario esaminato dai giudici di merito risulta costituito dal contenuto di conversazioni intercettate, si deve ricordare che, per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, la Corte ha chiarito che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle 4 conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01). In sede di legittimità, pertanto, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01). 2.4. Il Tribunale, nei limiti dell'accertamento proprio della fase cautelare, con motivazione logica e coerente con le risultanze indiziarie, ha argomentato che era emerso il ruolo attivo svolto da VI IT nel veicolare il messaggio estorsivo a ME NC (soggetto che era in rapporti stretti con la persona offesa Nicola Ferraro), su disposizione di US IR che lo contattava tramite IO IT. Inoltre, sulla base del tenore dei colloqui intercettati tra IO IT e US Ferraro, del cui contenuto il Tribunale ha fornito una interpretazione logica che non lascia trasparire travisamenti evidenti, era emersa la consapevolezza di IT VI della natura estorsiva del messaggio veicolato nei confronti del NC, e dunque la gravità indiziaria quanto al consapevole contributo recato alla condotta estorsiva da parte dell’indagato (pag. 7 e 8 della ordinanza impugnata). 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la insussistenza degli elementi costitutivi della condotta di partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso descritta al capo 1, è infondato. 3.1. Quanto al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, va ricordato che la Corte ha chiarito che decisiva ai fini della valutazione dell’appartenenza al sodalizio è la circostanza che il soggetto abbia realizzato un qualsivoglia apporto concreto alla vita dell’associazione, anche se minimo, il quale faccia ritenere che vi è stato un inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza;
la stabilità del rapporto tra partecipe e consorteria può realizzarsi o in modo formale, attraverso i rituali di adesione e con la comprovata “messa a disposizione”, ovvero in concreto, mediante il compimento di azioni finalizzate alla realizzazione degli scopi associativi. Mentre, in questo secondo caso, non sono necessari ulteriori indici probatori stante l’autoevidenza di tali comportamenti, nell’ipotesi di adesione in forma rituale è necessario ricercare elementi che 5 dimostrino la effettiva e stabile partecipazione del singolo, attraverso una duratura “messa a disposizione”, e che possano essere costituiti da ogni elemento che, in base a comprovate massime di esperienza ed in base alle fonti di prova utilizzabili, costituiscano indici rivelatori concreti, capaci di rendere inequivoco e certo il contributo dato dall’associato al sodalizio mafioso (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01) 3.2. Quanto ai gravi indizi della partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1, il Tribunale riteneva sussistenti, nei limiti dell'accertamento proprio della fase cautelare, gli elementi costitutivi del delitto come delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Nella fattispecie, sussisteva invero l'elemento oggettivo della fattispecie in contestazione, dato dalla stabile partecipazione al sodalizio desunta dall'avere posto in essere plurime condotte causalmente rilevanti nell'ottica della conservazione o del rafforzamento del sodalizio (quali l'avere informato i sodali sui lavori edilizi svolti nel territorio di Gioia Tauro, quale attività propedeutica al rilascio dell'”autorizzazione mafiosa” a svolgere tali lavori dietro pagamento indebito di somme di denaro, con conseguente riconoscimento da parte di US IR - capo e promotore dell’associazione - del potere di VI IT di veicolare messaggi per conto della cosca;
la messa a disposizione della propria officina meccanica per lo svolgimento di incontri finalizzati all'assunzione di decisioni rilevanti per la vita dell'associazione), nonché l'elemento soggettivo, dato dalla coscienza e volontà in capo al ricorrente di rapportarsi stabilmente con soggetti intranei alla cosca IR. Quanto al malcontento dimostrato da IO IT e US IR per il fatto che VI IT non si atteneva agli ordini impartiti dai vertici della cosca, lungi da incorrere nel vizio denunciato, il Tribunale si sofferma specificamente sulla tesi difensiva per confutarla, con argomenti immuni da vizi logici, affermando che il malcontento era dovuto al fatto che il ricorrente, allo stesso tempo, si relazionava con due diversi «gruppi di potere», ovvero con quello di US IR e quello di OA IR classe ‘69, circostanza che emergeva dal contenuto inequivocabile di colloqui intercettati tra IO IT e US IR (pag. 9 e 10 dell’ordinanza impugnata). 3.3. In conclusione, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa. 6 4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nulla aggiungendo alle considerazioni sopra effettuate la memoria difensiva a firma dell’avv. US Milicia, datata 26 febbraio 2026. 5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 04/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA ON ANGELO CAPUTO
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
letta la memoria difensiva di replica alla requisitoria scritta della Sostituta Procuratrice generale a firma dell’avv. US Milicia datata 26/02/2026; udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, Laura Condemi, che ha concluso chiedendo in accoglimento del primo motivo di ricorso l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata e il rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore dell’indagato, Avv. ME Infantino, sostituto processuale dell’avv. US Milicia, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 ottobre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 2 Num. 12572 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: ON DA Data Udienza: 04/03/2026 2 preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 1 settembre 2025, con la quale VI IT è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e di cui agli artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen. (capo 14). 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo: 2.1. Violazione di legge e carenza di motivazione nella individuazione dei gravi indizi relativi alla contestazione provvisoria di cui al capo 14 (artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen.). Si deduce che non sarebbe emerso un profilo indiziario grave ed univoco quanto alla prova della consapevolezza da parte dell’indagato del messaggio estorsivo che IT IO avrebbe voluto veicolare nei confronti del NC, con conseguente impossibilità di desumere la coscienza e volontà con la quale egli avrebbe agito. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'individuazione dei gravi indizi per il delitto di cui al capo 1 (art. 416-bis cod. pen.). La difesa contesta la ricostruzione della gravità indiziaria osservando che VI IT aveva mostrato «imbarazzo» nell'eseguire gli ordini della cosca e che tale stato d’animo era dovuto al fatto che IO IT avrebbe disconosciuto il suo operato nel comunicare al NC che egli non avrebbe dovuto adoperarsi per praticare “cavalli di ritorno” a Gioia Tauro e perché, avendo il NC già versato a VI IT il denaro, con il “cavallo di ritorno” veniva costretto a un doppio esborso. Si deduce, inoltre, che IO IT e US IR avevano manifestato il proprio malcontento per il fatto che VI IT non si atteneva agli ordini impartiti dai vertici della cosca, con conseguente mancanza di univocità del quadro indiziario quanto alla ritenuta partecipazione di VI IT all’associazione per delinquere di tipo mafioso. Si contesta, infine, la rilevanza rappresentativa di alcune condotte ritenute dal Tribunale indicative della partecipazione al sodalizio;
in particolare, l’avere informato la cosca dei lavori edilizi svolti sul territorio di Gioia Tauro da parte di un'impresa di Palmi, interpretata come riconoscimento da parte di US IR (capo e promotore dell’associazione) del potere di VI IT di ricevere imbasciate per conto della cosca;
si segnala che tale deduzione era stata oggetto di specifica censura difensiva nella memoria illustrativa del ricorso, la cui confutazione era stata omessa, con conseguente sussistenza di un vizio di omessa motivazione sul punto. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del concorso nella tentata estorsione provvisoriamente contestata al capo 14, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è infondato. 2.1. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto: carattere decisivo, infatti, riveste l'unitarietà del “fatto collettivo” realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti, sicché è sufficiente che ciascuno di essi abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525-01; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 03; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, dep. 2015, Crivellari, Rv. 263089-01; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv. 255260-01). 2.2. Quanto, in particolare, al concorso nel delitto di estorsione, è stato affermato che esso, nella specie cd. "progressiva", è integrato da ogni comportamento esteriore che, seppur non connotato da minacce direttamente indirizzate alla parte lesa, risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutte o in alcuna delle fasi dell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione, assumendo carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che sussiste nel caso in cui le condotte dei concorrenti, in esito a una valutazione effettuata con il criterio della prognosi postuma, siano integrate in unico obiettivo perseguito dai predetti in varia e diversa misura, sicché è sufficiente che ciascun soggetto agente abbia consapevolezza del contributo, anche unilaterale, recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 25778 del 13/06/2025, Del Sole, Rv. 288495 – 01). 2.3. Poiché nella fattispecie il compendio indiziario esaminato dai giudici di merito risulta costituito dal contenuto di conversazioni intercettate, si deve ricordare che, per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, la Corte ha chiarito che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle 4 conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01). In sede di legittimità, pertanto, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01). 2.4. Il Tribunale, nei limiti dell'accertamento proprio della fase cautelare, con motivazione logica e coerente con le risultanze indiziarie, ha argomentato che era emerso il ruolo attivo svolto da VI IT nel veicolare il messaggio estorsivo a ME NC (soggetto che era in rapporti stretti con la persona offesa Nicola Ferraro), su disposizione di US IR che lo contattava tramite IO IT. Inoltre, sulla base del tenore dei colloqui intercettati tra IO IT e US Ferraro, del cui contenuto il Tribunale ha fornito una interpretazione logica che non lascia trasparire travisamenti evidenti, era emersa la consapevolezza di IT VI della natura estorsiva del messaggio veicolato nei confronti del NC, e dunque la gravità indiziaria quanto al consapevole contributo recato alla condotta estorsiva da parte dell’indagato (pag. 7 e 8 della ordinanza impugnata). 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la insussistenza degli elementi costitutivi della condotta di partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso descritta al capo 1, è infondato. 3.1. Quanto al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, va ricordato che la Corte ha chiarito che decisiva ai fini della valutazione dell’appartenenza al sodalizio è la circostanza che il soggetto abbia realizzato un qualsivoglia apporto concreto alla vita dell’associazione, anche se minimo, il quale faccia ritenere che vi è stato un inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza;
la stabilità del rapporto tra partecipe e consorteria può realizzarsi o in modo formale, attraverso i rituali di adesione e con la comprovata “messa a disposizione”, ovvero in concreto, mediante il compimento di azioni finalizzate alla realizzazione degli scopi associativi. Mentre, in questo secondo caso, non sono necessari ulteriori indici probatori stante l’autoevidenza di tali comportamenti, nell’ipotesi di adesione in forma rituale è necessario ricercare elementi che 5 dimostrino la effettiva e stabile partecipazione del singolo, attraverso una duratura “messa a disposizione”, e che possano essere costituiti da ogni elemento che, in base a comprovate massime di esperienza ed in base alle fonti di prova utilizzabili, costituiscano indici rivelatori concreti, capaci di rendere inequivoco e certo il contributo dato dall’associato al sodalizio mafioso (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01) 3.2. Quanto ai gravi indizi della partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1, il Tribunale riteneva sussistenti, nei limiti dell'accertamento proprio della fase cautelare, gli elementi costitutivi del delitto come delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Nella fattispecie, sussisteva invero l'elemento oggettivo della fattispecie in contestazione, dato dalla stabile partecipazione al sodalizio desunta dall'avere posto in essere plurime condotte causalmente rilevanti nell'ottica della conservazione o del rafforzamento del sodalizio (quali l'avere informato i sodali sui lavori edilizi svolti nel territorio di Gioia Tauro, quale attività propedeutica al rilascio dell'”autorizzazione mafiosa” a svolgere tali lavori dietro pagamento indebito di somme di denaro, con conseguente riconoscimento da parte di US IR - capo e promotore dell’associazione - del potere di VI IT di veicolare messaggi per conto della cosca;
la messa a disposizione della propria officina meccanica per lo svolgimento di incontri finalizzati all'assunzione di decisioni rilevanti per la vita dell'associazione), nonché l'elemento soggettivo, dato dalla coscienza e volontà in capo al ricorrente di rapportarsi stabilmente con soggetti intranei alla cosca IR. Quanto al malcontento dimostrato da IO IT e US IR per il fatto che VI IT non si atteneva agli ordini impartiti dai vertici della cosca, lungi da incorrere nel vizio denunciato, il Tribunale si sofferma specificamente sulla tesi difensiva per confutarla, con argomenti immuni da vizi logici, affermando che il malcontento era dovuto al fatto che il ricorrente, allo stesso tempo, si relazionava con due diversi «gruppi di potere», ovvero con quello di US IR e quello di OA IR classe ‘69, circostanza che emergeva dal contenuto inequivocabile di colloqui intercettati tra IO IT e US IR (pag. 9 e 10 dell’ordinanza impugnata). 3.3. In conclusione, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa. 6 4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nulla aggiungendo alle considerazioni sopra effettuate la memoria difensiva a firma dell’avv. US Milicia, datata 26 febbraio 2026. 5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 04/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA ON ANGELO CAPUTO