Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 12572
CASS
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge e carenza di motivazione nella individuazione dei gravi indizi relativi alla contestazione provvisoria di cui al capo 14 (artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen.)

    Il Tribunale ha argomentato che era emerso il ruolo attivo svolto da IT VI nel veicolare il messaggio estorsivo a ME NC, su disposizione di US IR che lo contattava tramite IO IT. Sulla base del tenore dei colloqui intercettati, è emersa la consapevolezza di IT VI della natura estorsiva del messaggio veicolato, e dunque la gravità indiziaria quanto al consapevole contributo recato alla condotta estorsiva.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'individuazione dei gravi indizi per il delitto di cui al capo 1 (art. 416-bis cod. pen.)

    Il Tribunale riteneva sussistenti gli elementi costitutivi del delitto come delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Sussisteva l'elemento oggettivo della fattispecie in contestazione, dato dalla stabile partecipazione al sodalizio desunta dall'avere posto in essere plurime condotte causalmente rilevanti nell'ottica della conservazione o del rafforzamento del sodalizio (quali l'avere informato i sodali sui lavori edilizi svolti nel territorio di Gioia Tauro, quale attività propedeutica al rilascio dell'”autorizzazione mafiosa” a svolgere tali lavori dietro pagamento indebito di somme di denaro, con conseguente riconoscimento da parte di US IR - capo e promotore dell’associazione - del potere di VI IT di veicolare messaggi per conto della cosca; la messa a disposizione della propria officina meccanica per lo svolgimento di incontri finalizzati all'assunzione di decisioni rilevanti per la vita dell'associazione), nonché l'elemento soggettivo, dato dalla coscienza e volontà in capo al ricorrente di rapportarsi stabilmente con soggetti intranei alla cosca IR. Quanto al malcontento dimostrato da IO IT e US IR per il fatto che VI IT non si atteneva agli ordini impartiti dai vertici della cosca, il Tribunale si sofferma specificamente sulla tesi difensiva per confutarla, con argomenti immuni da vizi logici, affermando che il malcontento era dovuto al fatto che il ricorrente, allo stesso tempo, si relazionava con due diversi «gruppi di potere», ovvero con quello di US IR e quello di OA IR classe ‘69, circostanza che emergeva dal contenuto inequivocabile di colloqui intercettati tra IO IT e US IR.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Il dolo del concorrente nel delitto di estorsione
    La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 23 aprile 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 12572
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12572
Data del deposito : 2 aprile 2026

Testo completo