Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
r e a ) p z d n o . t e t i t t b e n l é e d 9 s a 5 Aula Of 45394) a . l Roz e t l r n e V a [ORIGINALE] o i d - z a e 1 t n 3 o 1 o n i e . EPUBBLICA ITALIANA z r n a p r 6 t a l 8 s l i IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9 a 1 g - a e 0 5 7 8 % 0 4 r s - A CORTE S RE IA s 6 a e 2 l Oggetto . m o R s m . SE NE T RZA IV LE Risarcimento del danno da P A a : ☑ illecito extracontrattuale l D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 10175/02 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Consigliere Cron. 2977 Dott. Michele LO PIANO 375 Dott. Fabio MAZZA Rep. Consigliere Ud. 19/12/03Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consiglie re ha pronunciato la seguente ee 45394 S ENTENZA СА Rome sul ricorso proposto da: BO MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MUGGIA 33, presso lo studio dell'avvocato PIETRO G GIGANTE, che la difende, giusta delega in att i;
- ricorrente
contro
EN NC, elettivamente domiciliata in ROMA V IA LEONE XIII 464, presso lo studio dell'avv ocato GIUSEPPE NUZZO, che la difende, giusta delega in at ti;
controricorrente avversO la sentenza n. 720/01 della Corte d'Appello di 2003 ROM A, Sezione III Civile, emessa il 15/11/00 e 2545 depositata 1'01/03/01 (R.G.1459/98); 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Pietro G. GIGANTE;
lette le conclusioni scritte dal S ostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, c onfermate in camera di consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELL I che ha chiesto si dichiari il ricorso man ifestamente infondato. RILEVATO che IA ON ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi cui l'intimata resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata i n epigrafe della corte d'appello di Roma reiettiva del suo gravame contro la sentenza del tribunale di Roma n. 5894/97 che, in accoglimento della domanda di NZ NC, la aveva condannata al pagamento della somma di £ 174.238.200, oltre agli interessi legali dalla senten- za, a titolo di risarcimento del danno morale subito (definitivamente dalla NC per il reato di calunnia definitivam ente ассEcertato) commessSO in suo danno dalla ON, che la ingiustamente accusata di avere, in qualità di aveva ufficiale giudiziario, redatto una relata di notifica- zione falsa;
che con i due motivi di ricorso deducendo insuf- ficiente e contraddittoria motivazione su punti decisi- 2 vi della controversia la ricorrente ON rispetti - vamente si duole (a) che la corte di merito abbia con- fermato la liquidazione equitativa del danno morale nella misura eccessiva di £ 100.000.000 senza adeg ua- tamente considerare che la NC non era stata mai sot - toposta a procedimento disciplinare, che dunque non aveva potuto patire per il timore di perdere l'impiego, che era stata rapidamente prosciolta in sede penale e che aveva ricevuto ampia soddisfazione dalla condanna della denunciante per il reato di calunnia;
e (b) che, inoltre, abbia liquidato gli interessi per il ritardato pagamento nella misura percentuale del 9% annuo benché l'attrice avesse domandato solo gli interessi legali e l'art. 1284 c.c. faccia riferimento al tasso legale di interesse se esso non sia convenzionalmente determinato in diversa misura;
RITENUTO che
tutte le circostanze sulla base delle quali la ricorrente si duole della somma determinata in sentenza a titolo di risarcimento del danno mor ale sono state adeguatamente considerate dalla corte d'appello, il cui apprezzamento di merito in ordine alla liquida- zione di un danno che non può che essere equitativamen- te determinato evidentemente si sottrae alla si ndacabi- lità in sede di legittimità se, come nella specie, la sentenza sia stata adeguatamente motivata;
3 che la corte d'appello ha anche chiarito come il tribunale avesse, in aderenza al principio enunciato dalle sezioni unite con la sentenza n. 1712 del 1995, riconosciuto gli interessi del 9% a titolo di danno da lucro cessante conseguente alla mancato disponibilità della somma immediatamente dovuta nel lasso di tempo intercorso fino alla liquidazione, precisando che nel periodo intercorso dal dicembre del 1990 al dicembre del 1996 il tasso legale di interesse era stato del 10%; che il richiamo dell'art. 1284 c.c., concernente le obbligazioni pecuniarie, è del tutto improprio, verten- dosi nella specie in ipotesi di tipico debito di valo- re;
CONSIDERATO che
il ricorso è, dunque, manifestamen- te infondato e che al rigetto dello stesso consegue la condanna della ricorrente ON alle spese sostenute per il giudizio di legittimità dalla controricorrente NC;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 1500,00, di cui € 1.400,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori 4 come per legge. Roma, 19 dicembre 2003 Il consigliere estensore Il presidente 1. funku i LERIA DEPOSITATO IN CANCY Diet Oggi 78 GEN 2004 S IERE CT IN BA " " CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 990 al n.11 20.07.090 Camp. (€ Mod. 9 Art. 99 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 5