Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
04225 /0 1 REPUBBLICA EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni da SEZIONE TERZA CIVILE incidente sciistico Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 13103/98 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Cron. 3065 Dott. Mario FINOCCHIARO Rep. 1431 Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Ud. 17/10/00 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL COLE 24 ORE domiciliato in ROMA VIA dal Sig. SAJA GIOVANNI, elettivamente 3000 per diritti DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO 12 3. MAR. 2001 IL CANCELLIERE MASTROLILLI, difeso dall'avvocato ILDO MORELLI, giusta delega in atti;
13000 CANCELLE
- ricorrente -
contro
ES FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DD6633474 LATINA 276, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE D'AUDINO, difeso dagli avvocati RODOLFO MISITI, AUGUSTO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CAROSINI, giusta delega in atti;
2 Richiesta copia esecutiva 2000 dal Sig. (NPS - controricorrente per diriter .24,000 +6 1637 nonchè contro il 7. AGO 2001 IL CANCELLIERE 1 INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso la sede legale dell'Istituto, difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, GIULIO DE RITIS, MANLIO NARDI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1820/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 14/11/97 e depositata il 10/12/97 (R. G. 280/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Mario CAPACCIOLI (per delega Avv. I. MORELLI); uditi gli Avvocati Rodolfo MISITI e Augusto CAROSINI;
udito l'Avvocato Mario POTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 9.2-27.4.1994 il Tribunale di Pistoia LIRE 16 00 rigettava la domanda di risarcimento proposta da Fre- CANCILLENA schi FR
contro
JA NI per le lesioni Occor- segli in un incidente sciistico sull'Abetone il AX226292 30.3.1985. Accoglieva, invece, la domanda riconvenzio- AX226291 2 BC434397 LBC434396 nale del JA, condannando il ES al pagamento del- la somma di L. 27.000.000. Respingeva, infine, la do- manda dell'INPS, intervenuto nel giudizio, nei confron- ti del JA. Riteneva il detto giudice che l'incidente era stato causato per colpa esclusiva del ES. Gravata da quest'ultimo la pronuncia, e con dell'INPS, nonché in contraddittorio del l'intervento JA, che proponeva appello incidentale in ordine alla liquidazione del danno e dalle spese, la Corte d'appello di Firenze con sentenza 14.11-10.12.1997, in accoglimento dell'appello del ES, rigettato l'appello incidentale del JA, ed in accoglimento del- la domanda riproposta dall'INPS, così provvedeva: a) dichiarava che l'incidente oggetto di causa si era ve- rificato per colpa esclusiva di JA NI;
b) con- dannava quest'ultimo al pagamento in favore del ES della somma di L. 59.827.000, oltre interessi;
c) con- dannava lo stesso JA al pagamento in favore dell'INPS della somma di L. 7.187.000, con gli interessi;
d) con- dannava il JA alle spese. Per la cassazione di tale sentenza JA NI ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Hanno resistito con rispettivi controricorsi Fre- schi FR e l'Istituto nazionale della previdenza so- 3 ciale - INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 C.C. e delle "Regole di condotta dello sciatore di sci alpino" della Federazio- ne internazionale di sci- FISI nn. 3,5,6,7. I l ricor- rente assume di avere correttamente optato per la per- correnza della pista in posizione centrale, scelta, pe- raltro, quasi obbligata dal forte restringimento pre- sente in quel tratto, e che non poteva certo prevedere che subito sotto il dosso, e quindi privo di visibili- tà, si trovasse altro sciatore (ES FR, il qua- AM stava sciando regolarmente, ma compiva un peri-le non colosissimo ed incauto attraversamento della pista in diagonale per futili motivi (raccogliere un bastoncino ad altro sciatore). Il motivo non può trovare accoglimento, giacchè la Corte territoriale toscana è pervenuta all'affermazione di responsabilità di esso JA all'esito di un'accurata rese dagli altri sciatori disamina delle testimonianze che assistettero al fatto. In particolare, le conclusioni cui è giunta al ri- guardo la Corte, in base alle dette deposizioni, è che l'odierno ricorrente impegnò "scollettando", senza ral- lentare e senza comunque porsi nella condizione di po- 4 ter vedere cosa о chi eventualmente ci fosse al di là dello stesso, un dosso, che era situato lungo la disce- sa percorsa e conformato in modo tale da impedire allo sciatore a monte di scorgere il tratto di pista posto al di sotto di esso, e quindi lo sciatore a valle. In ordine, peraltro, alla violazione della regola FISI n. 3, nella quale il ricorrente contesta di essere incorso, a parte il giudizio di fatto all'uopo espresso dal giudice di merito, rilevasi altresì che il relativo addebito appare, nell'iter logico-argomentativo svolto dallo stesso giudice, meramente sussidiario, nel senso che, dovendo detta regola [al pari delle altre richia- mate nel mezzo di censura] essere riguardata come rego- la di condotta, e non come facente parte dell'ordinamento positivo, essa stata considerata soltanto come integrante le regole di comune prudenza alle quali ci si deve riferire per valutare la sussi- stenza della colpa e dell'ingiustizia del danno, che fungono da presupposti dell'art. 2043 c.c. Quanto poi alla dedotta violazione ad opera del ES delle regole di condotta 5, 6 e 7, la Corte di merito, con incensurabile apprezzamento di fatto, ne ha escluso la sussistenza e, comunque, la rilevanza. In particolare al momento dell'impatto il ES non sta- va (onde avrebbe dovuto considerare di poterlo fare 5 senza pericolo per sé e per gli altri) immettendosi sulla pista, dove già si trovava, né stava ripartendo da fermo, ma egli stava soccorrendo altro sciatore in- fortunatosi, escludendo dunque un attraversamento della pista in diagonale per futili motivi. L'incidente -ha argomentato ancora la Corte- accadde in uno spazio tem- porale talmente immediato e ridotto, da non consentire al predetto di lasciare la pista e di farla sgomberare anche dallo sciatore infortunatosi. Egli, ad avviso della stessa Corte, era, in sostanza, intento a fare proprio ciò che la regola 6 nella specie gli imponeva. Col secondo motivo è denunciata omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione. Lamenta il ricor- rente che viene attribuito valore decisivo all'elemento della velocità tenuta da esso JA, mentre non vi sono riscontri che provino una sua eventuale elevata veloci- tà, peraltro non ipotizzabile data la presenza di un falsopiano prima del dosso. Deduce, altresì, che non risulta da alcun serio riscontro probatorio la circo- stanza che del resto non assolverebbe il ES dalla gravissima consapevole condotta posta in essere- del soccorso da parte di quest'ultimo di altro sciatore precedentemente caduto ed infortunatosi. Lamenta, infi- ne, che la Corte di appello, in presenza di postumi in- validanti di contenuta entità (5,5%), abbia riconosciu- 6 to al ES addirittura un danno patrimoniale, finen- do per operare una indebita duplicazione rispetto al danno biologico. Anche questo motivo va disatteso. Premesso che la "velocità sostenuta" del JA è stata dalla Corte di merito, con giudizio di fatto in- sindacabile, riscontrata, alla stregua delle deposizio- ni testimoniali, in base al modo di sciare del predet- to, che superò il dosso "in volo" e "scollettando", espressioni che -secondo il detto giudice- non possono altrimenti interpretarsi se non correlati ad un concet- to di velocità sostenuta, va Osservato che l'affermazione di responsabilità del medesimo JA non fin è stata fondata sull' (esclusivo) elemento della veloci- tà ma è stata inquadrata nel complesso di fattori sog- gettivi ed oggettivi che meglio valevano a qualificare la fattispecie. La Corte ha, infatti, ravvisato ulteriori elementi di colpa nel non avere il JA tenuto conto delle pro- prie capacità sciistiche e nel non avere tenuto dagli Ar sciatori che lo precedevano una distanza tale da poter prevenire quanto poteva ac- cadere davanti a lui. Ha poi osservato che la pista lungo la quale si ve- rificò l'incidente era "rossa", cioè di media diffi- 7 coltà; che non era in corso alcuna gara agonistica e che si era nel periodo delle cosiddette settimane bian- che, il che implicava che la pista fosse frequentata da vale а dire di qualità sportive non sciatori-turisti, professionali. La circostanza a sua volta del soccorso ad altro sciatore precedentemente caduto ed infortunatosi ha trovato riscontro probatorio nelle deposizioni testimo- Hm niali assunte. La Corte territoriale ha dato dunque conto del giu- dizio di (esclusiva) responsabilità dell'odierno ricor- rente con motivazione ampia, completa e logicamente coerente, nonché non inficiata di vizi giuridici, che è, come tale, non censurabile dal giudice di legittimi- tà, né in questa sede, d'altronde, è consentita una ri- valutazione delle risultanze processuali. Non fondata, inoltre, è la doglianza circa l'asserita duplicazione del risarcimento del danno per il concorso fra risarcimento del danno patrimoniale per la diminuita capacità lavorativa e risarcimento del danno biologico, avendo la Corte di merito, sulla base delle risultanze della esperita ctu, distinto fra po- permanenti, incidenti sulla capacità lavorativa, e postumi stumi generici, da ricondurre al danno biologico: si tratta, invero, di titoli di danno del tutto diversi, non fungibili né sovrapponibili, sicchè la loro separa- 8 parata liquidazione risulta conforme a legge. In definitiva, il ricorso va rigettato, conseguen- done la condanna del ricorrente alle spese del presene giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo in favore di ciascuno dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese, liquidate in L. 131.700 in favore di ☑- ES FR e in L. 142.500 in favore dell'INPS, ol- 60000 tre L.
3.500.000 per onorari, in favore di ciascuno 310000 dei controricorrenti. Così deciso, il 17.10.2000. IL CONSIGLIERE EST. F SIDENTE IL PRESIDENTE fonato Calature Траката To IL CANCELLIERE C1 мили NI TA Depositata in Cancelleria Oggi, lì 23 MAR. 2001 2 A M 2001. Selp 4 RO IL CANCELLIERE TRATE GI TA E EN T E Z O I N R ELLE GIU O 10.000 C D IO UFFIC £. 3 Registrato 12 ita versare iecim LIPPO) ervi I Responsabile Servizi Atti Audiziari ntod rea Servizí S (Dott.ssa Maria Grazia DI rea l n. trece irigente A a flire. D . p 9