Sentenza 23 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 10008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10008 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 40008 01 REPUBBLICA ITALIANA MADICASSAZIONE LA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 8111/00 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Cron. 22612 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Ud.15/05/01 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MA TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO TIBERIO presso lo studio dell'avvocato64, ALBERTO TADDEI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO ANFOSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PERA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che lo rappresenta e difende2001 2346 unitamente all'avvocato MARIO PRETTE, giusta delega in -1- atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 310/99 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 21/06/99 R.G.N. 644/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato ANFOSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con raccomandata del 30 giugno 1993 la Pera spa comunicava a DR TE il licenziamento per giusta causa, il quale veniva reiterato il 28 settembre successivo;
a seguito di impugnazione del licenziamento, il Pretore di Cuneo, con sentenza n. 466 del 1994, annullava il recesso ed applicava la tutela reale sul presupposto che la società occupasse sedici lavoratori, di cui tre presso il magazzino di Busca, il quale non poteva considerarsi unità produttiva autonoma. La sentenza del Tribunale di Cuneo del 25 marzo 1995, che confermava quella di primo grado, veniva annullata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 11092 del 1997; riassunta la causa dal lavoratore, il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 21 giugno 1999, in parziale modifica della sentenza di primo grado, condannava la società alla riassunzione o al pagamento a favore del DR di un'indennità pari a tre mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori. Il Tribunale riportato il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, per cui ai fini della tutela reale è necessario che il datore, che non impieghi oltre sessanta dipendenti, disponga di più di quindici addetti nello stesso territorio comunale, oppure che si abbia una unità produttiva che occupi più di quindici dipendenti, tra cui vanno calcolati gli addetti a stabilimenti e strutture che, essendo prive di qualsiasi autonomia tecnica ed amministrativa, facciano capo alla suddetta unità - affermava che il magazzino di Busca a cui il DR era addetto costituiva una struttura autonoma rispetto alla sede principale della società posta in Alessandria, perché veniva ivi realizzata una parte dell'attività economica svolta dalla società Pera, avente ad oggetto l'importazione, la lavorazione ed il commercio all'ingrosso e al minuto di caffè e precisamente la parte relativa alla commercializzazione con elaborazione di tutti i dati relativi all'attività di smercio, entrata ed uscita del prodotto, corne riferito dalle due impiegate colà addette;
inoltre i buoni d'ordine passavano negli uffici di Alessandria dovendo essere elaborati unitamente agli altri dati riguardanti la società, ma tornavano poi al magazzino, ove si effettuavano le operazioni di carico, scarico e vendita nella zona assegnata;
d'altra parte la presenza delle due impiegate, dell'addetto al magazzino e del venditore era giustificata proprio dalla presenza di dette operazioni, mentre sarebbe stata sufficiente una sola persona se l'unità di Busca avesse avuto solo la funzione di stoccaggio del prodotto. Peraltro lala presenza presso Busca dell'amministratore diverse volte a settimana era spiegabile con la centralità della direzione, che però non escludeva l'autonomia in relazione a quella specifica attività dell'impresa. Il Tribunale, osservato poi che sulla illegittimità del recesso si era ormai formato il giudicato e tenuto conto del periodo lavorativo dal 1989 al 1993, delle ridotte dimensioni della sede e del 几 comportamento poco corretto del DR nei confronti di una impiegata, liquidava l'indennità nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione. Avverso detta sentenza il DR propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo illustrato da memoria. Resiste la Pera spa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia contraddittorietà di motivazione circa la configurabilità dell'unità produttiva autonoma da parte del magazzino di Busca, nonché violazione degli artt. 18 e 35 della legge 300/70, perché il Tribunale aveva preso in esame solo l'aspetto tecnico funzionale e non quello amministrativo, mentre l'unità produttiva è quella caratterizzata da indipendenza tecnica ed amministrativa;
i Giudici di merito non avrebbero considerato che la fatturazione veniva eseguita ad Alessandria, a cui faceva capo anche ogni questione contabile;
la mancanza di autonomia del magazzino di Busca sarebbe desumibile dal fatto ad Alessandria era stato trasferito anche il Marchio Kenia 2 Caffè, che colà era stata sottoscritta la fideiussione e colà era pervenuta la contestazione di una fornitura da lui eseguita;
inoltre, non essendovi a Busca uffici amministrativi, sia la contestazione ex art. 7 legge 300/70 sia il licenziamento erano stati inviati da Alessandria;
gli addetti a Busca erano indicati nei registri Inps di Alessandria e dallo stesso luogo venivano le direttive cui conformarsi;
a Busca non vi era alcun rappresentante della Pera che potesse autorizzare i finanziamenti, essendo svolta solo la funzione di ricevimento della merce depositata per essere caricata per le vendite e di consegna dei fogli di aggiornamento zona quindicinali. Il ricorso non merita accoglimento. L'unica censura contenuta in ricorso viene formulata in relazione alla ravvisata tutela obbligatoria, in luogo di quella reale, per il fatto che i Giudici di merito p avrebbero configurato la sede di Brusca come unità produttiva, ancorché non fosse espletata colà - ma fosse svolta esclusivamente ad Alessandria - l' attività amministrativa che si prospetta come indispensabile per configurarne l'autonomia. La censura non può essere accolta poiché l'unità produttiva è costituita da qualsiasi articolazione dell'impresa, la quale, per i mezzi di cui è dotata e per il modo in cui è strutturata ed organizzata, sia in grado di realizzare nel settore in cui opera, un fine produttivo che si inserisca in quello proprio dell'impresa (cfr: Cass. 30 maggio 1975 n. 2199). Il carattere essenziale che distingue l'unità produttiva dalle articolazioni dell'impresa che non possono essere considerate tali, sembra pertanto consistere nella autonomia dello scopo produttivo, e cioè dalla sua idoneita derivante dalla combinazione degli elementi umani e materiali Ma produire nuove utilità. Ciò è sufficiente a configurare l'unità produttiva e non è necessario che la medesima riproduca tutte le attività che fanno capo alla intera impresa. 3 Lo rende palese l'elencazione esemplificativa dell'art. 35 della legge 300/70), ove si fa riferimento allo "stabilimento”, e quindi al luogo in cui si svolge il processo produttivo vero e proprio ma non anche l'attività amministrativa;
e per converso si fa riferimento all'ufficio, ossia alla sede propria per lo svolgimento delle funzioni amministrative, ma non certo dei processi produttivi che abbisognano di materia prima, macchine ed attrezzature. Invero nella elencazione contenuta nell'art. 35 della legge 300/70 la sede, lo stabilimento e la filiale costituiscono per definizioni articolazione autonome dell'impresa, non potendosi configurare stabilimenti “autonomi” ed altri non autonomi e quindi nello stesso modo sedi o filiali autonome ed altre prive di autonomia. Viceversa l'ufficio o il reparto, quando sono articolazioni di una più ampia struttura territoriale, si configurano come unità produttive solo quando siano dotati di autonomia. Non merita quindi censura la sentenza impugnata per avere considerato la sede di Brusca come unità produttiva, ancorché non caratterizzata da autonomia amministrativa. Il ricorso va pertanto rigettato;
le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in lire 21.000, oltre lire due milioni e mezzo per onorari. Così deciso in Roma il 15 maggio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Ettre Mause Le rus O, DI DI SOL IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria CTA oggi, 23-7-2001 S CAS CANCELLIERE E O N I Z 4