Sentenza 19 novembre 2010
Massime • 1
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il deposito di denaro su un conto corrente del quale una terza persona, estranea all'impresa poi fallita, abbia la concorrente disponibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2010, n. 11800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11800 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 19/11/2010
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 1766
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 36476/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI AVEZZANO;
nei confronti di:
1) DI ZO LV NU N. IL 25/03/1955;
avverso la sentenza n. 408/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AVEZZANO, del 13/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI Paolo;
sentite le conclusioni del PG Dott. DE SANTIS che AU ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 13 aprile 2010 il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di AL UN Di RE in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con la formula "perché il fatto non sussiste".
All'imputato erano ascritti due fatti distrattivi: l'uno consistito nell'aver tenuto per sè la somma di Euro 800,00 liquidatagli a titolo di risarcimento dei danni per un incidente stradale;
l'altro consistito nell'aver depositato, e successivamente prelevato, la somma di Euro 23.769,40 su un conto corrente bancario cointestato con la moglie TT De IS.
Ha ritenuto il G.U.P. che l'appropriazione della somma liquidata per l'incidente stradale fosse legittima, trattandosi di attività di natura strettamente personale;
e che il prelievo dal conto corrente fosse stato effettuato dalla moglie cointestataria, nell'esercizio di un proprio diritto.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, affidandolo a un solo motivo. Con esso deduce vizio di motivazione, per non essersi tenuto conto del fatto che già il deposito del denaro su un conto corrente cointestato con la moglie aveva di per sè dato luogo alla distrazione;
sostiene, inoltre, non essere dimostrato che il prelievo fosse stato effettuato dalla De IS e non invece dal Di RE, utilizzando la carta di credito della moglie. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come correttamente osservato dal pubblico ministero, l'accusa di bancarotta per distrazione mossa al Di RE con riferimento alla somma complessiva di Euro 23.769,40 si riferisce alla condotta consistita nell'aver effettuato versamenti e successivi prelievi sul conto corrente bancario cointestato con la moglie;
ne consegue che, alla stregua dell'imputazione così contestata, già l'avvenuto deposito del denaro su un conto corrente del quale una terza persona, estranea all'impresa poi fallita, aveva la concorrente disponibilità ha costituito un atto di distrazione, stante la sua idoneità a sottrarre i fondi alla garanzia patrimoniale dei creditori. Nell'ottica cosi chiaramente descritta dal titolare della pubblica accusa la circostanza che i successivi prelievi siano stati effettuati dall'uno o dall'altro dei due cointestatari non assume dirimente valenza;
sicché non era consentito al giudice dell'udienza preliminare fondare il proscioglimento dell'imputato sul convincimento che il prelievo - nell'imminenza del fallimento - della somma di Euro 23.769,40 fosse stato effettuato dalla di lui moglie. La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata con rinvio al G.U.P. presso il Tribunale di Avezzano affinché, in persona di altro magistrato, sottoponga a rinnovato esame il punto cui l'annullamento si riferisce.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla contestata distrazione dell'importo di Euro 23.769,40, con rinvio per nuovo esame al G.U.P. del Tribunale di Avezzano.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011