Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/2001, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
01 IS.U. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI E SEZIONI UNITE CIV84 E N E 1 D S E . I T N A A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto M AVVOCATI - PROCEDIMENTO Dott. Andrea VELA - Primo Presidente - DISCIPLINARE Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - R.G.N. 3329/bis Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente e Relatore - 2001 Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Cron. 10206 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere - Ud. 09/03/2001 Dott. Giovanni PAOLINI - -- Consigliere C.C. Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN ORD I NANZA sul ricorso proposto da: DO RO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMBROSIO VINCENZO 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BELLOMI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO CONTICELLI, delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI 2001 CASSAZIONE;
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- intimati -
avverso la decisione definitiva del Consiglio Nazionale Forense di Roma n. 244/00 depositata il 13/12/2000; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/03/2001 dal Presidente Relatore dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antoni MARTONE il quale chiede che le Sezioni Unite, della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigettino la richiesta di sospensione della impugnata decisione. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che l'avvocato RD SI ha pro- posto ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, con la quale quest'ultimo, nell'accogliere parzialmente il ricorso avverso il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze, ha ridotto a mesi due la sanzione discipli- nare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale;
considerato che
con lo stesso ricorso il SI ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della deci- sione impugnata;
considerato che
, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, non emer- gono ragioni a conforto dell'istanza cautelare, nè sot- 2 to il profilo del fumus boni iuris - anche in relazione ai motivi addotti a sostegno del ricorso nè sotto il profilo del periculum in mora non essendo prospettato alcunchè di concreto, a prescindere dalla ovvie conse- guenze della normale esecutività ex lege delle decisio- ni del Consiglio Nazionale Forense;
considerato che
va pertanto rigettata l'istanza di sospensiva;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta l'istanza di sospensione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 9 marzo 2001. Andrea illa J IL PRESIDENTE e # Collaboratore di Cancellerie Depositato in Cancelleria 2001_ D COLLABORATONE DI CANCELLERIA Roma, 30 MAR E N 6 O I 8 9 Z E 1 2 A / R . R 4 / A N T 6 S - 2 N I I . D G L .R . E P .P I L R L C D A S A L I . E D B D D A E I T S T 1 N A N E 3 I E S 1 S R I E . E A N T A M 3