Sentenza 19 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2001, n. 6876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6876 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2001 |
Testo completo
6876/01 ? Aula B REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POR I LA CORTE S IA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.15328/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 15676 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Cons. Relatore Ud. 05/02/01 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA copiaRichiesta con 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. in per diritti L. 3000 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,19 MAG MOULIERE presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente
contro
AT EM, - intimata avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 722/98 depositata il 10.6.98 (causa n. 1124/97 r.g.).605 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 5/02/2001 dal Relatore Cons. 24 1 Giovanni Mammone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore P Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Cosenza presentato il 15.3.94, LL MM esponeva di aver ricevuto in data 25.1.89 i ratei di prestazioni assistenziali di invalidità civile, senza nulla ricevere per pertanto, larivalutazione ed interessi. Chiedeva, concessione di decreto ingiuntivo per tale titolo nei confronti del Ministero dell'Interno, oltre ulteriore rivalutazione ed interessi. Concesso il decreto, proponeva opposizione l'Amministrazione eccependo, per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, la prescrizione quinquennale del diritto azionato. Costituitosi l'attore, il Pretore, con sentenza del 22.1.97 riteneva fondata l'eccezione e, accolta l'opposizione, revocava il decreto. Proponeva appello la LL deducendo che il termine prescrizionale applicabile era quello decennale e che, pertanto, il credito non era prescritto. Rimasta contumace l'Amministrazione, con sentenza 6.4.98 il Tribunale di Catanzaro accoglieva del Ди l'appello e rigettava l'opposizione, ritenendo che il credito per interessi e rivalutazione sulle somme 3 spettanti per le prestazioni previdenziali ed assistenziali è soggetto a prescrizione decennale, vertendosi in materia di ratei di rivalutazione ed interessi non liquidati. Il giudice di merito affermava, inoltre, che la prescrizione decorreva solo dal momento in cui l'invalido era in condizione di far valere il diritto e, cioè, dalla liquidazione della prestazione, da quando solamente poteva ritenersi acclarato l'inadempimento dell'Amministrazione in punto di rivalutazione ed interessi. Nella fattispecie : concreta, pertanto, considerata la data della liquidazione della prestazione principale, non poteva ritenersi maturata la prescrizione decennale. Infine, rilevava il Tribunale, l'opponente aveva in primo grado eccepito la prescrizione quinquennale di modo che, in dichiarata laogni caso, non avrebbe potuto essere prescrizione decennale. Avverso questa sentenza propone ricorso il Ministero dell'Interno deducendo un unico, articolato, motivo. Non si è costituito la LL. Motivi della decisione Il ricorrente deduce violazione degli artt. 437 c.p.c. e 2935 C.C., per erronea applicazione dei Оц principi in materia di prescrizione e di prestazioni in favore degli invalidi, nonché difetto di motivazione. Con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione del credito per rivalutazione ed interessi, il dies a quo di decorrenza deve essere fissato al momento in cui l'invalido può agire in giudizio per ottenere il pagamento della prestazione e, quindi, anche di rivalutazione ed interessi, che della prestazione fanno parte e che cominciano a maturare dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, e non alla data di liquidazione del credito per l'importo capitale. Senza, peraltro, che il pagamento del credito capitale possa costituire interruzione. Il ricorso non è ammissibile. La pronunzia del giudice di merito contiene due statuizioni: a. l'erroneità del tipo di prescrizione applicato dal primo giudice (quinquennale, invece che decennale) e la fissazione del momento di decorrenza del termine;
b. l'impossibilità di procedere ad una pronunzia circa l'intervenuta prescrizione decennale del credito, avendo l'Amministrazione dedotto in primo grado solo la prescrizione quinquennale. Il ricorso ora in esame è diretto alla prima parte della sentenza ed investe esclusivamente il punto della decorrenza del termine di prescrizione decennale. In realtà, tale оц impugnazione è preclusa dalla seconda statuizione, che lega il Ministero alla sua originaria deduzione del termine quinquennale e non gli consente di valersi della decennale. Pertanto, deve ritenersi che il Ministero avrebbe dovuto impugnare anche la seconda statuizione, che è logicamente pregiudiziale alla prima, e, solo in caso di accoglimento del suo gravame, avrebbe potuto proporre la questione della decorrenza del termine di prescrizione. Il ricorso, per i termini in cui è formulato, è, dunque, inammissibile. Nulla deve statuirsi sulle spese del presente legittimità, non essendosi l'intimata giudizio di costituita.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 2 aprile 2001 co m. M i Il Presidente い I 0 Il Consigliere estensore anyОогании пасишет A 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T : R L Pitle , A N O ' A S B L I 3 L I P 4 E D : S B 8 I IL CANCELLIERE A : N I T H 1 C S Depositato in Cancelleria 1 N O O I P S E A 19 MAG. 2001 I M G D I oggi. A G I A E O , D O L IL CANCELLIEREN T R T E I T T A E N O S R I I N L G E L D E A M R O D