Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17318
CASS
Sentenza 13 maggio 2026

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  • Rigettato
    Erronea qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso siano generici e manifestamente infondati, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato numerosi elementi comprovanti la sussistenza di un'organizzazione stabile dedita alla vendita di sostanze stupefacenti, con vincolo permanente e struttura organizzata.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un vincolo stabile e strutturato

    La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso siano generici e manifestamente infondati, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato numerosi elementi comprovanti la sussistenza di un'organizzazione stabile dedita alla vendita di sostanze stupefacenti, con vincolo permanente e struttura organizzata.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso siano generici e manifestamente infondati, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato numerosi elementi comprovanti la sussistenza di un'organizzazione stabile dedita alla vendita di sostanze stupefacenti, con vincolo permanente e struttura organizzata.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un vincolo stabile e strutturato

    La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso siano generici e manifestamente infondati, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato numerosi elementi comprovanti la sussistenza di un'organizzazione stabile dedita alla vendita di sostanze stupefacenti, con vincolo permanente e struttura organizzata.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso siano generici e manifestamente infondati, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato numerosi elementi comprovanti la sussistenza di un'organizzazione stabile dedita alla vendita di sostanze stupefacenti, con vincolo permanente e struttura organizzata.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un vincolo stabile e strutturato

    La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso siano generici e manifestamente infondati, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato numerosi elementi comprovanti la sussistenza di un'organizzazione stabile dedita alla vendita di sostanze stupefacenti, con vincolo permanente e struttura organizzata.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso siano generici e manifestamente infondati, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato numerosi elementi comprovanti la sussistenza di un'organizzazione stabile dedita alla vendita di sostanze stupefacenti, con vincolo permanente e struttura organizzata.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un vincolo stabile e strutturato

    La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso siano generici e manifestamente infondati, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato numerosi elementi comprovanti la sussistenza di un'organizzazione stabile dedita alla vendita di sostanze stupefacenti, con vincolo permanente e struttura organizzata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17318
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17318
    Data del deposito : 13 maggio 2026

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