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Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17318 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da FO AR nato in [...] il [...] EM IL AL EREM IL nato in [...] il [...] YA HA AH nato in [...] il [...] YA ON BE HA nato in [...] il [...] avverso la sentenza resa il 3/7/2025 dalla Corte di appello di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA LA SE;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dell’avv. Enrico Cultrone nell’interesse di HE IL, dell’avv. Daniele Scrofani Cancellieri quale sostituto processuale di RA DA nell’interesse di AH ON e AH OH, che insistono per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17318 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 28/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, parzialmente riformando la sentenza resa il 22 gennaio 2021 dal Tribunale di Ragusa, ha confermato per tutti gli imputati indicati in epigrafe l’affermazione di penale responsabilità in ordine ai reati loro ascritti;
ha rideterminato la pena inflitta a HE IL, AH OH e AH ON, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per i quali si procede e quelli giudicati con sentenza irrevocabile resa il 12 marzo 2012 dal Tribunale di Ragusa;
ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di HF KA. Si addebita agli imputati di essersi associati tra loro e con altri correi allo scopo di commettere più delitti in tema di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti di vario tipo e di avere altresì commesso, con più azioni del medesimo disegno criminoso, diversi reati fine, dal marzo 2008 sino ad epoca anteriore e prossima a novembre 2008. 2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati indicati in rubrica con atti distinti ma dal contenuto perfettamente sovrapponibile. 3. AG AR con atto sottoscritto dall’avv. Massimo Garofalo deduce due motivi di ricorso: 3.1. Violazione di legge in ordine all’erronea qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in luogo del concorso di persone nel reato, in quanto non risultano integrati i presupposti tipici del reato associativo e le singole condotte addebitate al ricorrente andrebbero qualificate correttamente come ipotesi di concorso di persona nei singoli reati di detenzione e cessione. Il ricorrente lamenta l’assenza di prova in ordine all’indispensabile vincolo associativo permanente e organizzato tra i sodali, in quanto, a suo giudizio, le intercettazioni richiamate nella motivazione della sentenza dimostrano la mera esistenza di interessi di natura economica legati alla singola cessione, ma non provano una pianificazione comune in ordine alla divisione delle somme ricavate o alla raccolta di denaro finalizzata alla realizzazione di ulteriori reati da parte del gruppo, dimostrativi della permanenza dell’accordo e della sussistenza del vincolo associativo. I dialoghi intercettati comprovano condotte di partecipazione a singoli episodi di spaccio, in esecuzione di accordi occasionali assunti in modo estemporaneo. 3.2. Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un vincolo stabile e strutturato poiché la sentenza richiama la pluralità di episodi di spaccio e ne trae la conclusione dell’esistenza di un gruppo criminale organizzato, ma non dimostra l’esistenza di una struttura e di un pactum sceleris stabile che trascende il singolo episodio. Nel caso di specie, la Corte non procede ad individuare la ripartizione di ruoli 3 o la presenza di risorse e mezzi comuni;
non individua chi svolge le funzioni di coordinamento, né le modalità e i criteri di assegnazione dei diversi compiti. 4. EM IL con atto sottoscritto dall’avv. Enrico Cultrone deduce due motivi di ricorso del tutto sovrapponibili a quelli del coimputato UR KA. 5. HY ON BE HA con atto sottoscritto dall’avv. Daniele Scrofani deduce due motivi di ricorso del tutto sovrapponibili a quelli del coimputato UR KA. 6. HY HA AH , con atto sottoscritto dall’avv. Daniele Scrofani, deduce due motivi di ricorso del tutto sovrapponibili a quelli del coimputato UR KA. 7. Con memoria trasmessa il 28 aprile 2026, l’avv. Massimo Garofalo ha formulato conclusioni nell’interesse di UR KA e ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente deve osservarsi che ai fini del presente giudizio non possono essere prese in considerazione le richieste e le memorie difensive depositate in violazione dei termini perentori previsti dall’art. 611 cod. proc. pen., venendo pregiudicati altrimenti sia il diritto al contraddittorio delle altre parti processuali sia lo "spatium deliberandi" rimesso al collegio giudicante. (cfr. Sez. 6, n. 3256 del 08/01/2026, Del, Rv. 289224 - 01) Pertanto, la memoria conclusionale depositata dall’avv. Garofalo nel giorno di celebrazione dell’udienza dinanzi a questa Corte non verrà esaminata. 2. I motivi di ricorso posti dai quattro ricorrenti hanno nella sostanza contenuto corrispondente e sovrapponibile, e pertanto possono essere trattati congiuntamente. Tutte le impugnazioni oggetto del presente giudizio censurano la obiettiva sussistenza di una organizzazione stabile dedita al traffico di sostanze stupefacenti e lamentano l’assenza di elementi di fatto che dimostrino l’esistenza dei requisiti necessari perché la condotta degli imputati possa essere inquadrata in un reato associativo, mentre non contestano il coinvolgimento dei singoli ricorrenti nei reati fine contestati al capo A bis della rubrica. È opportuno ricordare che l’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere 4 stabile dell’accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati. (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di, Rv. 270564 - 01) È noto che la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610 - 01). Ciò posto, i motivi di censura si palesano generici e manifestamente infondati poiché non si confrontano con l’articolata e scrupolosa motivazione resa dalla sentenza impugnata che ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in tema dalla giurisprudenza: in particolare, a pagina 22, la Corte di appello ha evidenziato i numerosi elementi che palesano la sussistenza di un’organizzazione stabilmente dedita alla vendita di sostanze stupefacenti, in forza di un vincolo permanente tra gli affiliati e di una struttura non del tutto rudimentale. La Corte si è soffermata (v. pag. 26) ad esaminare le intercettazioni telefoniche e il tenore delle conversazioni intercettate in un arco temporale compreso tra aprile e novembre 2008, da cui emergono elementi sintomatici dell’esistenza di un vincolo stabile tra gli imputati, con l’obiettivo di realizzare in maniera organizzata il traffico di sostanze stupefacenti, perseguendo un obiettivo comune ai sodali. In particolare, il Collegio ha valorizzato, oltre alle diverse tipologie di sostanze stupefacenti vendute dal gruppo, la febbrile e reiterata attività dei sodali che prevedeva anche collegamenti con soggetti di altre città; l’impiego di una o più schede telefoniche che i sodali si scambiavano tra di loro, a riprova della comunanza di interessi e dell’esistenza di obiettivi condivisi;
l’individuazione di un luogo specifico in cui i predetti svolgevano l’attività di vendita;
la previsione di un compenso commisurato alla singola giornata di lavoro e quindi l’esistenza di una forma di registrazione del numero delle giornate lavorate, in forza di un preventivo accordo;
l’esistenza di una cassa comune;
la interscambiabilità dei ruoli tra i sodali che, in relazione alle esigenze del gruppo, si rendevano disponibili a svolgere compiti diversi. Si tratta di elementi che palesano la consapevolezza di ciascuno di loro di operare nell’ambito di un gruppo stabile e organizzato e di perseguire un interesse comune. Non va poi trascurato che i ricorrenti neppure contestano la pluralità di cessioni effettuate dai sodali e dal tenore delle intercettazioni successive alla perquisizione, che ha determinato il rinvenimento di sostanza stupefacente e l’arresto di alcuni degli imputati, emerge che, nel rispetto di specifici accordi, soltanto uno di loro si sarebbe attribuito la responsabilità della accertata detenzione, in modo da evitare rischi di conseguenze per gli altri affiliati, che infatti continuavano ad operare sul mercato. 5 A fronte di queste specifiche e articolate motivazioni le censure operate dalla difesa con argomenti del tutto sovrapponibili appaiono generiche poiché non si confrontano in maniera specifica con i diversi argomenti e gli elementi probatori valorizzati in sentenza e si limitano a reiterare i motivi di appello, senza formulare alcuna critica ragionata degli stessi, così destinando i ricorsi a non superare il vaglio di ammissibilità. 3. L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che si reputa congruo liquidare in euro tremila, in proporzione al grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione, da versare in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA LA SE CI IG
udita la relazione svolta dal Consigliere IA LA SE;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dell’avv. Enrico Cultrone nell’interesse di HE IL, dell’avv. Daniele Scrofani Cancellieri quale sostituto processuale di RA DA nell’interesse di AH ON e AH OH, che insistono per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17318 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 28/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, parzialmente riformando la sentenza resa il 22 gennaio 2021 dal Tribunale di Ragusa, ha confermato per tutti gli imputati indicati in epigrafe l’affermazione di penale responsabilità in ordine ai reati loro ascritti;
ha rideterminato la pena inflitta a HE IL, AH OH e AH ON, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per i quali si procede e quelli giudicati con sentenza irrevocabile resa il 12 marzo 2012 dal Tribunale di Ragusa;
ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di HF KA. Si addebita agli imputati di essersi associati tra loro e con altri correi allo scopo di commettere più delitti in tema di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti di vario tipo e di avere altresì commesso, con più azioni del medesimo disegno criminoso, diversi reati fine, dal marzo 2008 sino ad epoca anteriore e prossima a novembre 2008. 2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati indicati in rubrica con atti distinti ma dal contenuto perfettamente sovrapponibile. 3. AG AR con atto sottoscritto dall’avv. Massimo Garofalo deduce due motivi di ricorso: 3.1. Violazione di legge in ordine all’erronea qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in luogo del concorso di persone nel reato, in quanto non risultano integrati i presupposti tipici del reato associativo e le singole condotte addebitate al ricorrente andrebbero qualificate correttamente come ipotesi di concorso di persona nei singoli reati di detenzione e cessione. Il ricorrente lamenta l’assenza di prova in ordine all’indispensabile vincolo associativo permanente e organizzato tra i sodali, in quanto, a suo giudizio, le intercettazioni richiamate nella motivazione della sentenza dimostrano la mera esistenza di interessi di natura economica legati alla singola cessione, ma non provano una pianificazione comune in ordine alla divisione delle somme ricavate o alla raccolta di denaro finalizzata alla realizzazione di ulteriori reati da parte del gruppo, dimostrativi della permanenza dell’accordo e della sussistenza del vincolo associativo. I dialoghi intercettati comprovano condotte di partecipazione a singoli episodi di spaccio, in esecuzione di accordi occasionali assunti in modo estemporaneo. 3.2. Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un vincolo stabile e strutturato poiché la sentenza richiama la pluralità di episodi di spaccio e ne trae la conclusione dell’esistenza di un gruppo criminale organizzato, ma non dimostra l’esistenza di una struttura e di un pactum sceleris stabile che trascende il singolo episodio. Nel caso di specie, la Corte non procede ad individuare la ripartizione di ruoli 3 o la presenza di risorse e mezzi comuni;
non individua chi svolge le funzioni di coordinamento, né le modalità e i criteri di assegnazione dei diversi compiti. 4. EM IL con atto sottoscritto dall’avv. Enrico Cultrone deduce due motivi di ricorso del tutto sovrapponibili a quelli del coimputato UR KA. 5. HY ON BE HA con atto sottoscritto dall’avv. Daniele Scrofani deduce due motivi di ricorso del tutto sovrapponibili a quelli del coimputato UR KA. 6. HY HA AH , con atto sottoscritto dall’avv. Daniele Scrofani, deduce due motivi di ricorso del tutto sovrapponibili a quelli del coimputato UR KA. 7. Con memoria trasmessa il 28 aprile 2026, l’avv. Massimo Garofalo ha formulato conclusioni nell’interesse di UR KA e ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente deve osservarsi che ai fini del presente giudizio non possono essere prese in considerazione le richieste e le memorie difensive depositate in violazione dei termini perentori previsti dall’art. 611 cod. proc. pen., venendo pregiudicati altrimenti sia il diritto al contraddittorio delle altre parti processuali sia lo "spatium deliberandi" rimesso al collegio giudicante. (cfr. Sez. 6, n. 3256 del 08/01/2026, Del, Rv. 289224 - 01) Pertanto, la memoria conclusionale depositata dall’avv. Garofalo nel giorno di celebrazione dell’udienza dinanzi a questa Corte non verrà esaminata. 2. I motivi di ricorso posti dai quattro ricorrenti hanno nella sostanza contenuto corrispondente e sovrapponibile, e pertanto possono essere trattati congiuntamente. Tutte le impugnazioni oggetto del presente giudizio censurano la obiettiva sussistenza di una organizzazione stabile dedita al traffico di sostanze stupefacenti e lamentano l’assenza di elementi di fatto che dimostrino l’esistenza dei requisiti necessari perché la condotta degli imputati possa essere inquadrata in un reato associativo, mentre non contestano il coinvolgimento dei singoli ricorrenti nei reati fine contestati al capo A bis della rubrica. È opportuno ricordare che l’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere 4 stabile dell’accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati. (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di, Rv. 270564 - 01) È noto che la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610 - 01). Ciò posto, i motivi di censura si palesano generici e manifestamente infondati poiché non si confrontano con l’articolata e scrupolosa motivazione resa dalla sentenza impugnata che ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in tema dalla giurisprudenza: in particolare, a pagina 22, la Corte di appello ha evidenziato i numerosi elementi che palesano la sussistenza di un’organizzazione stabilmente dedita alla vendita di sostanze stupefacenti, in forza di un vincolo permanente tra gli affiliati e di una struttura non del tutto rudimentale. La Corte si è soffermata (v. pag. 26) ad esaminare le intercettazioni telefoniche e il tenore delle conversazioni intercettate in un arco temporale compreso tra aprile e novembre 2008, da cui emergono elementi sintomatici dell’esistenza di un vincolo stabile tra gli imputati, con l’obiettivo di realizzare in maniera organizzata il traffico di sostanze stupefacenti, perseguendo un obiettivo comune ai sodali. In particolare, il Collegio ha valorizzato, oltre alle diverse tipologie di sostanze stupefacenti vendute dal gruppo, la febbrile e reiterata attività dei sodali che prevedeva anche collegamenti con soggetti di altre città; l’impiego di una o più schede telefoniche che i sodali si scambiavano tra di loro, a riprova della comunanza di interessi e dell’esistenza di obiettivi condivisi;
l’individuazione di un luogo specifico in cui i predetti svolgevano l’attività di vendita;
la previsione di un compenso commisurato alla singola giornata di lavoro e quindi l’esistenza di una forma di registrazione del numero delle giornate lavorate, in forza di un preventivo accordo;
l’esistenza di una cassa comune;
la interscambiabilità dei ruoli tra i sodali che, in relazione alle esigenze del gruppo, si rendevano disponibili a svolgere compiti diversi. Si tratta di elementi che palesano la consapevolezza di ciascuno di loro di operare nell’ambito di un gruppo stabile e organizzato e di perseguire un interesse comune. Non va poi trascurato che i ricorrenti neppure contestano la pluralità di cessioni effettuate dai sodali e dal tenore delle intercettazioni successive alla perquisizione, che ha determinato il rinvenimento di sostanza stupefacente e l’arresto di alcuni degli imputati, emerge che, nel rispetto di specifici accordi, soltanto uno di loro si sarebbe attribuito la responsabilità della accertata detenzione, in modo da evitare rischi di conseguenze per gli altri affiliati, che infatti continuavano ad operare sul mercato. 5 A fronte di queste specifiche e articolate motivazioni le censure operate dalla difesa con argomenti del tutto sovrapponibili appaiono generiche poiché non si confrontano in maniera specifica con i diversi argomenti e gli elementi probatori valorizzati in sentenza e si limitano a reiterare i motivi di appello, senza formulare alcuna critica ragionata degli stessi, così destinando i ricorsi a non superare il vaglio di ammissibilità. 3. L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che si reputa congruo liquidare in euro tremila, in proporzione al grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione, da versare in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA LA SE CI IG