Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
DIRITTI DIRITTI DIRITTI DIR NOM DEL POLO TALIA O0 13 1 2 /0 1 4.318 3 A LA CORT UIRE A DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE неробома паніґибіо n Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO Presidente R.G.N. 14834/98 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Cron. 2722 --- Rep. 446 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Ud.05/07/00 Rel. Consigliere Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE N TEN ZA Richiesta cop a studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000 per dirtti 31 GEN. 2001 LO GN VA, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA LUCIO APULEIO 22, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 PELA G., difeso dall'avvocato LA ROSA ROSARIO, giusta CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente CG408125
contro
LO GN PP;
- intimato avverso la sentenza della Corte d'Appello di CATANIA, 22000 emessa il 07/07/91; PF/LA per 1220043 1329 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3.5.91 IL CARSELLIERE -1- udienza del 05/07/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. M -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 1991 NN Lo MA espose: che era proprietario da vari anni di diversi appezzamenti di terreno, siti in contrada Resinè di Vittoria, posti in comunicazione da una stradella, realizzata da esso istante, che, partendo da un strada vicinale attraverso una corte comune (par- ticella 214), antistante fabbricati di proprietà anche di terzi, e la particella 205 per- corre i confini fra le particelle 45,153 e 151 conduce alla particella 150 anche di sua proprietà e da questa alle altre particelle di sua appartenenza 149,148 e 273; su detta stradella esercitava il transito senza averne diritto anche con mezzi meccanici il vicino PP Lo MA per accedere ai suoi fondi, particelle 115 e 146. Ciò premesso NN Lo MA convenne in giudizio, dinanzi al K tribunale di Ragusa, PP Lo MA perché si accertasse l'inesistenza di una servitù di passaggio, anche veicolare, gravante sulle particelle nn. 150 e 205 di sua proprietà ed a favore di quelle nn. 115 e 146 del convenuto e si inibisse a costui l'esercizio del passaggio. Costituitosi nel giudizio, PP Lo MA chiese il rigetto della do- manda poiché egli esercitava il passaggio sulle particelle dell'attore in virtù della corrispondente servitù costituita per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.). Espletata l'istruttoria con acquisizioni documentali e l'audizione di testi, il tribunale adito, con sentenza del 15 luglio 1994, rigettò la domanda di NN Lo MA. 3 Adita con il gravame di costui, resistito da PP Lo MA, la corte d'appello di Catania, con sentenza del 18 febbraio 1998, ha rigettato l'impugnazione. Ha osservato la corte di merito che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, i testi NA IT, dante causa di entrambi i contendenti, ed il di lui figlio, avevano affermato che l'accesso alle particelle poi distintamente trasfe- rite in proprietà ai Lo MA, in particolare quelle nn. 147 e 197 a NN Lo MA ed in consecuzione le nn. 115 e 146 a PP, era consentito da una “ra- sola" che "partiva" dalla corte comune ( particella 214) e che essi stessi avevano provveduto ad allargare divenendo una "trazzera" per consentire il transito ai mez- zi meccanici. Era così emerso che, sin da quando i terreni appartenevano all'unico ori- ginario proprietario, l'accesso alle particelle poi vendute a PP Lo MA era consentito attraverso quelle successivamente trasferite al NN Lo MA e pertanto il titolo della servitù in contestazione doveva rinvenirsi in quello discipli- nato dall'art. 1062 c.c.. In proposito era sufficiente che il “pater familias" avesse lasciato le cose nello stato da cui risultava la servitù, ma non l'ulteriore deliberato proposito diretto a realizzare in modo specifico un rapporto di subordinazione e di servizio fra i due fondi;
rapporto che deve risultare obiettivamente dalle suddette opere considerate in se stesse con riguardo alla loro naturale e normale destinazio- ne. Le risultanze del mezzo di prova testimoniale trovavano obiettiva confer- ma nel rilievo che con l'atto pubblico del 5 novembre 1984 i Lo MA avevano acquistato "pro indiviso" le particelle nn 351, 349,350 da adibire a strada, così che l'acquisto di dette particelle da parte di PP Lo MA sarebbe stato illo- gico se il medesimo non fosse stato titolare della servitù di transito sulle particelle nn 205 e 150, oggetto dell'azione negatoria esercitata da NN. L'esame della mappa ed in particolare l'ubicazione di quelle particelle ren- devano evidente che quella 349 è collegata immediatamente con la 205 e con la 150 così che il transito su quelle acquistate non avrebbe potuto essere esercitato se non fossero soggette a tale passaggio le nn 205 e 150. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo tre motivi di doglianza, ri- corre il 15 luglio 1998 NN Lo MA;
non resiste l'intimato PP Lo MA. Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorren- te denunzia la falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia presup- pone che l'originario proprietario dei due fondi, poi separatamente alienati, abbia posto in essere un' oggettiva situazione di subordinazione di un fondo all'altro, corrispondente al contenuto della servitù con la realizzazione di opere visibili e che detta situazione sia stata mantenuta al momento della separazione della proprietà dei due fondi. Il che certamente esulava nella specie poiché contrariamente quanto af- fermato dal teste IT l'odierno ricorrente aveva acquistato le particelle 150 e 5 205 rispettivamente da NN AS e da VA US, né,come risul- tante dalla planimetria, era visibile, al momento degli acquisti alcuna "rasola" o "trazzera" della cui concreta esistenza, al momento della separazione della proprie- tà dei fondi, il giudice del merito non si era occupato Infatti se al momento degli acquisti i Lo MA si erano obbligati a aprire una strada sulle particelle comuni 349,350 e 351 acquistate "pro indiviso" con l'atto pubblico del 5 novembre 1984 era palese l'inesistenza di una "trazzera" o di una "rasola". Ciò a maggior ragione perché la particella 205, contrariamente a quanto affermato dal teste IT, era costituita da un fabbricato rurale parzialmente di- strutto eretto su una superficie di mq 20; il che avrebbe potuto desumersi dall'atto di acquisto. Con il secondo ed terzo motivo in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., NN Lo MA denunzia la violazione degli artt. 1362 e 2729 c.c. nonché il vi- zio di motivazione su un punto decisivo della controversia. -La corte di merito - sostiene il ricorrente – ha desunto il proprio convin- cimento dalle dichiarazioni testimoniali nonché da presunzioni e non dal tenore let- terale degli atti di acquisto così pretermettendo il prioritario criterio dettato dall'art. 1362 c.c. Senza considerare l'illogica argomentazione dell'essere stato l'odierno in- timato PP Lo MA indotto all'acquisto "pro indiviso" con l'odierno ricor- rente delle particelle 349,350 e 351 se non fosse titolare della servitù di transito su quelle nn 205 e 150. Al contrario, l'impegno degli acquirenti ad aprire una strada 6 sulle particelle comuni indicava l'assenza di un passaggio su queste ultime di pro- prietà dell'odierno ricorrente. Quella strada, a seguito di divergenze insorte fra gli acquirenti, non era stata realizzata, così che l'odierno ricorrente aveva aperto una stradella sulle parti- celle 205 e 150 di sua proprietà. Questi motivi, per la loro evidente connessione logica, in quanto diretti a censurare la ritenuta costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia (art. 1362 c.c.), esigono un esame congiunto, al cui esito, trova- no consenso. Rammenta la corte che la servitù per destinazione del padre di famiglia si intende costituita "ope legis"(art. 1362 c.c.) per il solo fatto che al momento della separazione della titolarità dominicale, originariamente unica, dei fondi o delle por- zioni di un unico fondo, lo stato dei luoghi sia stato lasciato, per l'esistenza di ope- re visibili, in una situazione di obiettiva subordinazione, di un fondo all'altro o di una porzione del medesimo fondo ad altra, corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù. Di questo principio, pur esposto nella pronunzia in esame, il giudice del merito non ha fatto corretta applicazione rendendo altresì una motivazione insuffi- ciente e contraddittoria. In particolare, la corte di merito ha ritenuto, nella specie, costituita secon- do il modulo legale apprestato dall'art. 1062 c.c. la servitù di passaggio a favore dei fondi di PP Lo MA, pacificamente indicati nelle particelle 115 e 146, ed a carico di quelli di NN Lo MA, le particelle 150 e 205, per essere sta- 7 ta l'opera visibile diretta in modo non equivoco a porre in comunicazione quei fon- di, una "rasola" poi trasformata in "trazzera"( per consentire anche il transito vei- colare) realizzata dall'unico originario proprietario NA IT, sentito come teste e risultato all'esito della deposizione comune dante causa di entrambi i con- tendenti. In prosieguo di motivazione (pag.9 righe 20- 24 integrate da correzioni chirografe) quel giudice ha rilevato aver l'IT venduto a NN Lo MA le particelle nn 147 e 197 e a PP Lo MA quelle nn 115 e 146. Né comunque la corte territoriale si è data carico di verificare se, al momento della separazione della titolarità dominicale dei fondi rispettivamente acquistati dai contendenti, permanesse quella obiettiva situazione di subordinazione dell'uno all'altro appez- zamento corrispondente al contenuto della servitù di passaggio indicata nell'esistenza, nel tempo antecedente alle vendite, di una “trazzera". ہے Ne consegue la correttezza delle censure esposte, con la denunzia dei vizi di legittimità di cui ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., dall'odierno ricorrente che assu- me al contrario di aver acquistato le particelle, pretesamente serventi "ex adverso", da tali US e AS e non dall'IT contrasto che indubbiamente sareb- be stato risolto all'esito della disamina degli “atti di provenienza” effettivamente pretermessa dal giudice del merito - ; di non aver questo preteso comune vendito- re certamente realizzato sulle particelle nn 150 e 205, appartenenti al AS ed al US, la stradella sul quale l'odierno intimato esercita il transito;
dell'essere stata la medesima realizzata, ma solamente sulle proprie particelle, dall' odierno ri- 8 corrente a seguito dell'inadempimento dell'odierno intimato dell'obbligazione as- sunta. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra sezione della corte d'appello di Catania. Il giudice di rinvio designato, provvederà a nuovo esame sulla scorta delle premesse considerazioni e dei principi esposti e, all'esito, provvederà anche al re- golamento delle spese del giudizio di legittimità facendone questa corte espressa rimessione (art. 385, II cpv.,c.p.c.).
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, an- che per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della corte d'appello di Catania. Roma, il 5 luglio 2000. Il Presidente (dr Gaetano Garofalo) Стайчано Спитам Il Consigliere estensoreConsigliere (dr Enrico Spagna Musso) IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico 612000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 310000 Roma 30GEN, 2001 IL CANCELLIERE OF 9