Sentenza 29 novembre 2005
Massime • 1
L'art. 1, comma terzo, L. 30 dicembre 2004 n. 311, introducendo nel d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 l'art. 60 bis, il quale stabilisce che, in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario sia solidalmente obbligato al pagamento della imposta stessa, non ha abrogato l'art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, che punisce l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2005, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 29/11/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1336
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 35671/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA US, nato il [...];
Avverso Ordinanza del Tribunale d Bologna, emessa il 09/08/2005;
Sentita la relazione fetta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 09/08/2005 - provvedendo sull'istanza di riesame proposta dalla difesa di RO IU avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Ferrara in data 02/07/2005, ed integrata il 18/07/2005, con la quale veniva disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti del predetto RO, indagato in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 1, - respingeva il gravame con conferma della citata ordinanza.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo: Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c). In particolare il ricorrente esponeva, sostanzialmente, che nella fattispecie non ricorrevano gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 1, poiché non sussisteva l'evasione I.V.A. da parte delle società destinatane ed effettive acquirenti dei cellulari oggetto delle vendite intercorse tra le molteplici società coinvolte nella vicenda in esame. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con successiva memoria difensiva del 17/11/2005 il RO, mediante ulteriori articolate argomentazioni, insisteva nelle sue richieste.
Il P.G. della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 29/11/2005, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del Riesame di Bologna, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine sia alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al contestato reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8; sia in riferimento alle esigenza cautelari poste a base della misura degli arresti domiciliari disposta, con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Ferrara in data 02/07/2005 ed integrata il 18/07/2005, nei confronti di RO IU. In particolare il Tribunale di Bologna ha evidenziato, in ordine alle imputazioni di cui ai capi a), c), d) della rubrica, che RO IU (in concorso con tal AS UI) era amministratore di fatto di numerose società (come individuate in atti) che, in un intervallo di tempo intercorso dal Gennaio 2003 al Marzo 2005, avevano emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per un rilevante importo, superiore a Euro 11.000.000.
Trattavasi di società di comodo, prive di sedi operative, di organizzazione stabile, intestate a persone sprovviste della necessaria competenza professionale nei settori commerciali in cui le stesse operavano.
Le società di comodo (le cosiddette "cartiere") avevano la precipua funzione d produrre fatture con l'indicazione di un'IVA non versata in concreto, I.V.A. che gli acquirenti finali mettevano a credito nelle loro appostazioni fiscali.
Le acquirenti finali erano società gestite di fatto dal RO (unitamente al AS), che pagavano le forniture della merce nella piena consapevolezza della fittizia intermediazione delle società "cartiere", cui le stesse (società) acquirenti finali, prima ancora di aver ricevuto la merce acquistata, conferivano il denaro per provvedere al pagamento iniziale dei cellulari. In altri termini, il RO (gestore di fatto, in concorso con il AS, sia delle società intermediarie, sia delle società acquirenti finali) forniva il denaro alle società "cartiere" per pagare la merce al fornitore originario, indi indicava fittiziamente nelle fatture di acquisto, emesse dalle società acquirenti finali, come esborso effettivo il pagamento dell'I.V.A., mai effettuato dalle società cartiere;
esborso che non veniva effettuato in concreto neanche dalle società acquirenti finali.
Ancora, le fatture emesse dalle società cartiere erano soggettivamente false, poiché provenienti da società di comodo non operanti nel settore commerciale inerente alla merce in questione ed erano finalizzate esclusivamente a consentire l'evasione dell'I.V.A. da parte delle società acquirenti finali.
Ricorrono, pertanto - allo stato delle investigazioni finora svolte dalla P.G. e dal P.M. - gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
8. Per di contro, le censure dedotte nel ricorso sono infondate. In particolare, l'assunto difensivo principale - secondo cui nella fattispecie si tratterebbe di autonome e distinte condotte poste in essere dalle società intermediarie e dalle società acquirenti finali non correlate tra loro, da cui deriverebbero, tutt'al più, autonome evasioni dell'I.V.A., perseguibili solamente ed esclusivamente sotto il profilo amministrativo oppure sotto il profilo penale, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 o 5, ove fosse stata superata la soglia di rilevanza penale ivi prevista - è infondato perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Tribunale del riesame, come esposto sopra. Allo stato degli atti è opportuno ribadire che risulta accertata una obiettiva collusione e comunione di intenti tra le società cartiere e le società acquirenti finali, gestite di fatto tutte dal IA, l'unico e reale soggetto economico (unitamente al AS) acquirente della merce de qua nei confronti del fornitore originario.
Tanto affermato va peraltro evidenziato ad abundantiam che le censure dedotte nel ricorso - per quanto prospettate come questioni di diritto - sono sostanzialmente e nella loro essenza argomentativa censure in punto di fatto, perché inerenti, non tanto ad errori di diritto e vizi logici dell'ordinanza impugnata, bensì alle valutazioni operate dal Giudice di merito. Si chiede, in realtà, una rilettura delle risultanze processuali per pervenire ad una diversa interpretazione delle stesse più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità, poiché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p.. In ordine poi all'ulteriore assunto difensivo - secondo cui nella vicenda de qua sussiste la solidarietà passiva in ordine al pagamento dell'I.V.A. tra le società intermediarie e le società acquirenti finali, ai sensi della nuova normativa di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, come introdotta dal L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 377, 386 - si osserva che trattasi di questione non rilevante ai fin della decisione del ricorso in esame. Invero il fatto che, ai sensi della nuova disciplina D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60 bis, possa sussistere - ove ne ricorrano le condizioni previste dalla citata normativa - la solidarietà passiva delle società acquirenti finali in relazione al pagamento dell'I.V.A. evasa dalle società intermediarie, non esclude la contestuale sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8; norma che non risulta abrogata dalla nuova normativa. Quest'ultima opera in sede amministrativa al fine di evitare o comunque ostacolare l'evasione dell'I.v.a. mediane le cosiddette frodi "carosello", ma non esclude ne' toglie rilevanza penale alla condotta punibile ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, ove ne ricorrano le condizioni.
Per quanto attiene, infine alle esigenze cautelari poste a fondamento della misura coercitiva degli arresti domiciliari, applicata nei confronti del IA, si rileva che non sono state dedotte censure nella impugnazione de qua.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da RO IU, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2006