Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2003, n. 5488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5488 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
c.c.78931 IN NOME DEL POR05488 03 REPUBBLICA ESENTE DA REGISTRAZIONE out 13 Su lapse 26/5/84 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli I l.mi Sigg. Magistrati: R.G.N 5/01 Dott. Enrico Fapa Presidente Consigliere Graz-adei Dott. Giulio Cron. 12086 Consigliere Dolt. Stefano Monaci Rep. Cons. Rel.Dott. Francesco Ruggiero Dott. Antonio Ji Blasi Consigliere Ud. 24-9-02 CORTE SUPREMA DI CASSAZION: ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 78931 Ministero delle Finanze, persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi г.12; ricorrente -
contro
GR CO, residente a [...], in v a Frenguelli n.b1; - intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n.303/01/00 del 11-5-00. r 200 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/9/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito ii P.M., in persona del Sostituzo Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiederdo i rigetto del ricorso. Svolgimento del processo a Commissione Tributaria Regionale di Perugia con sentenza n.303/01/00 de l 1-5-00, emessa nella controversia instauratasi tra LL CI c l'Ufficio Imposte Di rel. Le di Perugia, а seguito dell'appel.o dell'Ufficio, cor fermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia. Avverso Lale sentenza il Ministero proponeva ricorso per cassazione, notificato il 25-6-2001, e fclsa applicazione deducendo la violazione г.133, D.I. n. 159/84, dell'art.28 L. 13-5-99, convertito con modifiche nella . 363/83, art.13 quinques, dell'art.. 3 co. 2 bis D.L. 30-12-85, n.791, dell'art.13 co.1' I. 27-12-97, n.449, dell'art.10 L. 28-2-86, n. 46, dell'art.2 D.P.R. n. 597/73 e del D. . 29-5-89, n.202, convertito dalla . n.263/69, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.. Non veniva proposto controricorso. 2 Motivi dalla decisione 'attento riesame delia disciplina normativa deila rol Lispccie offre argoment esegetici per disattendere la Tesi prospettata dall'Amministrazione Finanziaria. Pertanto, pienamente condividendolo, si deve confermare 'orientamento ormai costante di questa Corte in ordine al problema delia corretta interpretazione della norria dell'art. 3, comma 2° bis D. . n.791/85, come disposizione introduttiva di una ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell' imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamerli sospesi (ex plurimis, cfr. Cass. Sez. Trib.5-4-2001, n.8659; Cass.Scz.Trib. 22-11-2001, n.1470; Cass.Sez. Trib. 22-11-2001, n.14783;. In conclusione, il ricorso va rige=tato. Non acve provvedersi in ordine alle 30090, [OIL essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
La Corte rigella il ricorso. Cosi deciso in Roma, nella Camera ii Consiglio del a Sezione Tributaria della Suprema Corto di Cassazione il 24-9-2002 3 Ii Presidento T1 Relatore Dot . Enfico Papa Dott. Francesco Ruggiero ور مشوية Jean na CANCELLERIA DEPOSITATO IN CANCE 2003 CANCELLIER Oggi 4